Processo NoTav: Chieste pesanti condanne contro attivisti
- novembre 13, 2013
- in misure repressive, no tav
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Al processo per i fatti avvenuti in Val di Susa nel febbraio del 2010, il Pubblico ministero ha chiesto oggi che venga ascritta la responsabilità individuale per ciascuno dei 24 attivisti No Tav imputati, per un totale di 38 anni di carcere e oltre 7000 euro in ammende. Le pene richieste vanno dagli 8 mesi ai 5 anni con molte richieste di attenuanti generiche per gli imputati incensurati, ma altrettante richieste di revoca della sospensione condizionale. I reati contestati dal Pm vanno dal travisamento a resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico esercizio, ma anche violenza privata e rapina.
Dopo aver riassunto i fatti avvenuti il 17 febbraio 2010 a Coldimosso – in Val di Susa- e poi nella notte all’ospedale delle Molinette a Torino presso le Molinette, inclusa la contestazione alla tipografia de La Stampa, il PM si è soffermato in particolare a illustrare le sue giustificazioni per motivare i reati di violenza privata e rapina.
L’accusa di violenza privata è dovuta al blocco avvenuto al passo carraio la Stampa, che non che ha impedito alle copie del quotidiano di essere distribuite, mentre la violenza viene cosatituita dall’impedimento dei distributori a rispettare i tempi di consegna predisposti dall’azienda.
La rapina è per quanto avvenuto all’ospedale delle Molinette, quando un agente della Digos venne allontanto dall’ingresso al Pronto soccorso insieme ad un altro poliziotto e la sua agenda finì per terra, e i presenti non la restituirono. L’accusa di rapina sarebbe perché, “pur non trattandosi di oggetto di valore economico, l’agenda è un oggetto di lavoro che contiene dati sensibili di cui gli attivisti coinvolti possono giovarsi”.
Dopo la requisitoria e le richieste del Pm per ogni singolo imputato sono intervenuti gli avvocati difensori di Haji Tawfik, Marco Commisso e Fabrizio Berardinelli.
Per Haji Tawfik, la difesa è tornata a mettere in dubbio l’identificazione datane dall’ispettore Fusco. Secondo la difesa, Fusco identifica H.T. a Coldimosso durante un momento di concitazione, dopo le cariche appena effettuate, tra il fumo dei lacrimogeni; Fusco chiama Haji e lui si gira, vero, ma lo chiama per cognome e non per nome. Il che ripropone, come alla precedente udienza, il riesame degli episodi in cui Haji Tawfik e il fratello Idris sono stati confusi. I due vengono descritti come molto simili, difficilmente distinguibili dallo stesso Fusco; e viene rivista dalla difesa anche la deposizione dell’agente Favero che riconosce Tawfik perché rasato.
Vengono descritti come l’uno più robusto dell’altro, come l’uno più anziano dell’altro, ma la difesa ribadisce che quando il giovane viene identificato ha un cappuccio sulla testa, la corporatura dei due fratelli è in realtà molto simile, e in quanto a maggiore o minore età i due sono pressoché coetanei (l’uno del 1985, l’altro del 1987). Chi sia stato identificato, e come, secondo la difesa resta ancora da chiarire.
Anche per la difesa di Commisso l’aspetto ambientale è centrale: il 17 febbraio fa freddo, è nevicato la mattina e durante gli scontri in prossimità della trivella a Coldimosso piove. Sono passate le 18.00. Sono stati lanciati lacrimogeni in un luogo boschivo (per l’ispettore Fusco al massimo 2, per l’agente Favero più o meno una decina), effettuate due cariche e il clima non è certo disteso. Commisso viene descritto da un agente come “agitato”, da un altro come “travisato”.
Ma appunto la situazione è tesa, il clima freddo e viene imputata per travisamento una persona che più volte, ben sapendo di essere ripresa, compare e non ha tema di comparire a volto scoperto, il che vuol dire che l’essersi coperto il viso, le vie respiratorie dopo le cariche, dopo i lacrimogeni e in una fredda sera di febbraio non può significare altro che l’essersi coperto per protezione e non per travisamento, con una sciarpa e non con tutto un armamentario atto a uno scopo precipuo ben più cospicuo di una comune vestizione invernale. Diversamente bisognerebbe tacciare di reato metà popolazione che in pieno inverno se ne va per la città infagottata.
Per Berardinelli pure viene chiesta l’assoluzione, come per i casi precedenti. La sua identificazione avviene a “Susa, località Chianocco” e l’avvocato Carena critica la possibilità di rinvenire il luogo stesso dell’identificazione, del luogo stesso in cui un reato possa essere stato commesso (a Susa o a Chianocco?). Ma tanto peggio risulta poi la qualità stessa dell’identificazione. L’ispettore Fusco, ricorda la difesa, ha ripetutamente affermato di non aver mai incontrato Berardinelli: la sua identificazione avviene grazie al collega Siracusa che indica Berardinelli nei filmati. Ma questa, sostiene l’avvocato Carena, è al più “una suggestione utile a un’indagine, all’approfondimento di un’indagine, ma non può essere considerata una prova”. L’unico ad aver individuato Berardinelli è Fusco, ma a Fusco stesso, Berardinelli è stato indicato su un filmato dal collega Siracusa: perché allora non aver sentito Siracusa, se è colui che può identificare l’imputato? Perché non credere per converso alle testimonianze della difesa che al contrario testimoniano come Beradinelli fosse presente alla manifestazione, come da lui stesso ammesso, ma vi fosse per tenere la cronaca radiofonica con Radio Blackout; un teste prodotto dalla difesa varrebbe meno di uno prodotto dall’accusa? Del resto, anche Berardinelli viene ripreso dalle telecamere e viene ripreso sempre a volto scoperto. In che modo l’imputato avrebbe quindi concorso nel commettere un reato? In quale momento, ammesso che sia stato commesso un reato, l’imputato avrebbe potuto evitare che venisse realizzato da altri? Fermo restando che parlare di concorso significa addurre un aiuto, un supporto, un sostegno vero e proprio a che il reato potesse essere commesso o a seguito di esso. Parlare di concorso materiale o morale significa in definitiva portare in tribunale chinque abbia partecipato alla manifestazione.
da contropiano
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