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Carcere, l’acqua fresca di Bonafede per arginare l’emergenza in cella

Le misure nel decreto «Cura Italia»

Detenzione domiciliare, «su istanza», per i detenuti che abbiano da scontare pene residue inferiori ai 18 mesi, che non abbiano commesso reati di mafia, che non siano «delinquenti abituali, professionali o di tendenza», che non siano sottoposti a sorveglianza speciale e non abbiano procedimenti disciplinari pendenti (di qualunque peso e gravità); braccialetti elettronici, «ove disponibili» (ma non sono disponibili), per controllare ai domiciliari i condannati maggiorenni «la cui pena da eseguire non sia superiore ai sei mesi».

Licenze per i detenuti già in semilibertà, da concedere fino al 30 giugno. Sono le uniche misure contenute nel decreto legge «Cura Italia» che affrontano l’emergenza Coronavirus nelle carceri.

Il testo, così come lo ha voluto e difeso il ministro di Giustizia Alfonso Bonafede, si aggiunge alla legge 199/2010, quella dell’allora Guardasigilli Alfano bollata come «svuota carceri»; le disposizioni saranno applicate da oggi fino al 30 giugno 2020.

Nei tre articoli, stralciati e discussi fino a ieri sera, il governo giallorosso ha previsto anche uno stanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione delle strutture danneggiate dalle rivolte dei giorni scorsi, e altri fondi per gli straordinari della polizia penitenziaria.

Ci sono poi una serie di misure che riguardano la giustizia più in generale: la proroga fino al 15 aprile (nel precedente Dpcm era fino al 22 marzo) del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari e della prescrizione, nei procedimenti civili e penali su tutto il territorio nazionale; le notificazioni e le comunicazioni penali solo per via telematica; l’estensione alla magistratura onoraria delle misure simili a quelle introdotte per i lavoratori autonomi, attraverso un contributo economico pari a 600 euro mensili per un massimo di tre mesi, calcolato sulla base dell’effettivo periodo di sospensione dell’attività. Il ministro Bonafede precisa poi in una nota che, contrariamente a quanto stabilito dal Dap nella circolare di due giorni fa, i «poliziotti penitenziari venuti a contatto con contagiati, o sospetti tali, saranno esonerati dai servizi in sezione a contatto con detenuti e dalle traduzioni».

La magistratura di sorveglianza aveva pressato ieri il governo per ottenere «misure serie e celeri di prevenzione e di contenimento della diffusione virale» nelle carceri «nella consapevolezza della maggiore velocità del contagio negli universi concentrazionari, della mancanza strutturale degli spazi necessari all’isolamento sanitario e alla cura ospedaliera delle persone contagiate e dei rischi di rebound del contagio penitenziario sull’intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini».

Ma le norme varate non sembrano sufficienti al Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che dopo aver a lungo «interloquito» con il ministro per convincerlo ad intervenire sulla «detenzione domiciliare speciale, sulla liberazione anticipata e sulla conversione in domiciliare del rientro serale in Istituto nei casi di semilibertà», le ha accolte come «un primo passo limitato».

«Norme manifesto, non cambia niente – attacca Cosimo Ferri (Iv) della commissione Giustizia – Ci vuole coraggio e visione per gestire un’emergenza sanitaria anche nel settore Giustizia ed ancora di più nel settore penitenziario». E per la radicale Rita Bernardini, che chiede «amnistia per la Repubblica», l’alleggerimento del sovraffollamento con la fuoriuscita «al massimo di 3-4 mila detenuti» è «un modesto passo in avanti che non basta».

Eleonora Martini

da il manifesto

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Con il decreto potenzialmente i domiciliari solo per 3000 persone

Niente libertà anticipata speciale, ma semplificazione della misura già esistente e licenza ai semiliberi fino al 30 giugno. Sono queste le misure deflattive- inserite del decretone – per ridurre il sovraffollamento penitenziario in maniera tale da facilitare le misure sanitarie in caso di coronavirus in carcere. Si recupera così il modello già sperimentato con la legge 26 novembre 2010 n. 199, che già prevede la possibilità di eseguire ai domiciliari le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi. Parliamo della misura, che però – se utilizzata in maniera ottimale dai magistrati di sorveglianza – farebbe uscire dal carcere circa 3000 detenuti.

In che maniera si semplificherebbe la procedura? Si è previsto che la direzione dell’istituto non debba trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione ( come previsto dalla legge n. 199 del 2010), ma che debba solo indicare il luogo esterno di detenzione ( abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), dopo aver previamente verificato la sua idoneità. L’eliminazione della relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è dovuta alla necessità di semplificare gli incombenti, ma anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti ( che infatti debbono essere comunicati al magistrato di sorveglianza) sono quelli indicati come preclusivi dal comma 1, tra i quali vi sono anche aspetti rilevanti circa il comportamento tenuto in carcere: ossia l’essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare o l’essere destinatari di un procedimento disciplinare per alcune violazioni specifiche, nonché l’aver preso parte ai tumulti e alle sommesse verificatesi negli istituti penitenziari.

Poi c’è il caso in cui è il pubblico ministero – colui che ha emesso l’ordine di carcerazione non ancora eseguito – a dover trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell’esecuzione ( sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione), oltre che il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio. Il magistrato di sorveglianza, inoltre, ( come già previsto dalla legge) provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti ( articolo 69- bis della legge n. 354 del 1975), con riduzione del termine per decidere a cinque giorni. Quindi, la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l’ordinanza all’istituto, che provvede all’esecuzione, nonché all’ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio. Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l’ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri.

Rimane la preclusione per chi ha commesso reati ostativi. In compenso, alla luce dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della legge 199 del 2010, sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l’accesso alla detenzione domiciliare, il fatto che vi sia “la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga” ovvero il fatto che sussistano “specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti”. La ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limita l’utilizzo dell’istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento.

L’altra misura riguarda la durata delle licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà: può essere prorogata fino al 30 giugno 2020. Si consente che l’estensione temporale delle licenze godute possa eccedere l’ordinario ammontare di quarantacinque giorni già previsto.

Sono misure che però rischiano di non riuscire ad alleggerire i penitenziari come prefissato. Si riuscirà a far fronte ad una eventuale emergenza?

Damiano Aliprandi

da il dubbio