Dopo la decisione della Corte Costituzionale del 18 aprile che ha fatto cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’assise d’appello di Torino a condannare Alfredo Cospito necessariamente all’ergastolo per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, si sono susseguite una serie di dichiarazioni da parte di esponenti di Fratelli d’Italia, come il sottosegretario Delmastro e l’onorevole Varchi, atte a precisare che nonostante la presa di posizione della Consulta l’anarchico resta al 41 bis. Proviamo a chiarire come stanno le cose.
I parlamentari hanno ragione nel sostenere che «la possibilità del riconoscimento delle attenuanti incide sulla pena finale e non certamente sul regime carcerario del 41 bis. Il regime del 41 bis rimane non solo per volontà politica, ma per conformi sentenze della magistratura italiana che hanno sempre precisato la pericolosità sociale di Cospito». Tuttavia per l’anarchico, che due giorni fa ha interrotto il digiuno iniziato il 20 ottobre, si aprono due strade per la revoca del ‘carcere duro’, che gli è stato confermato da Nordio lo scorso 9 febbraio.
Una è quella europea: il suo legale Flavio Rossi Albertini insieme alla collega Antonella Mascia hanno inviato alla Cedu un ricorso «nel quale sono state lamentate gravi violazioni della Convenzione EDU». Esso però «verrà valutato nel merito nel termine di due o tre anni (tali sono i tempi di una pronuncia) e potrebbe rappresentare il grimaldello giuridico che bandirà lo strumento inumano del 41 bis, così come avvenuto nel caso dell’ergastolo ostativo». L’altra strada per la revoca della misura è quella italiana, porta direttamente a Via Arenula, e si fonda su tre pilastri. Sulla scrivania di Nordio il 23 marzo arriva una istanza (poi integrata il 7 e il 19 aprile) di revoca anticipata del regime differenziato basata su tre elementi.
Primo: nel processo relativo all’operazione Bialystok, che riguardava cinque persone accusate di aver fatto parte di una cellula eversiva anarco-insurrezionalista a Roma, con base il centro sociale Bencivenga Occupato, a Batteria Nomentana, la Corte di Assise di Roma ha assolto il 28 settembre 2022 gli imputati e accertato che non vi era alcuna associazione anarchica di cui Cospito sarebbe stato l’ispiratore. Secondo: a marzo 2023 il Tribunale della Libertà di Perugia ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare per Cospito e altri cinque indagati per, a vario titolo, istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Il Tribunale per la seconda volta aveva ritenuto che le esternazioni del Cospito non fossero idonee ad istigare in quanto «l’impiego di un linguaggio violento e, a tratti, truce non costituisce un elemento, di per sé solo, valorizzabile nella valutazione della carica istigatoria dei contenuti pubblicati». Terzo: l’ulteriore elemento di novità scaturito dalla decisione della Consulta lo scorso 18 aprile. Essa ha compiuto una dichiarazione di incostituzionalità del divieto di prevalenza di tutte le attenuanti, nei confronti della recidiva reiterata, per tutti i reati la cui pena edittale sia fissa e contempli il solo ergastolo». Pertanto, «in considerazione della valutazione compiuta dalla Corte di Assise di Appello in termini di lieve entità del fatto di reato ascritto al Cospito e di quella in diritto compiuta dalla Corte Costituzionale», «risulta incontestabile come la stessa incide necessariamente, depotenziandolo notevolmente, sul profilo criminale così elevato del Cospito, per come tratteggiato nel decreto applicativo nonché nella precedente decisione di rigetto del Ministro stesso».
Da tutto questo si rinforza la richiesta del legale di revocare il 41 bis attraverso «una rivalutazione complessiva del regime differenziato»: «l’eventuale mantenimento del regime differenziato al Cospito coltiverebbe una finalità squisitamente politica». In pratica, sta sostenendo il legale, da quando a Cospito è stato inflitto il 41 bis da parte dell’ex Ministra Cartabia, sono emersi elementi oggettivi (assoluzione, mancata capacità di istigazione, decisione favorevole della Consulta) che dovrebbero indurre il Guardasigilli a revocare il 41 bis. Se così non avvenisse, per Flavio Albertini, la presa di posizione sarebbe solo di natura politica e non giuridica, volendo utilizzare Cospito per riscrivere la politica criminale del nostro Paese.