Menu

Il “caso Cospito”: sciopero della fame, 41 bis ed ergastolo ostativo

La vicenda dello sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il regime del 41 bis cui è sottoposto e contro l’ergastolo ostativo è diventata il crocevia di una serie di problemi, di ipocrisie e di non detti. I temi implicati sono una morte evitabile che nessuno – a livello istituzionale – vuole scongiurare, la realtà del trattamento carcerario previsto dall’art. 41 bis ordinamento penitenziario e quella dell’ergastolo ostativo.

di Livio Pepino

La vicenda dello sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il regime del 41 bis cui è sottoposto e contro l’ergastolo ostativo è diventata il crocevia di una serie di problemi, di ipocrisie e di non detti. C’è chi se ne stupisce e critica la gestione mediatica del caso e la commistione, in essa, di profili diversi ed eterogenei. A torto ché accade da sempre, nella grande e nella piccola storia, e ci sono addirittura leggi dello Stato (a cominciare dalla n. 773 del 15 dicembre 1972, nota come legge Valpreda) tuttora citate con il nome di persone coinvolte nella vicenda che vi ha dato origine. Questa volta i temi implicati sono una morte evitabile che nessuno – a livello istituzionale – vuole scongiurare, la realtà del trattamento carcerario previsto dall’art. 41 bis ordinamento penitenziario e quella dell’ergastolo ostativo, entrambe oggetto di ripetuti (e ignorati) interventi della Corte costituzionale. Per questo è utile, anche a futura memoria, mettere a fuoco i punti fondamentali della vicenda (a integrazione delle analisi già svolte su questo sito: https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/11/25/morire-di-41-bis/; https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2023/01/07/alfredo-cospito-non-deve-morire/; https://volerelaluna.it/commenti/2023/01/28/se-cento-giorni-vi-sembran-pochi/; https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2023/02/02/cospito-restare-umani/).

È bene cominciare chiarendo di cosa si parla.

Primo. Alfredo Cospito è detenuto dal 13 settembre 2012 in esecuzione di una condanna definitiva a 10 anni e 8 mesi di reclusione per la gambizzazione dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi commessa in Genova il 7 maggio 2012 e di una condanna a 20 anni di reclusione inflittagli dalla Corte di assise d’appello di Torino per costituzione e organizzazione di una associazione con finalità di terrorismo ed eversione (denominata FAI-Federazione Anarchica Informale) e per una pluralità di attentati commessi tra l’ottobre 2005 e il marzo 2007, uno dei quali (contro la Scuola Allievi carabinieri di Fossano avvenuto la notte sul 3 giugno 2006) ancora sub iudice quanto alla determinazione della pena, avendo la Cassazione riqualificato il fatto come strage contro la sicurezza dello Stato ex art. 285 codice penale, per cui è previsto l’ergastolo (che avrebbe, in concreto, carattere ostativo). Fino al 4 maggio 2022 (e, dunque, per oltre nove anni) Cospito è stato detenuto in circuiti penitenziari ordinari e, poi, di Alta Sicurezza 2, godendo, peraltro, sempre del trattamento penitenziario ordinario. Il 4 maggio, poi, pur senza fatti nuovi – almeno stando al decreto applicativo – è stato sottoposto al regime di cui all’articolo 41 bis ordinamento penitenziario con le connesse restrizioni in punto sistemazione, socialità, corrispondenza e rapporti con l’esterno. Contro questa situazione (e il connesso sistema normativo) il 20 ottobre 2022 Cospito ha intrapreso uno sciopero della fame che dura tuttora, con perdita ponderale di oltre 45 kg e gravi problemi fisici che il 30 gennaio scorso ne hanno determinato il trasferimento, pur nel permanere del regime ex 41 bis, nel carcere di Milano Opera dove esiste un centro clinico attrezzato. Attualmente è pendente un’istanza di revoca del 41 bis presentata dalla difesa sulla quale il termine per provvedere da parte del ministro della giustizia scade l’11 febbraio. Il 24 febbraio è inoltre fissata in Cassazione l’udienza per la decisione sul ricorso contro il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime del 41 bis.

Secondo. Il regime carcerario previsto dall’art. 41 bis, comma 2, ordinamento penitenziario, introdotto subito dopo l’attentato di Capaci con il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 per impedire ai boss mafiosi di continuare a dirigere dal carcere le associazioni di appartenenza, è stato oggetto di successive modifiche che lo hanno reso stabile (mentre originariamente aveva una efficacia temporale limitata a tre anni), applicabile anche alle associazioni terroristiche o eversive e maggiormente dettagliato nelle prescrizioni. Nei confronti di chi vi è sottoposto sono sospese le modalità ordinarie del trattamento penitenziario e sono introdotte forti limitazioni di movimento, nei rapporti interni ed esterni e nella fruizione di diritti e libertà. Tali limitazioni sono previste dalla legge (art. 41 bis, comma 2 quater) e da numerose circolari dell’Amministrazione penitenziaria che variano nel tempo. In particolare i detenuti al 41 bis devono essere ristretti in istituti a loro specificamente dedicati e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria, sono soggetti a misure di elevata sicurezza interna ed esterna (con divieto di contatti e interazioni con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate o contrapposte), devono essere alloggiati in celle singole e non possono accedere a spazi comuni, godono della cosiddetta ora d’aria in gruppi non superiori a quattro persone e per non più di due ore al giorno, non possono scambiare oggetti con altri detenuti e possono cuocere cibi solo con le limitazioni e gli orari stabiliti dall’amministrazione, possono usufruire di un solo colloquio al mese videoregistrato e da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, non possono avere colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi (salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto o dall’autorità giudiziaria), possono essere autorizzati – in caso di assenza di colloqui – a una telefonata mensile con familiari o conviventi non superiore a 10 minuti e sottoposta a registrazione, sono sottoposti a censura della corrispondenza sia in entrata che in uscita, possono ricevere denaro od oggetti dall’esterno in misura limitata e con le sole modalità stabilite dal direttore. A queste limitazioni, stabilite dalla legge, si aggiungono quelle inerenti le caratteristiche dei locali di detenzione, spesso di dimensioni ridotte, senza vista sull’esterno e privi di attrezzature di sorta e quelle stabilite dalle circolari e dalle disposizioni del direttore dell’istituto (a volte ancor più invasive) che regolamentano ogni situazione e attività della vita quotidiana stabilendo limitazioni infinite, per esempio, alla possibilità di tenere con sé fotografie dei familiari, libri, giornali, computer, apparecchi radio e via elencando all’infinito. Secondo i dati del Ministero della giustizia, risalenti all’ottobre 2022, i detenuti in regime di 41 bis sono 728.

Terzo. L’art. 27, comma 3 Costituzione prevede, come noto, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». In attuazione di tale principio, nel nostro sistema, anche la pena dell’ergastolo può terminare anticipatamente, dopo 26 anni, qualora il condannato «durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento». Non solo, ma, in caso di positiva partecipazione alle attività di trattamento e ove vi siano le condizioni per un reinserimento nella vita sociale, lo stesso può usufruire, durante l’esecuzione della pena, di consistenti benefici (dai permessi premio alla semilibertà). L’art. 4 bis ordinamento penitenziario, peraltro, esclude l’applicabilità di tali disposizioni ai condannati per delitti di mafia o commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, i quali non possono, quindi, usufruire né della liberazione anticipata né dei benefici penitenziari salvo che decidano di collaborare con la giustizia. È il cosiddetto ergastolo ostativo destinato a durare, senza eccezioni o attenuazioni, fino alla morte del condannato. Tale situazione, in vigore sino allo scorso ottobre, è stata attenuata, dopo ripetuti interventi della Corte costituzionale, dal decreto legge n. 162/2022, secondo cui il divieto anzidetto non opera qualora i condannati «alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». Tale intervento legislativo ha indubbiamente attenuato l’automatismo e la rigidità della disciplina precedente ma ha lasciato al condannato l’onere (per lo più impraticabile) di dimostrare la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata e, addirittura, del pericolo di ripristino degli stessi. Secondo i dati del Garante nazionale delle persone private della libertà personale i detenuti sottoposti all’ergastolo ostativo sono attualmente 1259.

Dopo le premesse è tempo di scendere nell’esame dei diversi aspetti della vicenda.

1. Il “caso Cospito” – è bene chiarirlo subito per fugare i molti equivoci interessatamente diffusi – ha per oggetto la sottoposizione dello stesso al regime di cui all’articolo 41 bis ordinamento penitenziario, lo sciopero della fame da lui messo in atto e la risposta dello Stato a tale forma di protesta. Non riguarda, invece, i reati da lui commessi che sono stati oggetto di valutazione in diversi processi nei quali è stato condannato a pene assai rilevanti, che sta scontando e per cui non ci sono richieste di riduzione. Oggi non si tratta di fare nuovamente quella valutazione ma solo di esaminare se ci sono le condizioni per sottoporlo al regime del 41 bis e, in ogni caso, di decidere se deve essere lasciato morire o se, comunque, la sua vita merita di essere salvata, indipendentemente dai reati commessi, dalle sue convinzioni, dalla sua ideologia.

I fatti su cui si fonda l’applicazione dell’art. 41 bis nei confronti di Cospito sono così riassunti nella parte conclusiva della motivazione del decreto applicativo in data 4 maggio 2022, che fa seguito a una lunga disamina della galassia anarchica e alla conclusione dell’esistenza, al suo interno, di un’organizzazione strutturata (la Federazione Anarchica Informale): «Il seguito di cui Cospito gode nell’ambiente anarco-insurrezionalista è grande, come dimostra la circostanza che in moltissimi documenti di area si ribadisce la vicinanza e la solidarietà ai compagni detenuti, e in particolare a Cospito, ed il fatto che durante il processo “Scripta manent” siano stati organizzati presìdi di solidarietà. Come evidenziato dalla richiesta della Procura lo stesso, benché detenuto, è addirittura riuscito – pur in assenza di autorizzazione – a rilasciare una serie di interviste che coprono un lungo arco temporale o comunque a diffondere dal carcere il suo pensiero attraverso scritti poi riportati nelle riviste di area anarcoinsurrezionalista. Cospito ha dunque continuato a diffondere la sua ideologia violenta e le sue rabbiose istigazioni a colpire “con le armi in pugno”, criticando aspramente i compagni che rifiutano di aggredire le persone e si affidano esclusivamente ad un’azione distruttiva delle “cose”. Si tratta di affermazioni che non si limitano al proselitismo, ma rappresentano un’istigazione a riproporre la commissione di delitti con finalità terroristiche, anche attraverso l’esaltazione degli attentati commessi di militanti che operano all’esterno. Alla luce delle complessive considerazioni che precedono si ritiene più che dimostrata l’esistenza di significativi collegamenti tra il detenuto e l’associazione terroristica all’esterno, e la sua capacità di mantenere collegamenti con la stessa».

2. I presupposti generali per l’applicazione del regime di cui all’art. 41 bis ordinamento penitenziario sono «la ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica», la condanna o la sottoposizione a un processo per delitti di mafia o di terrorismo e l’esistenza di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti [del detenuto] con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». In tali casi il Ministro della giustizia ha la facoltà di «sospendere […] l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». Tale sospensione «comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione» di appartenenza, «ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile per successivi periodi, ciascuno pari a due anni». Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime in questione e il suo difensore possono proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma che, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, decide «sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento». Contro tale decisione può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. L’applicazione del regime di cui all’articolo 41 bis è un atto amministrativo. Data la sua incidenza sulla libertà personale del destinatario, il decreto applicativo è sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria ma ciò non ne muta la natura. Come tutti gli atti amministrativi, dunque, esso può essere modificato o revocato dall’autorità che lo ha emesso, e dunque dal ministro guardasigilli che ne è il diretto ed esclusivo responsabile. Il ministro, prima della decisione, deve richiedere i pareri della Direzione nazionale antimafia e delle Procure competenti ma non è vincolato dal loro contenuto. Il potere del ministro, inizialmente messo in dubbio da fonti ministeriali, non è stato in alcun modo intaccato dall’art. 2, comma 25, lett. e della legge n. 94 del 2009 che ha parzialmente riscritto l’art. 41 bis ordinamento penitenziario, abrogandone, tra l’altro, il comma 2 ter in cui era prevista una specifica disciplina della revoca, da parte del ministro, del provvedimento applicativo della misura e delle possibilità di reclamo dell’interessato. Ciò è pacifico tra gli interpreti [si veda, per tutti, F. Della Casa e G. Giostra, Ordinamento penitenziario commentato, 5ª ed., Cedam, 2015: «È evidente che, ove muti il quadro a carico del destinatario (ad esempio per una scelta di collaborazione con la giustizia o perché muti il suo status processuale) debba intervenire revoca, senza ovviamente attendere la scadenza naturale del decreto ministeriale, rientrando la facoltà di revoca nella disciplina generale degli atti amministrativi»] e in giurisprudenza [cfr., per tutte, Cassazione, sezione 1, n. 18021, 25 febbraio 2011 che richiama il principio generale dettato per il procedimento amministrativo dall’art. 21 quinquies, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Revoca del provvedimento”), secondo il quale: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nei casi di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”»]. Del resto, se così non fosse, si perverrebbe all’assurdo che il detenuto in regime di art. 41 bis il quale recida i collegamenti con l’organizzazione di appartenenza collaborando con gli inquirenti e facendone arrestare tutti i componenti dovrebbe continuare a restare, magari per anni, in tale situazione. Il ministro può provvedere sia di ufficio che su sollecitazione dell’interessato (nel qual caso il silenzio, considerato come rigetto, legittima il reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 14 ter ordinamento penitenziario) e la sua decisione può essere fondata sia su fatti nuovi che sulla revisione e reinterpretazione degli elementi che hanno portato all’applicazione.

4. Nel caso specifico il ministro ha acquisito i pareri della Direzione nazionale antimafia (secondo cui la pericolosità di Cospito può essere arginata sia con il regime di cui all’art. 41 bis sia, come già in passato, con l’inserimento nel circuito di Alta sicurezza) e della Procura generale di Torino (che si è espressa in senso contrario alla revoca del regime ex art. 41 bis) ed è, dunque, in condizione di decidere. La sua decisione è – come si è detto – a tutto campo e può, dunque, riguardare sia i presupposti che hanno determinato l’applicazione del regime del 41 bis sia le condizioni soggettive nelle quali versa attualmente Cospito a seguito del protratto sciopero della fame. Sotto il primo profilo, due sono le questioni rilevanti. C’è, anzitutto, la possibile riconsiderazione delle caratteristiche dell’associazione di riferimento, la Federazione Anarchica Informale: se, infatti, l’esistenza della stessa è ormai coperta dal giudicato, la sua struttura è in gran parte da definire posto che le stesse sentenze del processo “Scripta manent” e il decreto applicativo del regime speciale ne evidenziano la peculiarità, sottolineando il carattere individualista del pensiero anarchico e la sua difficile compatibilità con l’organizzazione e la gerarchia, che sono elementi decisivi per la definizione della natura dei collegamenti tra gli aderenti (ai fini dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 41 bis). E c’è, poi, il necessario riesame delle condotte carcerarie di Cospito che, nello stesso decreto applicativo del regime speciale, è indicato come ideologo e punto di riferimento di settori della galassia anarchica ma non anche come soggetto dotato di un ruolo apicale e/o di un’attitudine a “dare ordini” o distribuire compiti operativi tra i suoi compagni di fede politica. Sotto il secondo profilo, è di tutta evidenza che, dal momento iniziale della sottoposizione al regime del 41 bis, la situazione di Cospito è profondamente mutata per lo sciopero della fame, per le sue delicate condizioni di salute, per il rischio di una morte imminente, per il contesto di riferimento, per la sua stessa vita sotto i riflettori: elementi tutti che possono e devono essere tenuti presenti nella rivalutazione dei presupposti per l’applicazione del regime speciale.

5. La competenza diretta del ministro non è esclusiva. Contro i provvedimenti inerenti l’applicazione o la revoca del regime di cui all’art. 41 bis l’interessato può proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma la cui cognizione «non è limitata ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» [Cass., sez. I, 23 aprile 2021 (dep. 12 maggio 2021), ric. Mulè]. Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza è possibile proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Attualmente – come si è detto – è pendente un giudizio avanti alla Corte di cassazione (udienza fissata il 24 febbraio) mentre il Tribunale di sorveglianza non è investito di alcun reclamo (che potrà eventualmente intervenire dopo la decisione ministeriale o il silenzio rigetto a fronte all’istanza di revoca proposta dal difensore di Cospito).

6. I tempi medio-lunghi e i limiti delle altre strade praticabili evidenziano ulteriormente la responsabilità pressoché esclusiva, in tema di revoca della misura, del ministro della giustizia che, intanto, ha disposto il trasferimento di Cospito nel carcere di Opera, dotato di centro clinico, per tenere sotto controllo l’evolversi delle sue condizioni di salute. Il trasferimento è senz’altro opportuno ma non sposta i termini ultimi del problema ché il perdurare dello sciopero della fame porterà comunque, se non ci saranno interruzioni (che l’interessato ha escluso), alla morte di Cospito. Senza il suo consenso (anch’esso negato), non sono infatti praticabili – come pure adombrato da alcuni – interventi sanitari sostitutivi dell’alimentazione, nel centro clinico del carcere o in ospedale. Lo segnala in modo puntuale, in un recente articolo, Vladimiro Zagrebelsky: «A partire dall’art. 32 della Costituzione e ora in particolar modo dalla legge n. 219/2017 non ci sono eccezioni alla regola della necessità di consenso a ogni trattamento sanitario, anche nel caso che il rifiuto porti alla morte. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E – caso mai venisse in mente di imporre al detenuto la nutrizione e l’idratazione artificiali – va ricordato che la legge li qualifica come trattamenti sanitari. D’altra parte, il Codice di deontologia medica stabilisce che “se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla”. Ciò significa che l’assistenza medica deve certo essere assicurata al detenuto, ma essa potrebbe scontrarsi con il diritto del paziente di rifiutarla» (La forza dello Stato e il caso Bobby Sands, La Stampa, 1 febbraio 2023).

7. Spetta, dunque, al ministro della giustizia – qui e ora – stabilire se Cospito può continuare a vivere o deve morire. L’orientamento ripetutamente espresso dalla presidente del Consiglio e da esponenti del Governo e della maggioranza, coerentemente con la loro cultura, è per la “linea della fermezza”, che significa lasciare che Cospito muoia in carcere o in ospedale, seguendo l’esempio di Margaret Tatcher (a fronte dello sciopero di numerosi militanti dell’Ira nel 1981) e, oggi, della Turchia di Erdoğan e dell’Egitto di al-Sisi. Difficile, senza una grande pressione di opinione pubblica, che il ministro della giustizia si discosti da quella linea. Intanto, per occultare il cinismo e la brutalità della scelta, la maggioranza politica e la stampa di riferimento cercano di renderla socialmente accettabile con argomenti suggestivi e screditando Cospito e, con lui, chi sostiene la necessità di una revoca, nei suoi confronti, del 41 bis. Il primo argomento in tal senso, una volta escluso dalla Procura Nazionale Antimafia che il 41 bis sia necessario per arginare la pericolosità di Cospito, è che lo Stato non può cedere al ricatto di una persona colpevole di reati gravissimi e che, se lo facesse, si aprirebbe una falla non arginabile per richieste e pressioni da parte di detenuti che si trovano nelle stesse condizioni. Si tratta di un argomento tanto suggestivo quanto infondato. Anzitutto – come già si è detto – non sono qui in discussione i delitti commessi da Cospito (e la loro gravità) e, del resto, la sua richiesta non è la libertà ma un trattamento carcerario meno alienante, conforme a quello ricevuto fino a un anno fa, per ben nove anni (a ulteriore dimostrazione che ci sono alternative al regime attuale). E, poi, un ricatto richiederebbe una violenza o una minaccia costituenti “coazione morale” nei confronti di altri (nella specie lo Stato), mentre Cospito non minaccia nessuno ma mette in gioco la propria vita con un lungo suicidio. Lo Stato (e, per esso, il Governo) lo ha in custodia ma anche in cura e deve decidere se – ferma la custodia – deve farlo vivere o morire. Questo è il dilemma: il resto è solo ricerca di un alibi. Né vale evocare la possibilità di una miriade di altri detenuti in sciopero della fame per ottenere trattamenti favorevoli. L’astensione dal cibo, pur se non sconosciuta in carcere (e in questo momento praticata, secondo dati provenienti dall’Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, da 32 detenuti), è usata fino ad oggi pressoché solo come mezzo di pressione di carattere dimostrativo, limitato nel tempo e destinato a rientrare. In ogni caso, non esiste nella nostra storia nazionale uno sciopero della fame in carcere della durata di quello praticato da Cospito. In realtà, a quanto è dato sapere in assenza di dati ufficiali, ci sono stati negli ultimi 30 anni nelle nostre carceri ben cinque casi di sciopero della fame a cui è seguita la morte del detenuto (tutti durati non più di due mesi connessi con altre patologie) ma nessuno ha riguardato situazioni di 41 bis o condanne per mafie e, soprattutto, nessuno è stato accompagnato da richieste all’autorità politica (essendo stati tutti legati a situazioni giudiziarie e all’andamento di processi). Anche nello scenario internazionale gli scioperi della fame contro le condizioni di detenzione sono stati posti in essere esclusivamente da detenuti politici (nel Regno Unito negli anni del conflitto dell’Irlanda del Nord, in Germania e, da ultimo, in Turchia e in Egitto). In questa situazione evocare frotte di mafiosi in sciopero della fame per mesi è un puro e interessato diversivo.

8. Ma – si dice – ci sono le manifestazioni e le violenze dei sodali di Cospito, a cui non si può cedere. Anche questo argomento è privo di fondamento. Le manifestazioni a sostegno di Cospito e del suo sciopero dimostrano che il suo gesto non è isolato. Sarebbe strano che non ci fossero e ce ne saranno ancor più se la vicenda non troverà in tempi rapidi una soluzione. A volte esse hanno visto scontri con la polizia (peraltro di modesta entità, se comparati con altri analoghi di anni passati). Accade, talora, in manifestazioni di segno diverso e se ci sono dei reati vanno puniti. Ma questo non c’entra nulla con lo sciopero della fame di Cospito e con la necessità di affrontare, con intelligenza e umanità, i problemi che esso pone. È vero anche che ci sono stati attentati e lettere di minacce contrassegnati con la “A” dell’anarchia. Probabilmente provengono da aree della galassia anarchica, anche se qualche dubbio è lecito in un Paese in cui le provocazioni e i depistaggi si sono susseguiti, in passaggi cruciali della vita del Paese, proprio con riferimento agli anarchici e si sono poi ripetuti anche in vicende di più modesta entità (dalla fantasiosa evocazione dell’autista del pubblico ministero Rinaudo di gravissime minacce ricevute da esponenti No Tav all’autoattentato di Maurizio Belpietro). Essi vanno stigmatizzati e perseguiti. Ma, ancora una volta, cosa c’entrano con le condizioni di salute di Cospito? E ciò a tacere del fatto che lo Stato deve fare le proprie scelte in base a criteri di giustizia e umanità senza farsi condizionare dal contesto e che le buone ragioni restano tali anche se sostenute (da terzi) con metodi inaccettabili e/o penalmente illeciti.

9. Non mancano neppure le suggestioni: Cospito – si dice – è pericoloso non solo perché non si è pentito ma perché in carcere parla con mafiosi e camorristi che gli esprimono sostegno e lo incitano a proseguire nella sua iniziativa “per il bene di tutti”! L’ultimo tassello di questa operazione sta, per ora, nelle dichiarazioni rese il 31 gennaio alla Camera dall’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, commissario della federazione romana e vicepresidente del Copasir (Comitato di controllo parlamentare sui servizi di intelligence), particolarmente vicino alla premier Giorgia Meloni, il quale ha affermato che Cospito è sollecitato e accompagnato nella sua protesta contro il regime detentivo speciale da esponenti della criminalità organizzata, fondandosi, secondo la versione ufficiale, sulle dichiarazioni di alcuni agenti di custodia che ne avrebbero percepito le conversazioni [o – secondo altre fonti assai vicine al Governo (cfr. Giovanni Doria e Felice Maurizio D’Ettore, Intercettazioni preventive, azione politica e diritto a informare: il caso Cospito, ne L’Opinione, 4 febbraio) – su intercettazioni preventive effettuate nel carcere di Sassari]. L’affermazione ha del grottesco. Che Cospito parli con altri detenuti al 41 bis, infatti, non è una scelta ma una necessità: è lo stesso comma 2 quater dell’art. 41 bis dell’ordinamento giudiziario (introdotto con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28) a prevedere che «i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria». Per questo nel carcere di Sassari non c’erano detenuti in altro regime e Cospito non poteva parlare con nessun altro. Che, poi i sottoposti al 41 bis ne auspichino l’abrogazione e incoraggino Cospito a proseguire nella sua iniziativa è un fatto semplicemente intuitivo, mentre nulla di più emerge dallo scoop dell’onorevole Donzelli. Piuttosto è la malaccorta gestione della vicenda che sta rompendo l’isolamento di mafiosi e camorristi e legittimando le loro richieste tra soggetti che pure non hanno con loro nulla in comune.

10. Resta il punto cruciale del 41 bis e dell’ergastolo ostativo posto da Cospito al centro del proprio sciopero della fame ma da tempo all’attenzione della Corte costituzionale, degli operatori e degli studiosi. Ad essere in discussione non è la legittimità – rectius, la doverosità – di un’attività preventiva e di controllo tesa ad evitare che boss mafiosi continuino, dal carcere, a svolgere le proprie attività criminali e a ordinare ai propri affiliati omicidi ed estorsioni, ma il concreto funzionamento dell’art. 41 bis e la strutturazione dell’ergastolo ostativo, trasformatisi nel tempo – anche a detta di molti operatori antimafia – in circuiti penitenziari caratterizzati da un surplus di afflittività per provocare collaborazioni con la giustizia o per realizzare una sorta di vendetta sociale (come emerge, tra l’altro, dal numero, assai maggiore che negli anni delle stragi, dei soggetti ad essi sottoposti). Che fare per riportare il 41 bis alla sua dimensione originaria e per evitare gli automatismi che caratterizzano l’ergastolo ostativo, consentendo alla magistratura di valutare effettivamente caso per caso la possibilità di attenuarne (o meno) il rigore con benefici specifici? Si tratta certo di un’operazione che richiede riflessione e tempi adeguati. Ma quel che si può fare subito – e si sarebbe dovuto fare da tempo – superando le chiusure pregiudiziali di gran parte della politica (non solo di maggioranza) e della magistratura è una seria indagine conoscitiva del funzionamento in concreto dei due istituti e un conseguente confronto finalizzato a restituire al sistema la necessaria coerenza e il doveroso equilibrio. Non si può perdere ancora una volta l’occasione, magari con l’alibi di non voler subire condizionamenti o “ricatti”.

da Volere la Luna

Osservatorio Repressione è un sito indipendente totalmente autofinanziato. Puoi  sostenerci donando il tuo 5×1000 e darci una mano a diffondere il nostro lavoro ad un pubblico più vasto e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram