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Divieto di sbarco, perché può essere tortura

Il divieto ministeriale per i profughi in fuga dalla Libia rientra nei termini dell’articolo 613-bis del Codice penale che spiega le possibilità che sussista il delitto di tortura

È trascorso un anno dal controverso «caso Diciotti», per il quale il Ministro dell’Interno è stato accusato di sequestro di persona verso migranti trattenuti per quasi dieci giorni a bordo di una nave militare.

Quel procedimento penale si è poi interrotto per effetto della negata autorizzazione a procedere del Senato, ma l’episodio ha comunque gettato una luce sinistra sulle modalità di gestione dei flussi migratori adottate da quello che fino a pochi giorni fa era il Governo in carica. Oggi, di fronte alle conseguenze umanitarie causate dai divieti di sbarco emanati in base al decreto sicurezza-bis, la sensazione di trovarsi di fronte a macroscopiche violazione dei diritti fondamentali risulta, se possibile, ancora più forte; e parallelamente sorge spontaneo riflettere su eventuali ulteriori profili di responsabilità penale a carico dei membri della catena di comando attorno alla quale ruota la politica dei «porti chiusi».

PENSIAMO al caso della Open Arms, rimasta bloccata per diciannove giorni alle porte di Lampedusa prima che gli ultimi ottantatré migranti rimasti a bordo fossero lasciati sbarcare a seguito del sequestro preventivo disposto dalla Procura di Agrigento. Le cronache hanno rivelato le terribili condizioni nelle quali si sono trovate, per quasi tre settimane, le persone coinvolte: sovraffollamento, promiscuità e limitate possibilità di movimento; esposizione costante al sole ed alle roventi temperature estive; progressivo aggravamento delle condizioni di salute, con conseguente necessità di molteplici evacuazioni d’urgenza; stress psicologico, dovuto all’incertezza della situazione ed alla paura di essere ricondotti nell’inferno libico, culminato per alcuni nel disperato tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Lampedusa.

EBBENE OLTRE al reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio (al momento oggetto di indagini contro ignoti), il codice penale contempla anche una fattispecie specificamente rivolta a sanzionare chiunque deliberatamente infligga sofferenze del genere descritto ad altri esseri umani soggetti alla sua vigilanza o al suo controllo: si tratta del delitto di tortura.

Parlare di tortura come effetto di un divieto di sbarco potrebbe apparire una forzatura, frutto di una provocazione più che di una meditata valutazione giuridica; codice penale in mano, tuttavia, tale prospettazione risulta forse meno azzardata di quanto sembri. In base all’articolo 613-bis, perché sussista il delitto di tortura è anzitutto necessario che la vittima sia “privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza” dell’autore del reato.

SI TRATTA di un ventaglio di situazioni molto ampio, in grado di ricomprendere quelle in cui si trovano i naufraghi a bordo di navi alle quali viene negato un porto sicuro: anche a prescindere dalla privazione della libertà personale, infatti, i divieti ministeriali di ingresso sono quanto meno espressione di vigilanza e controllo verso chi si affaccia alle frontiere.

IN SECONDO LUOGO, affinché possa parlarsi di tortura è necessario che siano cagionate “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico” attraverso condotte alternative quali l’inflizione di “violenze o minacce gravi” oppure l’avere agito con “crudeltà”. Nessun dubbio in ordine alla sussistenza di acute sofferenze e traumi, tali da integrare un “trattamento inumano e degradante”, come pure richiesto dal codice: basti a tale proposito richiamare le drammatiche condizioni psico-fisiche delle persone a bordo, certificate dai rapporti del personale medico, inclusi i consulenti della Procura di Agrigento. Quanto alle condotte alternative, almeno la violenza sembrerebbe sussistere, tenuto conto che, secondo la Corte di Cassazione, è violenta qualunque condotta idonea a costringere taluno a subire un trattamento contro la sua volontà, anche in assenza di un contatto fisico diretto; senza contare che la lenta agonia alla quale sono stati sottoposti i migranti potrebbe al limite configurare un’azione qualificabile come crudele.

CERTO, COME di regola accade per tutti i delitti, è indispensabile che l’autore del reato abbia agito con dolo, ossia abbia volontariamente causato l’offesa. A tale riguardo, peraltro, risulta difficile negare che, dopo la pronuncia cautelare del Tar Lazio (sospensiva dell’efficacia del divieto di ingresso, in ragione dei suoi verosimili profili di illegittimità), e soprattutto a fronte della notorietà dell’emergenza sanitaria a bordo (almeno a partire dallo scorso 15 agosto, secondo quanto riferito dai medici della sanità marittima), le autorità stessero agendo nella piena consapevolezza ed accettazione delle possibili illecite conseguenze lesive del proprio operato.

NATURALMENTE ogni singolo episodio di divieto di ingresso ha caratteristiche proprie, e la sussistenza dei presupposti della tortura, reato che per i pubblici ufficiali comporta pene fino a dodici anni di reclusione, dovrebbe essere accertata con estrema cautela, valutando attentamente il surplus di sofferenze che il prolungato trattenimento sulle navi dei soccorritori cagiona di volta in volta ai naufraghi.

LADDOVE tali presupposti fossero ritenuti sussistenti, come qui ipotizzato rispetto al caso Open Arms, ciò avrebbe conseguenze rilevanti non solo dal punto di vista simbolico, ma anche nella prospettiva dell’eventuale successiva autorizzazione a procedere nei confronti delle autorità ministeriali coinvolte: in base alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, infatti, il divieto di tortura è inderogabile perfino in tempo di guerra, sicché risulterebbe assai difficile giustificarne la violazione al solo fine di proteggere i confini nazionali.

 Stefano Zirulia docente di diritto penale europeo presso l’Università Statale di Milano
Francesca Cancellaro avvocata penalista

da il manifesto