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Diventa reato difendersi dagli abusi degli agenti

Lavorare di lima, suggerirebbe il buon senso quando si interviene sul cristallo degli assetti normativo. E invece, a forza di mulinare allegramente l’accetta per disboscare la giungla di leggi stratificatesi nei decenni, e nella foga di troppo vantare la semplificazione normativa, il governo del ministro «semplificatore» Roberto Calderoli ha semplificato troppo. Così tanto da calare per sbaglio la mannaia, con il decreto legge che ha appena «tagliato» 29mila leggi del 1861-1947, anche su un testo del 1944 senza accorgersi che così priva il cittadino di una garanzia di sistema nell’ordinamento democratico contro gli eccessi arbitrari dei funzionari pubblici: e cioè la norma che esime il cittadino dalle ricadute penali di talune sue reazioni ad atti arbitrari o illegali dell’Autorità pubblica, insomma all’uso scorretto del potere discrezionale dei rappresentanti lo Stato. Senza più questa manciata di righe, e salvo modifiche entro il 20 febbraio nella conversione del decreto legge n. 200 approvato il 22 dicembre scorso, ciascun cittadino — quello che subisca un fermo per motivi infondati, quello che allo stadio si ritrovi vittima di azioni immotivate delle forze dell’ordine, quello che in piazza veda equivocato il proprio ruolo nel parapiglia di una manifestazione politica, quello che in udienza abbia un acceso confronto con un giudice prepotente — si ritrova più indifeso rispetto a potenziali soprusi di Stato. Nel codice penale, infatti, alcuni articoli puniscono la resistenza o minaccia a pubblico ufficiale (fino a 5 anni); la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (fino a 7 anni); l’oltraggio a pubblico ufficiale (fino a 2 anni), a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (fino a 3 anni), a un magistrato in udienza (fino a 4 anni). Però, grazie all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944, i cittadini sono esenti da sanzioni «quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato» abbia causato la reazione dei cittadini «eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». Norma tutt’altro che desueta, né considerabile (condizione per finire nel trita-leggi varato il 22 dicembre) «estranea ai principi dell’ordinamento giuridico attuale»: non solo è spesso applicata, ma ad esempio la Cassazione l’ha utilizzata nel 2005 per ritenere arbitrario il fermo per accertamenti e l’ammanettamento di una persona infondatamente sospettata d’essersi sottratta alla sorveglianza speciale, poi l’ha di nuovo applicata nel 2006, quindi l’ha trattata nel 2008, senza contare che anche la Consulta l’ha esaminata ancora nel 2007 nell’ordinanza numero 36. Il problema è che il decreto del 22 dicembre, salutato dal ministro Calderoli come una «pulizia legislativa di leggi superate o svuotate di significato dalla legislazione sopravvenuta», ha «ripulito» sbrigativamente anche il testo del 1944, e aperto quindi per sbaglio una falla che nell’ordinamento non trova copertura in qualche altro testo, come invece per fortuna può accadere per l’abrogazione del decreto luogotenenziale n.288 del 1944, che nel codice sostituiva la pena di morte con l’ergastolo, e introduceva le attenuanti generiche. Qui non c’è pericolo, neanche per esercizio di sfizio dialettico, che si considerino la pena di morte ripristinata o le attenuanti scomparse: in un caso la salvezza viene, oltre che dalla Costituzione, dall’abolizione della pena di morte all’art.1 del protocollo addizionale n.6 alla «Convenzione europea dei diritti dell’uomo» (Cedu) ratificato dalla legge n.8 del 2 gennaio 1989; nell’altro caso, soccorrono una legge del 1975 e l’ex Cirielli del 2005.
Fonte: Corriere della Sera