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“Il decreto sulle espulsioni accelerate è illegittimo”. Il Tribunale di Catania contro il governo

Il Tribunale di Catania va contro le scelte del governo dichiarando illegittimo il decreto sulle espulsioni. Liberati quattro ospiti del centro di Pozzallo . Piantedosi annuncia ricorso ed impugnerà il provvedimento.

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di tre migranti, sbarcati a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo “illegittimo in più parti“. In particolare, sottolineano fonti legali, “i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro”.

Il Viminale ricorrerà contro la decisione

Il ministero dell’Interno impugnerà il provvedimento del tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento di tre migranti: la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento sarà quindi sottoposta al vaglio di un altro giudice. Fonti vicine al dossier migranti sottolineano che “la procedura accelerata di frontiera è uno degli aspetti che, già contenuto nella direttiva europea 2013, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il Governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro”.

L’Associazione studi giuridici sull’immigrazione

Il 29 settembre 2023 presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovoCentro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo” di Pozzallo alla luce delle disposizioni del Decreto Ministeriale 14 settembre 2023 che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cd sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano personalmente una garanzia finanziaria di € 4938,00” informano i legali di Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.

In tale sede la Giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana – proseguono – Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013, come già denunciato dall’ASGI e da diverse associazioni ed esponenti della società civile“.

La Giudice ha ricordato che la normativa interna in vigore da una settimana, sulla garanzia finanziaria per evitare il trattenimento, è incompatibile con quella dell’Unione europea e va disapplicata dal giudice nazionale, perché non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cd. sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022.

Il provvedimento di trattenimento del Questore – ricorda la giudice – deve essere corredato da idonea motivazione ed è necessario valutare le esigenze di protezione manifestate, in base anche alla necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive. Al contrario, la garanzia finanziaria imposta al richiedente asilo proveniente da un Paese cosiddetto sicuro non può essere considerata misura alternativa al trattenimento, ma un requisito amministrativo imposto per il solo fatto che chiede protezione internazionale, violando le norme sull’accoglienza previste all’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE.

La giudice ricorda che un trattenimento può essere giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata a seguito di una procedura accelerata al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dalle norme comunitarie. Pertanto il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, che nel caso esaminato non è stata adottata, circa la procedura da seguire.

Infine, secondo il Tribunale di Catania le norme sulla detenzione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi cd sicuri sono in contrasto con ll’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana che garantisce comunque il diritto d’ingresso del richiedente asilo (come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674). Nell’ordinanza del Tribunale di Catania si afferma, dunque, che “ alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale” .

Si tratta di una decisione che, in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile, conferma la prevalenza della Costituzione e della normativa europea sui tentativi di strumentalizzare l’arrivo di persone in cerca di protezione in Italia” commenta Asgi.

da Avvenire

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