Sovraffollamento carceri, siamo vicini al pericolo di una Torreggiani bis
Al 30 novembre i detenuti sono 61.174 rispetto a una capienza regolamentare di 50.476 posti. L’Italia fu condannata dalla Cedu per i “trattamenti inumani e degradanti”, quando nelle nostre carceri c’erano sessantaseimila reclusi.
Anche i recenti dati confermano ancora una volta che ci stiamo avvicinando ai numeri che fecero scattare la sentenza pilota Torreggiani della Corte Europea. Al 30 novembre 2019, secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, i detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane sono 61.174 ( il mese precedente erano 60.985) rispetto ad una capienza regolamentare di 50.476 posti disponibili. Cioè vuol dire che risultano 10.698 detenuti in più, mentre il mese precedente ne risultavano invece 10.511.
Il trend del sovraffollamento è quindi in continua crescita, soprattutto in assenza di misure deflattive come le pene alternative e l’utilizzazione del ricorso al carcere come extrema ratio.
Per comprendere l’allarmante tasso di crescita, basti pensare che il picco più alto di quest’anno, prima di quello attuale, si era registrato al 31 marzo, con 10.097 ristretti oltre la capienza regolamentare. Si registra quindi un balzo enorme essendo arrivati a 10.511. Un altro paragone da fare è quello con i numeri al 30 novembre dell’anno scorso 9.419.
La tendenza è quindi ulteriormente confermata. Ma dove ci porterebbe? Intanto abbiamo superato abbondantemente la soglia dei 60mila, non più superata dal 2013, anno della sentenza “Torreggiani” con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ( Cedu) condannò l’Italia per i “trattamenti inumani e degradanti” causati dal sovraffollamento carcerario, che nel 2012 erano addirittura sessantaseimila. Oggi siamo arrivati a 61.511 a fronte delle 62.536 unità che si registravano al 31 dicembre 2013, anno della sentenza Cedu.
Ad allargarsi è anche la forbice fra numero di detenuti e capienza regolamentare: il divario ha raggiunto infatti i 10 mila e 511 posti, praticamente il quintuplo del minimo ( 2.572) registrato nel 2015. Bisogna ricordare che la Corte di Strasburgo ha condannato all’unanimità l’Italia, limitandosi ad applicare i principi da tempo consolidati nella sua giurisprudenza, e già espressi, tra le altre, nella precedente condanna contro l’Italia nella sentenza Sulejmanovic del 2009.
La sentenza Torreggiani è stata di particolare importanza sotto due aspetti: da un lato, per aver evidenziato la sistematicità del problema del sovraffollamento in Italia, ed in secondo luogo, per l’aver accertato l’assenza in Italia di un valido strumento per la tutela dei diritti dei detenuti. In primo luogo, a differenza di quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nel 2009, nella sentenza Torreggiani i giudici hanno rilevato come il sovraffollamento carcerario in Italia sia giunto a rappresentare un «problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano», e non invece un fenomeno episodico. Ciò è stato confermato non solo dalle centinaia di ricorsi pendenti davanti la Corte sul medesimo argomento, ma anche dal fatto che lo stesso Governo italiano abbia proclamato lo stato di emergenza nazionale nel gennaio 2010.
In virtù di questi elementi, i giudici di Strasburgo hanno deciso di utilizzare lo strumento della sentenza pilota, assegnando allo Stato italiano un anno di tempo dal momento in cui la sentenza sarebbe divenuta definitiva per individuare gli strumenti idonei a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e della tutela dei diritti dei detenuti. La Corte europea ha costretto il nostro Paese a rivedere la pena e trovare percorsi alternativi al carcere. Così accadde attraverso misure come i decreti chiamati, a torto, svuotacarceri e altre misure deflattive. Poi è cambiata la sensibilità politica e si è fermato tutto. Non solo togliendo di mezzo lo spirito degli stati generali sull’esecuzione penale promosso dall’allora ministro della giustizia Andrea Orlando, non solo approvando – a metà – la riforma dell’ordinamento penitenziario, ma c’è stato un continuo e inesorabile innalzamento delle pene ed estensione del famoso 4 bis ( articolo nato come misura emergenziale e solamente per reati gravi come mafia e terrorismo) verso altri reati non emergenziali come la corruzione.
Una miscela, di fatto, esplosiva per il sistema penitenziario. Tra le varie misure adottate nel periodo post Torreggiani si può ricordare l’estensione delle ipotesi di utilizzo del cosiddetto “braccialetto elettronico” al fine di incrementare il ricorso alle misure alternative alla detenzione. Sappiamo che attualmente sono però insufficienti, per questo era stato avviato un bando, poi aggiudicato ben tre anni fa. Fastweb, la compagnia telefonica fornitrice, è pronta da più di un anno, ma ci vuole il via libera del ministero dell’interno, previo collaudo.
Tutto però ancora tace, eppure abbiamo migliaia di detenuti che hanno una pena da pochi giorni fino a un massimo di 3 anni ancora da scontare. Tutti soggetti che potenzialmente hanno il diritto alle misure alternative. I braccialetti elettronici danno ai magistrati di sorveglianza uno strumento in più per concederle. E per scongiurare un Torreggiani bis che si avvicina sempre di più.
Damiano Aliprandi
da il dubbio
Ministero della Giustizia: detenuti presenti e capienza delle carceri, al 30 novembre 2019