La Corte di cassazione stabilisce che “il libero esercizio del diritto di sciopero non trova ostacolo nell’obbligo dei promotori di dare il preavviso ad una riunione di sciopero. Così l’esercizio dello stesso diritto non può ritenersi impedito o limitato dall’ordine di scioglimento che, a seguito di divieto senza esito, sia stato impartito ai sensi dell’art.23 T.U. di Ps ai partecipanti ad una riunione di scioperanti tenuta senza il detto preavviso”
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