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Circolare del Dap sul 41 bis: rispettare sentenze Consulta ma la revocano dopo 2 giorni

Il direttore generale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ( Dap) Turrini Vita, tramite circolare, ordina alle direzioni delle carceri di rispettare le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione sul 41 bis. Ma dopo qualche giorno il vice capo dipartimento Roberto Tartaglia e il capo Bernardo Petralia revocano la circolare. Le carceri possono quindi continuare ad opporsi alle ordinanze emesse dai magistrati di sorveglianza che recepiscono la sentenza della Consulta.

Cosa è accaduto? Il quotidiano Il Dubbio ha appreso che il 29 settembre scorso, il direttore generale del Dap ha emanato una circolare avente come oggetto i “reclami giurisdizionali ( articolo 35 bis OP)”. In questa nota l’ufficio generale ha comunicato l’orientamento assunto dai magistrati di sorveglianza a seguito dei rilevanti interventi della Corte costituzionale e della suprema corte di Cassazione. Ovviamente, come il buon senso e anche lo stato di diritto richiede, ha chiesto di rispettare subito le ordinanze della magistratura di sorveglianza visto che sono dovute dalle sentenze della Consulta e Corte suprema. Di rispettarle, ma soprattutto di non predisporre più reclami avversi.

A quali ordinanze si riferisce? Sono quattro. E giustamente l’ufficio generale del Dap le elenca. C’è l’ordinanza di accoglimento di reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare i divieti imposti dall’amministrazione in materia di cottura cibi. Una questione decisa dalla Corte costituzionale con sentenza del 266 settembre del 2018. Poi c’è l’ordinanza di accoglimento reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare il divieto di scambio di oggetto tra detenuti appartenente allo stesso gruppo di socialità. Anche su questa questione la Corte costituzionale si è espressa con sentenza del 5 maggio scorso con la quale, appunto, è stato dichiarato illegittimo il divieto assoluto di scambio di oggetti tra detenuti in 41 bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità. L’altra è l’ordinanza di accoglimento di reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare le limitazioni alla permanenza all’aria aperta ad una sola ora. In questo caso trattasi della sentenza della Cassazione che ha detto sì alle due ore d’aria per i detenuti al 41 bis, perché ridurre a un’ora d’aria questo intervallo, considerando al suo interno anche l’ora prevista per la socialità del detenuto significa non comprendere le diverse finalità dei due istituti. Le due ore d’aria, sempre secondo la Cassazione, possono essere ridotte solo in presenza di validi motivi, in assenza dei quali, la riduzione della suddetta durata di aria aperta rivestirebbe un valore meramente afflittivo, in violazione dell’art 27 della Costituzione.

L’ultima ordinanza elencata è quella di accoglimento di reclami aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di sanzioni disciplinari inflitte per condotte consistite in meri scambi di saluto tra detenuti sottoposto al 41 bis e appartenenti a diversi gruppi di socialità. Anche in questo caso la Cassazione ha ritenuto che il mero saluto ( si riferiva al “buongiorno” e alla “buonanotte”) tra detenuti non può essere ritenuta una forma di comunicazione, intesa nel veicolare messaggi.

La circolare a firma di Turrini era chiara: tutta improntata a chiedere di rispettare le ordinanze ispirate dalle sentenze della Consulta e Cassazione. Ma tempo qualche giorno, esattamente il primo ottobre, come ha appreso il Dubbio, la nota dell’ufficio generale è stata revocata dal vice capo Dap Tartaglia e dal capo Petralia. Al 41 bis la sentenza della Corte costituzionale non può essere applicata?

Damiano Aliprandi

da il dubbio