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Il 41 bis e la detenzione politica

“Ergastolo, 41 bis e  diritto penale del nemico” temi più che mai vivi ed attuali  sia  per il numero in esponenziale aumento   di persone  condannate alla pena di morte viva e sottoposte alla tortura del 41 bis O.P. sia perché il “diritto penale del nemico”,   vero e proprio sistema punitivo  parallelo  (che oggi opera  in gran parte   per via amministrativa)  si  va   pericolosamente estendendo  ad ampi strati sociali attraverso  misure di prevenzione  sempre più   capillari e di massa (Daspo urbani, fogli di via, costruzione di “zone rosse” ecc).

La logica politica dell’amico/nemico è alla base di tutte le deroghe allo stato sociale di diritto, ma  di deroga in deroga, di emergenza in emergenza (vere o presunte)   ci stiamo avvicinando   allo stato d’eccezione permanente e alla negazione stessa dei principi fondamentali della Costituzione e dell’ordinamento democratico.

Il “ diritto penale del nemico” come indica la stessa definizione, presuppone  l’esistenza di un nemico assoluto nei  cui confronti non si applicano le norme  ordinarie, ma  si applicano invece norme speciali  giustificate dalla ragion di stato.

Storicamente i nemici assoluti  (degli ultimi 40 anni) sono rappresentati   dai militanti della lotta armata degli anni ’70-80 (i cosiddetti “terroristi”) e dai dirigenti ed affiliati alle organizzazioni criminali (mafia, camorra ‘ndrangheta) che  controllavano di fatto  vaste aree del territorio statale e che per mantenere tale controllo avevano scatenato una guerra sia al loro interno sia nei confronti dello stato (con la stagione delle stragi dei primi anni ’90).

Nel caso dei militanti della lotta armata  il rapporto  di inimicizia ed irriducibilità  era bidirezionale e  tremendamente reale in quanto il livello di insorgenza  e conflitto aveva assunto  in quegli anni caratteristiche  ampie e dispiegate.

Per distruggere e disarmare le organizzazioni combattenti e  l’ampio movimento di massa  che nel suo insieme aveva messo profondamente in discussione  il marciume delle relazioni borghesi ed il sistema economico e di potere  che le teneva in vita lo stato mise in campo una strategia complessa ed articolata  le cui punte dell’iceberg erano costituite  da tortura e  dissociazione.

Il “nemico” doveva essere annientato con ogni mezzo ed a tal fine furono varate le cosiddette leggi d’emergenza: apertura  delle carceri speciali (1977),  sistematica applicazione (negli anni 80-86), dell’art. 90  a circa 4000 prigionieri cosiddetti “irriducibili”, introduzione  di nuove tipologie di reati (art. 270 bis, 280 c.p.), aumenti  considerevoli di pena per i reati commessi “con finalità di terrorismo”  (1980, cosiddetta Legge Cossiga),  durata della carcerazione preventiva fino a 10 anni e otto mesi, divieto di concessione della libertà provvisoria,    diffusa pratica della tortura, quale strumento di indagine  finalizzato ad ottenere informazioni e  a scompaginare e  distruggere le organizzazioni combattenti (praticata sistematicamente dal 1978 al 1983) ed infine, per chiudere il cerchio  sulla base della dicotomia  amico/nemico,   legge sui pentiti  e sulla dissociazione.

Per combattere la mafia e le altre organizzazioni criminali fu  invece introdotto,  con il cd “decreto antimafia Martelli-Scotti” del 1991,  l’art. 4 bis O.P che sanciva il divieto di concessione dei benefici penitenziari, mentre nel 1992, a seguito della strage di Capaci, entrò in vigore per la durata di tre anni il secondo comma dell’art. 41 bis O.P.  che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento ordinario[1]  nei confronti dei detenuti facenti parti delle organizzazioni mafiose e più in generale  di tutti i reati previsti dalla prima parte del  citato art. 4 bis. Si trattava di una norma a termine (tre anni)  in quanto finalizzata a fronteggiare  una situazione di emergenza, ma venne prorogata più volte nonostante fosse venuta meno l’emergenza che ne aveva giustificato l’iniziale introduzione.  Nel 2002,  con la legge 279, la norma di cui al 41 bis  2° comma venne definitivamente stabilizzata ed in particolare -seguendo sempre la logica delle emergenze- venne sancito il divieto di concessione dei  benefici penitenziari nonché  l’applicabilità del regime di carcere duro anche ai detenuti e ai condannati per reati con finalità di “terrorismo ed eversione” (a seguito degli attentati alla vita dei professori D’Antona e Biagi da parte delle Brigate Rosse).

Infine nel 2009  è stato addirittura sottratto il controllo giurisdizionale al giudice naturale precostituito per legge   stabilendo che giudice unico sia il Tribunale di Sorveglianza di Roma, sono stati aumentati i termini di durata del regime (4 anni per la prima applicazione e due anni per le proroghe), sono stati addirittura posti dei limiti alle visite dei difensori (limiti successivamente dichiarati incostituzionali).

Sia le leggi “speciali” antiterrorismo degli anni 70-80  che  i provvedimenti contro le organizzazioni  mafiose  erano state politicamente giustificati sulla base di situazioni  contingenti di particolare allarme dal punto di vista  dello Stato.

Da anni la situazione è profondamente diversa; dall’ultimo attentato ascrivibile alle brigate rosse sono passati 17 anni,  non ci sono organizzazioni che praticano la lotta armata, non   c’è una guerra di mafia  contro lo Stato,  non ci sono rivolte nelle carceri né esistono altri   particolari  allarmi sul piano della sicurezza interna  che possano  minimamente  “giustificare” la sistematica violazione dei principi fondanti lo stato di diritto  e, tuttavia,   le norme di cui agli art. 4 bis e 41 bis operano a pieno regime (sono circa 1200 gli ergastolani ostativi,  migliaia  i detenuti condannati a pene temporanee esclusi dall’accesso  ai benefici penitenziari e circa 730  i detenuti sottoposti al 41 bis).

Il regime speciale dell’art. 90, antesignano dell’attuale  art. 41 bis,  che prevedeva la sospensione delle regole di trattamento ordinario varate con la riforma del 1975, venne applicato  a circa 4000 prigionieri politici  per sei anni, un tempo che all’epoca sembrava  abnorme, ed in effetti lo era, ma che oggi appare quasi insignificante a fronte di applicazioni del regime di 41 bis che risalgono al 1992 e permangono  tuttora, vale a dire che sono applicati a decine di persone  ininterrottamente da  27 anni.

Perché un regime che sospende  le regole  del trattamento penitenziario  ordinario e  con esso i principi costituzionali di rieducazione,  di  legalità ed umanità della pena viene applicato “per sempre”, nonostante siano  interamente venute meno  le ragioni  che  “apparentemente”  giustificavano tale  temporanea sospensione?

Perché il “diritto penale del nemico” – elaborato come strategia dell’emergenza e della eccezione – è diventato contenuto profondo di una strategia permanente di conflitto ed esclusione sociale che tocca direttamente e profondamente il dettato costituzionale.

L’eccezione diventa regola, “i nemici”, come dimostra una legiferazione costruita a colpi di decreti-sicurezza per  garantire  la inarrestabile polarizzazione di ricchezza sociale attraverso misure di militarizzazione e “bonifica” del territorio, di recinzione e controllo delle periferie, di espulsioni e respingimenti,    si moltiplicano a dismisura.

Intere categorie di soggetti  vengono colpiti ed additati “in blocco” come nemici, non in conseguenza di condotte determinate costituenti reato,  ma per ciò che sono o che rappresentano, per il loro stesso modo di essere.

Le diverse  misure poste in campo sia in ambito intramurario che a livello sociale mostrano, di fronte al perdurare della crisi, la rinuncia alla possibilità di mantenere e promuovere una linea unitaria di coesione sociale per gli strati popolari impoveriti ed esclusi in maniera sempre crescente.  Misure che gli esecutivi promuovono sempre più “per vie amministrative” attraverso le burocrazie prefettizie e poliziesche, scavalcando ed emarginando ogni intervento degli organi politici e della magistratura.

All’interno di questo  quadro generale i prigionieri politici, esemplificando il rapporto di scontro stato-classe, rappresentano tuttora il “nemico per eccellenza” nonostante siano passati decenni dal ciclo di lotte che li ha prodotti.

Alcuni cenni sulla  situazione della detenzione politica in Italia.

All’interno  degli istituti penitenziari i detenuti vengono suddivisi, o “differenziati”,  sulla base della ritenuta pericolosità, per lo più desunta dal tipo di reato commesso. Al circuito più alto, cosiddetto di  Alta Sorveglianza  (AS) sono destinati i detenuti  considerati più pericolosi non sulla base del  comportamento intramurario, ma per l’automatico appartenere a determinate categorie.

La necessità storica della differenziazione  nasce a seguito delle grandi rivolte carcerarie degli anni 70 ed ha l’evidente fine di evitare ogni “contaminazione” tra detenuti appartenenti a categorie diverse ed in particolare  ogni possibile  politicizzazione  dei detenuti comuni.

L’alta sorveglianza è a sua volta suddivisa in tre sottosezioni (AS1, AS2,AS3).  Gli imputati ed i condannati per reati di terrorismo od eversione  vengono detenuti nelle sezioni AS2.  A loro volta  le sezioni AS2, sono suddivise per categorie di  appartenenza “ideologica” (comunisti, anarchici e negli ultimi anni  islamici).

Secondo fonti  del ministero della giustizia, risalenti alla fine del 2018,  i detenuti in AS2 sarebbero in totale 92. Sessanta sarebbero quelli di matrice islamica,  dislocati  nelle sezioni AS2 di Nuoro,  Rossano e   Sassari-Bancali  mentre a  L’Aquila si trova la sezione AS2 femminile (dove attualmente  è detenuta  una sola  donna condannata per reati di matrice jihadista).

Il terreno  della “guerra” al terrorismo di matrice islamica meriterebbe  un serio e specifico approfondimento. Possiamo intanto dire  che  nei confronti di questi detenuti il “diritto penale del nemico” opera a pieno regime. L’allarme  su una  spericolata anticipazione della soglia di punibilità in tema di reati associativi, con la penalizzazione di condotte di mera propaganda ideologica  ritenute automaticamente sintomatiche dell’adesione ad una associazione terroristica, si coglie addirittura in alcune sentenze cautelari della Cassazione.

Per questi detenuti, come possiamo ben immaginare, non valgono le regole ordinarie né a livello processuale né, tantomeno, a livello di trattamento  carcerario.  Le sezione AS2  dove sono ristretti sono gestite, come nel regime 41 bis, dai GOM il famigerato gruppo speciale della polizia penitenziaria e  le  misure interne che vengono applicate sono rigidissime. Le notizie che arrivano dall’interno di queste sezioni sono peraltro pochissime, ma certo il tema meriterebbe una particolare attenzione.

Agli anarchici è riservata   una  sezione del carcere di  Ferrara. Attualmente vi sono ristretti  4  compagni, tre  condannati in via definitiva (uno dei quali  detenuto  da 30 anni) ed uno in custodia cautelare.  Un altro compagno, detenuto da oltre 20 anni ed ormai prossimo al fine pena  è stato declassificato  qualche mese fa ed attualmente si trova in una sezione comune sempre nel carcere di Ferrara.  Altri due anarchici attualmente  in custodia cautelare sono detenuti rispettivamente ad Alessandria e Tolmezzo, ma è possibile  che  presto vengano trasferiti nel carcere di Ferrara, essendosi “liberati” dei posti a seguito della assoluzione di uno degli imputati  del processo  cd “Scripta Manent” di Torino (dopo due anni e 8 mesi di custodia cautelare) e della scarcerazione o sostituzione della misura cautelare per alcuni imputati trentini nella cd operazione “Renata”.

Tre prigioniere anarchiche, tutte in custodia cautelare, si trovavano detenute  fino al 6 aprile 2019 presso la sezione AS2 di Rebibbia (fino a tale data unica sezione AS2 femminile per i reati associativi politici). Il 6 aprile sono state trasferite a L’Aquila dove si trovava una detenuta  condannata  per partecipazione ad associazione jihadista, rimasta sola da almeno un mese a seguito della liberazione per fine pena di altre due  prigioniere.

La condizione detentiva che le anarchiche si sono trovate di fronte non ha nulla a che vedere con quella vigente nella storica sezione AS2 di Roma Rebibbia, né con le regole vigenti nelle altre sezioni  maschili.

Intanto la sezione è gestita dal GOM o ROM (corpo speciale  della polizia penitenziaria)  quelli  per intenderci che girano  per le carceri quando succede qualche problema o anche per eseguire le perquisizioni ministeriali e che sanno come ristabilire l’ordine e la sicurezza. Famigerati gli interventi nel carcere di San Sebastiano dove vennero massacrati una trentina di detenuti,  o quelli nel carcere di Poggioreale, ma ancor più la gestione della macelleria messicana  di Bolzaneto nel 2001.  I GOM, addestrati come se dovessero operare in scenari bellici,  gestiscono da sempre le sezioni del regime 41 bis e gli è stato attribuita nel 2017 (sempre per via amministrativa!) anche la gestione delle sezioni per islamici.

La sezione AS2 de L’Aquila, composta da solo 4 celle, da una piccola saletta per la cd socialità e da un cortiletto insufficiente ed inidoneo sia per “il passeggio” che per la ginnastica, viene gestito con metodi militari. Il controllo è continuo ed asfissiante, le perquisizioni attraverso metal detector avvengono prima e dopo ogni rientro in cella,  la battitura delle sbarre alle finestre (pratica di controllo  in uso in tutte le  carceri che tuttavia viene di norma eseguita quando i detenuti vanno all’aria per non renderla inutilmente invasiva e vessatoria)  è prevista la mattina alle 8 e viene  “sollecitata” all’uopo anche la collaborazione delle detenute  in ordine alla apertura della finestra. La mancata “collaborazione” comporta  la sanzione disciplinare.

E’ singolare ed esplicativo dei metodi utilizzati il fatto che  le stesse prigioniere  a Rebibbia  non  fossero “indisciplinate”,  ma lo siano diventate appena giunte a L’Aquila: in meno di un mese hanno collezionato 27 rapporti disciplinari  a cui conseguiranno (come avviene sistematicamente per Nadia Lioce detenuta nella sezione limitrofa del 41 bis) giorni e giorni di isolamento.

Il trattamento riservato alle prigioniere a L’Aquila è inumano e degradante: imposizione  sul numero dei libri da detenere in cella, divieto di portare all’aria carte processuali o penne e quaderno così da limitare la possibilità di discutere o scrivere qualcosa insieme,  mancanza di spazi comuni e vitali minimi, richieste amministrative  di applicazione della censura o di limitazione della stampa  per fortuna prontamente rispedite al mittente dai giudici procedenti  (Torino e Trento) e molto altre continue e gratuite vessazioni.

La sezione di fatto  è come un’area riservata del 41 bis e la condizione detentiva imposta è in ogni caso  al di fuori della legalità.

Metodi e regole sono le stesse del 41 bis, la finalità la medesima: l’annientamento psico-fisico delle prigioniere.

Qualche giorno fa una delle tre ragazze, Agnese, ha avuto gli arresti domiciliari ed attualmente quindi sono rimaste in due più la  prigioniera islamica che tuttavia  non fa socialità  con loro ed ha chiesto il trasferimento per incompatibilità.

Lo spazio fisico ridotto, l’assenza di un numero sufficiente di prigioniere che  soddisfi  realmente il diritto alla “socialità” e la stessa possibilità di  controllo sociale sull’operato  del personale,  la illegittima gestione da parte di un corpo speciale ne impongono la chiusura ed il  veloce trasferimento in un altro carcere. 

I   prigionieri comunisti  del ciclo di lotte degli anni 70-80.

Un’attenzione particolare merita la detenzione politica di  “lunga durata”. Dalla metà degli anni 70 ai primi anni 80  finirono in carcere  circa  6000  compagni e compagne. Gli inquisiti furono circa 20.000,  15 mila gli anni di carcere comminati, circa 100 ergastoli.

L’utilizzo della tortura e delle leggi sulla dissociazione spezzarono la resistenza di tantissimi prigionieri che tra il 1982 e la fine degli anni 80 uscirono con le cosiddette leggi premiali.

Centinaia di militanti delle organizzazioni combattenti (condannati/e  a pene altissime, da 20 a 30 anni o  alla pena dell’ergastolo)  riuscirono tuttavia  a resistere alle durissime condizioni di segregazione e di annientamento  imposte.

Furono abbozzate alcune proposte  di soluzione politica, ma lo Stato  non ha mai riconosciuto  lo scontro di quegli anni e l’esistenza di quella che potremo   definire  una guerra a bassa  intensità.  Tanti altri  sono   usciti  per fine pena  negli anni 90-2000,   mentre quelli condannati all’ergastolo sono in gran parte usciti  dopo aver trascorso almeno 26 anni in carcere,  accedendo ai benefici  previsti  dalle leggi  ordinarie  (liberazione condizionale) senza mai pentirsi o dissociarsi.

Del ciclo di lotte degli anni 70-80  ne rimangono  attualmente in carcere 16, con  carcerazioni  effettive  che variano da 31 anni a 37 anni: 11 militanti delle Brigate Rosse sono detenuti nelle sezioni speciali di Alessandria  e Terni. Cinque compagne della medesima organizzazione sono invece detenute nella sezione AS2 di  Rebibbia.

Per tutti loro l’ergastolo teoricamente non è ostativo in quanto  il divieto di concessione di benefici  ai condannati  per reati aggravati dalla finalità di eversione o terrorismo si applica solo per reati commessi a partire da gennaio 2003.  Tuttavia  lo è  nei fatti in quanto non hanno mai chiesto l’accesso a misure alternative.

Tutti hanno superato ormai da anni il limite di pena per accedere alla liberazione condizionale, misura  che generalmente viene richiesta dal singolo detenuto ma la cui applicazione potrebbe essere  attivata anche per via amministrativa (ad esempio dal Direttore del carcere).

Carcerazioni di 31-37 anni, pur essendo teoricamente giustificate dall’esistenza della pena dell’ergastolo non trovano certo fondamento giuridico nella commissione di fatti risalenti a 40 anni fa, né  in una valutazione “concreta ed attuale di pericolosità sociale”, ma nella logica  perversa del “nemico assoluto” e della ragion di  stato che  punisce per ciò che si è  o rappresenti.

Se il carcere in generale (“certezza della pena”) e l’ergastolo  in particolare (“buttare via la chiave”)  diventano armi di deterrenza da esibire ed utilizzare in una realtà sociale di crisi diffusa  si comprendono le ragioni  altamente simboliche  per cui  dopo oltre 30/37 anni  i prigionieri del ciclo di lotte degli anni 70-80 vengano  ancora segregati  nelle sezioni AS2.

Il regime del 41 bis  viene invece applicato   da 14 anni a  tre prigionieri politici arrestati nel 2003 e condannati  per appartenenza alle cosiddette nuove  brigate rosse: Nadia Lioce detenuta a L’Aquila,  Marco Mezzasalma ristretto a Milano-Opera  e Roberto Morandi a Spoleto.

L’altra detenuta a cui è stato applicato il 41 bis per parecchi anni  era Diana Blefari; dopo quasi quattro  anni di carcere duro e di totale isolamento  il 41 bis gli venne revocato, ma le sue condizioni psico-fisiche  erano ormai definitivamente compromesse.  Abbandonata a se stessa  Diana  “si è suicidata”  in carcere il 31 ottobre del 2009.

La finalità  del 41 bis  è secondo la norma   quella di recidere i rapporti con le organizzazioni di appartenenza, ma in questo caso  l’organizzazione Brigate Rosse non è più operativa da 16 anni, fatto che viene riconosciuto  “in parte” anche nei provvedimenti di rinnovo del 41 bis o  nelle ordinanze confermative del Tribunale di Sorveglianza.

L’esistenza dell’organizzazione all’esterno, al fine dell’applicazione del regime del 41 bis, costituisce “un imperativo” perché è la ragione giustificativa della sospensione delle  “regole trattamentali ordinarie” cioè di quei diritti minimi che consentono di ritenere che  la detenzione sia legittima e non invece inumana ed illegale.

Con quale motivazione  si applica allora il regime del carcere duro  ai tre brigatisti?

Con questa chiosa creativa:  “La storia dell’ultimo trentennio sembra dimostrare che l’esperienza delle Brigate Rosse abbia uno sviluppo non lineare ma ciclico, con costanti riflussi operativi, anche a distanza di molti anni: la descritta tendenza “carsica” induce a valutare con la massima prudenza le temporanee eclissi del fenomeno brigatista e suggerisce di non escludere la possibilità di una ripresa della lotta armata da parte della citata formazione terroristica nel medio/lungo periodo”.

O anche con questa:  “In conclusione gli elementi raccolti non lasciano spazio ad una rassicurante prognosi sulla ripresa delle azioni terroristiche in un panorama complessivo di scontri sociali, di un sempre crescente divario di condizioni di vita e di scarse occasioni di lavoro.”

In pratica il regime di 41 bis  viene applicato ai tre prigionieri non per  il concreto pericolo che se sottoposti al regime ordinario potrebbero comunicare con l’organizzazione di appartenenza (come richiede la norma), ma per il pericolo ineliminabile  che in futuro si sviluppi conflitto sociale e di classe (!)

Qui di seguito  si riportano alcuni ulteriori passaggi  che dimostrano  ex se  le vere ragioni sottese all’applicazione di tale inumano  ed abietto regime:

“sembra opportuno rimarcare che anche recentemente è stata espressa esplicita solidarietà ai tre irriducibili in oggetto, da parte di aggregazioni che a vario titolo sì riconoscono nel patrimonio ideologico rivoluzionario di matrice marxista leninista” (…)   in particolare     “due iniziative a sostegno dei brigatisti rossi sottoposti al 41 bis, a Torino, davanti al Palazzo di Giustizia, dove è stato  distribuito un volantino  dal titolo “Contro il 41 bis! Sviluppare la solidarietà ai rivoluzionari prigionieri” e la pubblicazione di  un volantino dal titolo  “A proposito di tortura di Stato. Sosteniamo i comunisti Lioce,  Mezzasalma e Morandi sottoposti da anni al 41 bis”.

 “A fronte di tale “ondata” di consensi -prosegue la motivazione-  un’eventuale mancata proroga del regime detentivo speciale  potrebbe essere interpretata dal variegato movimento protagonista delle iniziative di solidarietà come un attestato dell’efficacia della campagna di sostegno condotta e dai terroristi in carcere come un segnate della ripresa della capacità rivoluzionaria della classe.”

 Infine  il decreto  censura il fatto  che i prigionieri  non accettano come dono divino il surplus di  sofferenza inflittagli  con il regime 41 bis:

… “Al riguardo, non risulta anomalo che gli stessi brigatisti sottoposti al 41 bis abbiano in più circostanze “esternato” la propria insofferenza per il regime detentivo cui sono sottoposti, a testimonianza della “validità” e dell’utilità di tale strumento”.

Credo che tali passaggi evidenzino a sufficienza le ragioni sottese e la vera   funzione di questo regime: non quella di interrompere i rapporti con le organizzazioni criminali o eversive bensì quella dell’annientamento psicofisico e  anche di deterrenza verso l’esterno  dove  dev’essere vietato lottare, esprimere le proprie idee, denunciare i soprusi e le illegalità del potere.

Proprio con riguardo alla detenzione “politica”  risulta ancora più evidente come la finalità delle condizioni di vita imposte  sia finalizzato a distruggere l’ identità politica ed intellettuale  e ad interrompere  i legami,  non  con una organizzazione che non esiste dal 2003,  ma più in generale con  quei settori di classe che ancora resistono  e si oppongono  allo stato di cose presenti.  Negare a questi prigionieri  la possibilità di leggere, di scrivere, di tenersi informati su ciò che accade al mondo equivale ad   una condanna a morte.

Tutte le tecniche di  deprivazione sensoriale e sociale, ossia di tortura bianca, applicate negli anni 70 ed 80 ai prigionieri rivoluzionari per perseguirne l’annientamento  gli  vengono applicate  da   quattordici anni.

Siamo di fronte ad una tortura di lungo periodo: totale assenza di socialità, impossibilità di incontrare altri compagni/e, una sola ora d’aria al giorno, una sola ora di  colloquio al mese  con il vetro  con i prossimi congiunti, divieto di ricevere libri o stampati anche dalla famiglia, limitazione nel possesso dei libri (non più di tre in cella),  controllo e blocco continuo della corrispondenza, sia con i pochi  amici e parenti che  con gli altri prigionieri rivoluzionari, sistematico ritaglio (per Mezzasalma) di  articoli di quotidiani nazionali  come “La Repubblica”  la cui lettura -secondo la Direzione- porrebbe in pericolo  l’ordine e la sicurezza”  (ad esempio sono state asportate dai giornali –che gli vengono consegnati con i buchi come nelle dittature sudamericane degli anni 70-80 – tutte  le notizie sulla “testata” di Spada al giornalista così come  le notizie che riguardano  la criminalità ad Ostia,  il traffico di droga  del litorale ecc.), divieto di parola ed anche di saluto tra detenute (L’Aquila).

Questi prigionieri  vivono una condizione completamente diversa da quella vissuta dai detenuti politici  del ciclo di lotte degli anni ’70-80. In sedici di anni  di detenzione (di cui 14 in 41 bis) non hanno mai incontrato  altri compagni, non hanno mai potuto discutere, confrontarsi, commentare  una semplice notizia, vivere un barlume di quotidianità insieme.

Oggi, come nel periodo fascista,  come nel periodo dell’emergenza mai finita degli anni 70 e 80,  per quanto riguarda i prigionieri politici uno degli imperativi degli apparati di repressione e controllo è  quello di impedire il flusso di comunicazioni e di scambi culturali, umani, politici e  solidali con l’esterno e tra  prigionieri  per annichilire e distruggere questi ultimi, ma anche per  impedire che si tessano fili  che ricongiungano  esperienze di ieri e di oggi e che la memoria storica venga  anche per tale via ricostruita.

Va da sé che il 41 bis rappresenti un presidio della “ragion di stato” da cui non si può tornare indietro, il  contenitore  destinato a risucchiare  i  futuri nemici, veri, presunti  o comunque utili.

Contro questo angosciante ritorno all’Italia lombrosiana del secondo ottocento è nostro dovere denunciare  tutti i dispositivi sanzionatori applicati nei confronti   dei  detenuti ed ostacolare il tentativo di trasformare le persone, in particolare quelle  con fine pena mai  e/o sottoposte al 41 bis in morti viventi, rivendicandone l’appartenenza alla società civile.

Caterina Calia – Avvocato

Note

[1],  Nel 1986  veniva formalmente abolito  l’art. 90, ma veniva  inserito nell’ ordinamento penitenziario l’art. 41 bis che ne ricalca pedissequamente il contenuto consentendo al Ministro della Giustizia di sospendere  in casi eccezionali di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza   le regole di trattamento ordinario, per il tempo strettamente necessario a ripristinare l’ordine e la sicurezza.