Si vuole nascondere la verità sul fallimento delle missioni militari italiane in Libia e sulle ingenti forniture che sono state consegnate alle diverse autorità libiche.
di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Soltanto pochi mesi fa, a marzo, la ministro Lamorgese adottava un decreto che assimilava a notizie coperte da segreto militare tutta la documentazione relativa agli accordi con le autorità di altri paesi terzi in materia di soccorsi in mare e contrasto di quella che continuano a definire come immigrazione clandestina. In realtà il Viminale, nel quale con il governo Draghi era entrato come sottosegretario il leghista Molteni, cercava in questo modo di nascondere le complicità diffuse con la sedicente Guardia costiera libica e con le milizie che venivano finanziate per impedire le partenze dei migranti, nel quadro della cooperazione tecnico-operativa prevista dal Memorandum Gentiloni-Minniti del 2 febbraio 2017, ancora sulla scorta del Protocollo operativo aggiuntivo Amato del 2007. Queste complicità sono tuttavia documentate nei rapporti delle principali agenzie internazionali a difesa dei diritti umani e persino nelle sentenze dei giudici italiani che hanno agito contro le ONG. Così ad esempio nel 2018, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania doveva riconoscere che le attività di soccorso della sedicente Guardia costiera libica erano di fatto coordinate da assetti militari italiani. Come confermato negli anni sucecssivi da indagini giornalistiche e dalla intercettazione di comunicazioni foniche. Evidentemente quanto trapelato in sede processuale, e poi diffuso sui media, dava fastidio ai vertici miltari e politici che gestscono i rapporti con la Libia, o almeno ritenevano di gestirli, perchè dal 2020, con l’ingresso dei turchi in Tripolitania, il ruolo dell’Italia è fortemente ridimensionato. Ma anche far conoscere questa reatà di fatto, una autentica debacle militare e diplomatica, confermata dal riaccendersi degli scontri tra milizie e dalla crescita esponenziale degli arrivi, malgrado proseguano ingenti aiuti economici e militari ai libici (ed ai tunisini), dà fastidio a qualcuno. Ormai sulle motovedette fornite dall’Italia gli addestratori sono turchi. E nelle città libiche, da Tripoli a Misurata, si spara per strada. Per questo non si vorrebbe fare sapere che fine fanno gli aiuti ancora elargiti alle autorità libiche (quali?) dall’Italia.
In base al’articolo 2 del decreto ministeriale, tra i documenti “inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali” vengono inclusi anche quelli “relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell’immigrazione”.
La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, ha limitato i casi di accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali.
Questa improvvida decisione del Consiglio di Stato aveva dato supporto alla linea Lamorgese-Molteni che ha ridotto al silenzio anche la Guardia Costiera che non pubblica più i report sui soccorsi in acque internazionali, ne’informa tempestivamente la stampa sugli sviluppi delle operazioni di soccorso che continua ad operare nel Canale di Sicilia. Come sarebbe imposto dal Piano Sar nazionale del 2020.
Secondo l’art.1 del decreto legislativo 33/2013“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
L’accesso civico di cui all’articolo 5 bis, comma 2, introdotto dalla legge 97 del 2016, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
Restano comunque fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti all’esercizio del diritto di accesso riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti. Occorre sempre vautare con la massima attenzione (ed indipendenza) il bilanciamento tra l’interesse del richiedente alla diffusione del documento o della notizia e gli interessi pubblici tutelati che ne limiterebbero l’accesso.
Il diritto di accesso civico non può essere escluso in ogni caso senza una adeguata motivazione. In assenza di una plausibile motivazione di un concreto pregiudizio agli interessi di cui all’art. 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013, a seguito di un diniego, si può proporre un ricorso amministrativo.
Il riferimento all’espressione “gestione delle frontiere e dell’immigrazione” come materia sottratta al diritto all’accesso, contenuta nel recente decreto Lamorgese, permette una totale opacità da parte della pubblica amministrazione e del Viminale in particolare, anche con riferimento ad attività, come i soccorsi SAR e gli sbarchi, che sono oggetto di specifici obblighi di comunicazione. Il riferimento agli accordi intergovernativi rischia di alimentare ulteriormente la prassi di sottrarre questi accordi, magari definiti soltanto come Memorandum d’intesa (MoU), ad un pieno esame da parte del Parlamento e dell’opinione pubblica. Per quanto riguarda i rapporti con Frontex e con altre agenzie dell’Unione Europea esistono specifiche disposizioni che stabiliscono obblighi di comunicazione a carico di questi enti. E proprio sulla mancanza di trasparenza si è dovuto recentemente dimettere il capo dell’agenzia europea Frontex Fabrice Legeri.
2, Il tentativo del Viminale di bloccare le fonti per silenziare i pochi organi di informazione ancora indipendenti, evidente anche nella militarizzazione dei porti di sbarco e nei divieti di accesso imposti alla stampa, tende anche a creare le premesse per la criminalizzazione di quanti si ostinano a documentare gli abusi che derivano dall’attuazione degli accordi con i libici. Questo tentativo e’ destinato a fallire.
Innanzitutto la dimensione reale degli sbarchi, facilmente verificabile in Sicilia ed in Calabria, dimostra come malgrado il supporto fornito ai libici ed ai tunisini, le organizzazioni criminali, colluse con le milizie che supportano le autorità di Tripoli e Bengasi, riescano a fare partire verso l’Italia migliaia di persone, anche in pochi giorni. I soccorsi operati dalle ONG sono solo una minima parte degli arrivi di migranti su piccoli barchini, in autonomia, e delle persone per le quali le autorità marittime sono state costrette al soccorso, anche in acque internazionali. Vedremo davvero come il prossimo governo, potrà soddisfare la richiesta di Salvini “sbarchi zero”. Contro la Cassazione che ha riconoscito la Libia come paese terzo “non sicuro”. Aumenteranno soltanto le vittime e le violazioni del diritto internazionale e degli obblighi di ricerca e salvataggio imposti anche dalla normativa nazionale che sanziona l’omissione di soccorso.
Si vuole nascondere la verità sul fallimento delle missioni militari italiane in Libia e sulle ingenti forniture che sono state consegnate alle diverse autorità libiche, persino alla sedicente Guardia costiera di Zawia, collusa con bande criminali che sono state identificate nei processi penali davanti ai Tribunali di Messina e di Milano, con sentenze confermate in Cassazione.
La verita’ dei rapporti oscuri tra Italia e libici verra’ fuori. Quello che il Viminale cerca di nascondere sarà oggetto di attività istruttorie, che saranno promosse anche dalle difese e dalle parti civili, nei procedimenti penali in corso contro le ONG e contro il senatore Salvini. A partire dal processo Iuventa a Trapani, e dal processo Open Arms a Palermo, dove la difesa di Salvini ha cavalcato persino la storia, riferita da un alto funzionario del Viminale, di un sommergibile italiano che il primo agosto del 2019, avrebbe assistito senza intervenire ai soccorsi, che la difesa di Salvini, come i giornali di destra, continua a ritenere “consegne concordate”. Qualcuno dovra’ spiegare. Quello che le autorità militari non hanno nepure comunicato per tempo alla Procura di Palermo, e prima al Tribunale dei ministri, e che adesso Salvini cerca di utilizzare per rilanciare la criminalizzazione delle ONG e la campagna elettorale della Lega in concorrenza con la proposta di “blocco navale” della Meloni.
QUELLO CHE SI VUOLE NASCONDERE
Circa 100 persone sono state respinte in Libia dalla nave #VosTriton
Sabato 23 #SeaWatch3 ha ascoltato le conversazioni radio della Vos Triton. Dopo aver salvato circa 100 persone hanno trasbordato i naufraghi su una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica. La #VosTriton ha comunicato via radio che almeno quattro persone erano morte durante il salvataggio e che la situazione medica dei sopravvissuti era molto preoccupante. La #SeaWatch3, che era impegnata in diverse operazioni di salvataggio, è stata informata che una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica si stava dirigendo verso la Vos Triton per respingere le persone salvate. Poco dopo la motovedetta ha infatti riportato le persone in Libia: un paese da cui avevano rischiato la vita nel tentativo di fuggire.@SeaWatchItaly
Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall’articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,
l’articolo 24, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che stabilisce le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)“ e, in particolare, gli articoli 59 e 60;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, che demanda alle Amministrazioni interessate l’adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
Il Ministro dell’Interno
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
VISTA la legge del 3 agosto 2007, n.124, recante “Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza), recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal decreto legislativo
n.97 del 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’interno 17 novembre 1997, n. 508;
VISTE le Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le delibere n. 1309 e n. 1310, in data 28 dicembre 2016;
CONSIDERATO che il testo dell’articolo 24 della legge 241 del 90, come novellato dall’articolo 16 della legge n.15 del 2005, nel prevedere che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso,
ha eliminato il riferimento all’atto di natura regolamentare;
RITENUTO opportuno aggiornare la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Il Ministro dell’Interno
EMANA
il seguente decreto:
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
Il presente decreto individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilità degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno sottratti all’accesso in
relazione ai casi di esclusione di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
tenuto conto dei criteri stabiliti dall’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352.
Articolo 2
(Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti
alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali)
Ai sensi dell’ articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’ articolo
8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono
sottratti all’accesso:
a) i documenti coperti dal segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3
agosto 2007 n. 124 o da altro segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, da regolamento governativo o disposti dall’ufficio che li abbia formati;
b) gli atti concernenti la concessione del nullaosta di sicurezza ove non assoggettati a classifica
di segretezza, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli atti che contengono riferimenti a
situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;
c) i documenti dalla cui divulgazione non autorizzata possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale
e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi
previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, e in particolare i documenti inerenti ai
rapporti tra il Ministero dell’interno e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra il Ministero
dell’interno ed enti e organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in
occasione di visite istituzionali;
d) i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche
stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o
supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli
relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la
gestione delle frontiere e dell’immigrazione;
e) i documenti relativi alla cooperazione con l’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e
Costiera, per la sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea coincidenti con quelle
Il Ministro dell’Interno
italiane e che non siano già sottratti all’accesso dall’applicazione di classifiche di riservatezza
UE;
f) i documenti relativi all’attività investigativa la cui diffusione può pregiudicare le indagini in
corso svolte in collaborazione con organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza
delle relazioni internazionali;
g) le dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti
la politica estera o interna, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, nonché dagli articoli 122, comma 1, lettera a) e 123 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
h) le relazioni, rapporti ed ogni altro documento relativo a problemi concernenti le zone di
confine e i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la
difesa nazionale o le relazioni internazionali;
i) i documenti istruttori e i relativi piani di difesa civile nelle parti in cui la relativa conoscenza
può pregiudicare la sicurezza o la difesa nazionale, ove non siano assoggettati a classifica di
segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007 n.124;
l) i documenti relativi ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza,
la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni
internazionali;
m) i documenti relativi ai procedimenti di riconoscimento, di revoca e di cessazione dello stato
di protezione internazionale nonché di rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 19 comma 1.2 e comma 2 lettera d)-bis e 22, comma 12-quater del decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286, la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le
relazioni internazionali.
Articolo 3
(Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica
ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità)
Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 8, comma 5, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all’accesso:
a) le relazioni di servizio e gli altri atti o documenti presupposto per l’adozione di atti o di
provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, degli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza ovvero di altri uffici dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di
legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
b) le relazioni di servizio, le informazioni e gli altri atti o documenti attinenti ad adempimenti
istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominate o ad altri
provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli relativi al
contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per
l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’attività di prevenzione e repressione della criminalità,
salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di
pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
c) i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione
antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può
pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i
provvedimenti prefettizi in materia di antimafia;
d) gli atti e i documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o
anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
e) gli atti e i documenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia,
ivi compresi quelli relativi ai sistemi informatici e di telecomunicazione utilizzati,
all’addestramento e ai successivi, periodici aggiornamenti, all’impiego e alla mobilità del
personale delle Forze di polizia e dei contingenti delle Forze armate poste a disposizione delle
autorità di pubblica sicurezza, nonché i documenti concernenti la condotta dello stesso
personale rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
f) i documenti attinenti alle strutture, ai mezzi, ai sistemi informatici e di telecomunicazione,
alle dotazioni, al personale delle Forze di polizia, alle azioni strettamente strumentali alla tutela
dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative e all’attività di polizia giudiziaria, alle caratteristiche
strutturali e funzionali o agli elaborati progettuali dei presidi delle Forza di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché alla dislocazione sul territorio di quelli non aperti al
pubblico;
g) gli atti e i documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, dei sistemi informatici e
di telecomunicazione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali
classificati, compresi i documenti di cui agli articoli 26, comma 3, e 28 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera p) del
medesimo decreto legislativo;
h) i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici in cui sono alloggiati gli uffici
centrali e periferici del Ministero dell’interno ovvero quelli concernenti l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi di sicurezza nell’ambito degli stessi uffici, anche in occasione di
visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri;
i) gli atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione,
dismissione di sistemi informatici e di telecomunicazione, di infrastrutture e aree nei limiti in
cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica
nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;
l) gli atti e i documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione,
acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei sistemi informatici e di
telecomunicazione, delle armi, dei materiali e delle scorte nonché di altri beni e servizi
considerati di carattere strategico;
m) le relazioni tecniche sulle prove d’impiego dei materiali e dei sistemi informatici e di
telecomunicazione oggetto di sperimentazione;
n) i documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali,
informatici e di telecomunicazione a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza può
agevolare la commissione di atti di sabotaggio e di ogni altra attività illecita;
o) gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata all’adozione
dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell’articolo 142
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei provvedimenti di scioglimento degli
organi, ai sensi degli articoli 143 e 146 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, quando l’accesso possa recare pregiudizio all’ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte fatta eccezione, così come espressamente previsto dall’articolo 143,
comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la proposta del Ministro
dell’Interno e della relazione del Prefetto soggetta a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta
o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario;
p) i documenti relativi all’istruzione, alla definizione e all’attuazione delle speciali misure di
protezione previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6;
q) gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti ed alle direttive adottate per la tutela
e la protezione delle persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali, per sé o per i propri
familiari, di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 28 maggio 2003;
r) le relazioni di servizio, le informazioni e gli altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta
tecnologia utilizzati per le operazioni speciali e per gli interventi speciali;
s) i documenti relativi alle metodologie di effettuazione ed i dati dei test di hardware e software
definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di
Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero per lo sviluppo
economico e dal Centro di Valutazione (CEVA) istituito presso il Ministero dell’interno
nonché presso laboratori accreditati, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a)
del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
t) i documenti riguardanti le misure finalizzate a garantire la sicurezza del personale
dell’Amministrazione civile dell’interno, della carriera prefettizia e delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
u) i documenti, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, propedeutici alle deliberazioni del
Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dai Comitati Provinciali per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, quali proposte, valutazioni ed elaborazioni, nonché i relativi
verbali.
Articolo 4
(Altri documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza del Ministero)
Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle
esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi
comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratti all’accesso:
a) le note, gli appunti e le annotazioni, le bozze preliminari, le proposte degli uffici ed ogni
altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o di
provvedimenti amministrativi;
b) i pareri giuridico-legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente
corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di
provvedimenti assunti dal Ministero dell’interno e siano in questi ultimi richiamati;
c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa del Ministero dell’interno nella fase
precontenziosa e contenziosa e i rapporti diretti alla magistratura contabile e penale;
d) le convenzioni e gli accordi tra il Ministero dell’interno ed altre pubbliche amministrazioni
per i quali non vi sia l’autorizzazione di entrambe le Amministrazioni alla divulgazione;
e) i documenti preliminari, propedeutici ed istruttori predisposti dall’Amministrazione inerenti
alle materie oggetto di informazione, di consultazione, di concertazione sindacale, ovvero
riguardanti la contrattazione collettiva, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai
protocolli sindacali;
f) le relazioni sull’attività di comitati, commissioni, osservatori, gruppi di studio e di lavoro.
Articolo 5
(Categorie di documenti inaccessibili in quanto diretti all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all’attività
di indirizzo politico del Governo)
Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti
all’accesso:
a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che
afferiscono alla formazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e di
programmazione;
b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti
il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora
Il Ministro dell’Interno
finalizzati all’adozione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e di
programmazione;
c) i documenti inerenti l’attività istruttoria finalizzata alla predisposizione della risposta ad atti
di sindacato ispettivo parlamentare, sempreché non direttamente ed immediatamente lesivi di
un interesse protetto dei richiedenti l’accesso;
d) i documenti afferenti alle attività amministrative di carattere istruttorio, propedeutiche al
conferimento delle onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” qualora
contengano riferimenti a situazioni, fatti o documenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto.
Articolo 6
(Categorie di documenti non accessibili per motivi
di riservatezza del personale o di terzi)
Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990. n. 241 e dell’articolo
8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice
dei contratti pubblici”, e in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici,
sono sottratti all’accesso:
a) i documenti contenenti informazioni comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali del
personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale delle
altre Forze di polizia impiegato nell’ambito degli organismi interforze del Ministero
dell’interno.
b) i documenti, non oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, contenuti nei fascicoli personali e le informazioni contenute negli stati
matricolari del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, della carriera prefettizia,
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i documenti recanti i medesimi
contenuti e le medesime informazioni relativi al personale delle altre Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare impiegato nell’ambito degli uffici interforze del Ministero
dell’interno, nonché i documenti contenenti informazioni relative agli aspiranti all’accesso ai
ruoli della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, monitori o cautelari, a procedure
conciliative o arbitrali nonché l’istruttoria su ricorsi amministrativi prodotti dai soggetti di cui
alla lettera b) nonché i documenti contenenti informazioni sugli accertamenti medico-legali,
sulla salute e sulle condizioni psicofisiche degli stessi;
d) i documenti attinenti ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di
passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di progressione
in carriera e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla data di
adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo
procedimento;
e) i documenti attinenti a richieste ispettive sommarie e formali, nonché a verifiche ispettive
ordinarie e straordinarie;
f) i documenti contenenti informazioni relative alla concessione di autorizzazione all’accesso
ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;
g) i documenti attinenti alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale,
commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di
persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell’attività
amministrativa, nonché le relazioni, le informazioni e gli altri atti e documenti relativi alle
offerte tecnico-economiche da cui emergono elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle
privative industriali;
h) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti
direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle
determinazioni amministrative;
i) le dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti
situazioni private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, nonché dagli articoli 122,
comma 1, lettera b) e 123 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
l) gli atti di proponimento e la documentazione concernente azioni di responsabilità nei
confronti di dipendenti dinanzi alla Procura generale e alle Procure regionali della Corte dei
conti nonché alle competenti autorità giudiziarie, ove siano nominativamente individuati i
soggetti nei cui confronti l’azione è stata promossa;
m) i verbali di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in
materia di domanda di protezione internazionale, compresa la relativa documentazione
istruttoria;
n) gli atti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, relativi a:
1) istanze volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale;
2)verbali delle audizioni svolte innanzi alle Commissioni Territoriali nell’ambito dei
procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero in sede di
rinnovo della protezione sussidiaria o dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, comma
1, lettera m), nonché dei verbali delle audizioni svolte innanzi alla Commissione Nazionale
nell’ambito di procedimenti di revoca o cessazione della protezione internazionale;
3) verbali delle sedute delle Commissioni Territoriali e della Commissione Nazionale;
4)documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti o dai titolari di
protezione internazionale o dei permessi di soggiorno di cui all’art.2, comma 1, lettera m)
innanzi alle Commissioni Territoriali o alla Commissione Nazionale, ovvero acquisite da
queste ultime nell’ambito del procedimenti di competenza;
5) decisioni o pareri adottati dalle Commissioni Territoriali o dalla Commissione Nazionale
nell’ambito delle procedure di riconoscimento, cessazione, revoca o rinnovo della
protezione internazionale o dei permessi di soggiorno di cui all’art.2, comma 1, lettera m);
6)gli atti concernenti affari di pertinenza dei titolari di protezione internazionale o
concernenti il rilascio, il rinnovo, la conversione, la revoca o la cessazione dei permessi di
soggiorno di cui all’art.2, comma 1, lettera m) del presente decreto, sia che essi risiedano in
Italia o che siano emigrati in altri Paesi;
7) gli atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo stato di protezione internazionale avverso le
pronunce adottate dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale; atti concernenti i ricorsi dei titolari di protezione internazionale avverso i
provvedimenti di revoca o cessazione dello stato di protezione internazionale adottati dalla
Commissione Nazionale per il diritto di asilo; atti relativi ai ricorsi nei confronti dei
provvedimenti di diniego, cessazione e revoca dei permessi di soggiorno di cui all’articolo
2, comma 1, lettera m) del presente decreto;
o) gli elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti a omologazioni e
approvazioni ai fini della normativa antincendi.
Articolo 7
(Periodo di segretazione)
Ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dell’articolo 8, commi 2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l’accesso è consentito:
a) per i documenti di cui all’articolo 2, lettera g), del presente decreto, dopo un periodo di
segretazione di anni cinquanta;
b) per i documenti di cui all’articolo 2, lettera h), del presente decreto, dopo un periodo di
segretazione di anni dieci. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi
contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica o
all’attività di prevenzione e repressione dei reati;
c) per i documenti di cui all’articolo 6, lettera i), del presente decreto, dopo un periodo di
segretazione di anni settanta.
Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, può permettere, per motivi di studio, la
consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei
termini ivi indicati, secondo quanto previsto dall’articolo 123 del decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42.
Articolo 8
(Modifiche)
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente almeno
ogni tre anni, l’Amministrazione dell’interno verifica la congruità delle categorie di documenti
sottratti all’accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di
disciplinare ulteriori casi di differimento dell’accesso rispetto a quelli previsti dall’articolo 7.
Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle
medesime modalità e forme del presente decreto.
Roma, 16 marzo 2022
IL MINISTRO
F.to Lamorgese
da ADIF