Caso Aquarius, perché il governo italiano e Salvini stanno calpestando i diritti umani
Il caso diplomatico della nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un ‘porto sicuro’. L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d’urgenza alla Corte di Strasburgo.
Le associazioni umanitarie stanno pensando a un ricorso d’urgenza alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in attesa della soluzione della vicenda della nave Aquarius, ancora bloccata nel canale di Sicilia, in attesa di ricevere indicazioni su un porto sicuro in cui approdare.
L’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) sostiene che il divieto di attraccare “potrebbe essere in contrasto con altri obblighi assunti dall’Italia. In particolare potrebbe costituire una violazione degli obblighi derivanti dalla Convezione europea dei diritti umani, di proteggere la vita (Articolo 2 CEDU)”.
Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha vietato l’approdo alla nave Aquarius della Ong Sos Méditerranée, con a bordo 629 migranti, che si trova da più di due giorni in una condizione di emergenza. I migranti soccorsi dalla nave battente bandiera di Gibilterra “non sanno dello stallo diplomatico”, fa sapere Medici senza frontiere, il cui personale è presente a bordo della nave.
Secondo il governo italiano la responsabilità sarebbe dell’isola-Stato, le cui coste sarebbero le più vicine al momento al punto in cui si trova il natante.
Ma La Valletta ha declinato ogni responsabilità perché il salvataggio è stato effettuato in area libica, ed è stato coordinato dall’Mrcc (Maritime Rescue Coordination Centre) di Roma. “Non è una questione di diritti umani, è una questione di diritto del mare e di diritto penale italiano” – ha detto Salvatore Fachile di Asgi, – “Per entrambi gli aspetti c’è un obbligo indiscusso da parte dell’Italia di far attraccare la nave. L’Mrcc deve trovare necessariamente una soluzione, altrimenti ci sono i presupposti giuridici per un’omissione di soccorso da parte del ministero degli Interni. E per l’omissione di soccorso non occorre attendere che la nave vada in distress, cioè in estremo pericolo, ma basta che sia a rischio la salute dei migranti. E di questo può essere accusata anche Malta, alla quale si può imputare una responsabilità giuridica, ma questo non esclude la responsabilità giuridica del governo italiano“. In Italia l’omissione di soccorso ai naufraghi è infatti reato ai sensi degli articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione.
La Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (Cild) ha pubblicato una guida per fissare alcune norme relative al soccorso in mare. Innanzi tutto spiega che salvare la vita in mare è un obbligo, che trova il proprio fondamento nel diritto del mare e nella Costituzione italiana (art. 2), che stabiliscono che la solidarietà è un dovere inderogabile. Il diritto internazionale (Es. convenzione di Montego Bay) “impone agli Stati di obbligare i comandanti delle navi che battono la propria bandiera nazionale a prestare assistenza a chiunque venga trovato in mare in pericolo di vita, di informare le autorità competenti, di fornire ai soggetti recuperati le prime cure e di trasferirli in un luogo sicuro”. Dove per ‘luogo sicuro’ si intende il posto in cui può essere garantita l’incolumità e l’assistenza sanitaria dei sopravvissuti.
Secondo la Convenzione di Amburgo tutti gli Stati con zona costiera nel Mediterraneo sono tenuti ad assicurare un servizio di ricerca e salvataggio, Sar, la cui sigla indica tutte le operazioni che hanno come obiettivo quello di salvare persone in difficoltà.
Il Mediterraneo è stato suddiviso tra i Paesi costieri nel corso della Conferenza IMO di Valencia del 1997, e ha stabilito che l’area di responsabilità italiana rappresenta circa un quinto dell’intero Mediterraneo, ovvero 500 mila km quadrati. “Tuttavia il governo maltese, responsabile di una zona vastissima, si è avvalso sinora della cooperazione dell’Italia per il pattugliamento della propria zona di responsabilità: nella prassi il Centro di Coordinamento regionale Sar maltese non risponde alle imbarcazioni che la contattano né interviene quando interpellato dal Centro di Coordinamento regionale Sar italiana. La mancata risposta dell’autorità maltese, tuttavia, non esime la singola imbarcazione che ha avvistato il natante in panne dall’intervenire“.
Ma il nodo sostanziale resta questo: può uno Stato vietare l’accesso ai porti alle navi private che abbiano condotto le operazioni di soccorso? Secondo il Cild: “Lo stato costiero, nell’esercizio della propria sovranità, ha il potere di negare l’accesso ai propri porti. Le convenzioni internazionali sul diritto del mare, pur non prevedendo esplicitamente l’obbligo per gli Stati di far approdare nei propri porti le navi che hanno effettuato il salvataggio, impongono e si fondano sull’obbligo di solidarietà in mare, che sarebbe disatteso qualora fosse negato l’accesso al porto di una nave con persone in pericolo di vita, appena soccorse e bisognose di assistenza immediata. La chiusura dei porti comporterebbe in ogni caso la violazione di norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione dei rifugiati, a partire dal principio di non refoulement sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra. Il rifiuto di accesso ai porti di imbarcazioni che abbiano effettuato il soccorso in mare può comportare la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), qualora le persone soccorse abbiano bisogno di cure mediche urgenti”. E nel caso specifico, come ha denunciato Medici Senza Frontiere con un tweet, al momento la situazione a bordo del natante sarebbe stabile, ma lo stallo e i rimpalli di responsabilità “stanno mettendo a rischio le persone vulnerabili“.
A bordo di trovano 7 donne incinte e 15 persone ustionate, oltre a parecchi migranti con sintomi di ipotermia. Il governo italiano ha inviato il personale sanitario italiano per valutare le condizioni dei profughi.
“Il rifiuto, aprioristico e indistinto, di far approdare la nave in porto comporta l’impossibilità di valutare le singole situazioni delle persone a bordo – spiega Cild nel vademecum – e viola il divieto di espulsioni collettive previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU“.
Annalisa Cangemi
da Fanpage