Reprimere il conflitto, omologare la società, educare alla disciplina
- giugno 13, 2024
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In nome della sicurezza sono aumentate le categorie dei “nemici” da punire. Il disegno di legge a firma Piantedosi, Nordio, Crosetto prevede la criminalizzazione della marginalità sociale, l’incremento della repressione del dissenso e del conflitto, il potenziamento e la blindatura del carcere e l’aumento dei poteri delle polizie. Non per dare più sicurezza ai cittadini ma per aprire la strada a una svolta autoritaria
di Giovanni Russo Spena
Il disegno di legge del governo Meloni sulla cosiddetta ” sicurezza” è pericolosissimo dal punto di vista garantista e della legalità costituzionale. Completando e peggiorando l’opera delle leggi Minniti e Salvini questo disegno di legge, assolutamente incostituzionale, configura sia uno Stato del controllo che uno “Stato di polizia”.
Tutti i conflitti sociali diventano questioni di ordine pubblico. Vengono aumentate a dismisura le pene e disegnati nuovi reati esclusivamente per rendere più difficili le lotte territoriali, ambientali, le critiche alle condizioni carcerarie. È vietata perfino ogni forma di resistenza passiva, ogni campagna di massa che metta in discussione l’arbitrio del potere. La complessità e la confusa eterogeneità del disegno di legge (molte proposte e tutte pericolose e confuse) mi permette di selezionare, per il momento, solo alcuni temi.
1) Parto dal titolo e dall’oggetto. L’accezione della “sicurezza urbana”, qui declinata, contiene una ipertrofia penalista. La Costituzione delinea, invece, un rapporto dialettico tra misure di sicurezza e riqualificazione dei territori e dei vissuti. La Corte Costituzionale ha sempre avuto un orientamento univoco. Il punto di riferimento ineludibile, in materia così delicata, sono gli articoli della prima parte della Costituzione. Le politiche sociali sono essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana. Va esaltato il rapporto tra legalità e ricostruzione dello “spazio pubblico”. Si configura una simbiosi tra tutela della formazione sociale e immaginario della sicurezza. Stefano Rodotà, in uno dei suoi ultimi testi, scrisse:” avverto l’allarme, del tutto rimosso dallo stesso dibattito parlamentare, sulla “società del controllo“; vedo lo stravolgimento del rapporto tra statualità e cittadinanza”
2) Non mi convince l’articolo 1. La norma travalica tutte le direttive europee, molto precise. Lascia giuridicamente molto perplessi la previsione di una doppia costruzione finalistica per individuare quello che la norma del governo ritiene essere un “atto terroristico”. Vale, come fattispecie, anche la mera detenzione documentale. Avere semplici documenti è “sintomo di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di reati con finalità di terrorismo”? È gravissimo. Non andrà, in ogni caso, dimostrato il passaggio dalla dimensione concettuale a quella reale? L’articolo 1 (comma 1) introduce un nuovo delitto contro l’incolumità pubblica, con una sanzione abnorme da 2 a 6 anni, con una fattispecie pericolosamente indefinita. La vaghezza, in una materia delicatissima che concerne la libertà delle persone, è del tutto incostituzionale. Dove è la “finalità di terrorismo”? L’ambito della previsione è sconfinato. Inoltre, siffatta sanzione vale anche solo per il danneggiamento? E che significa, nella nostra società digitalizzata, il verbo “detenere”, contenuto nella proposta del governo? Vale anche per una pagina web? Siamo sul serio alla società del controllo che deve generare paura nella popolazione.
3) Per quanto riguarda le occupazioni di immobili, è un grave atto repressivo prevedere un titolo autonomo di reato che lede il costituzionale “diritto all’abitare”. Il titolo autonomo di reato serve, infatti, solo per aumentare la risposta sanzionatoria repressiva. Per un delitto contro il patrimonio una sanzione da 2 a 7 è abnorme. Ed è inaudita la penalizzazione di comitati, sindacati, associazioni che giustamente agiscono comportamenti di appoggio alle occupazioni e contribuiscono alle vertenze per il passaggio “da casa a casa”. Sarebbe sufficiente richiamarsi alla casistica, come raccomanda anche la Corte Europea dei diritti ella persona.
4) Sono da sempre contrario all’ergastolo ostativo, che qui viene perfino proposto per le “rivolte carcerarie”. Viene completamente travolto l’articolo 27 della Costituzione, un civile messaggio su carcere, pena, reinserimento sociale. Cosa accade, secondo Nordio e Piantedosi , per i detenuti che attuano resistenza passiva? Vengono anch’essi condannati alla pena dell’ergastolo ostativo? Inaudito!
Tralascio l’indicazione di altre incostituzionalità, che andranno approfondite. Penso, per esempio, all’aumenti abnorme delle sanzioni per blocchi stradali (che eravamo riusciti, su mia proposta, a depenalizzare); l’illecito amministrativo viene dall’articolo 11 elevato a delitto. Così come penso alla inaudita revoca, anche dopo dieci anni, della cittadinanza per i migranti che hanno compiuto reati gravi. Le persone straniere vengono inchiodate ad un destino perenne di precarietà, di sospensione di vite, come se le prescrizioni per loro non esistessero.
Credo che sarebbe bene non rimuovere la gravità di queste norme, che reprimono il conflitto, tentano di omologare la società, educano alla disciplina gerarchica.
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