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Droghe, la Consulta ferma Salvini

La Corte costituzionale corregge il minimo di otto anni per lo spaccio grave: sproporzionato e contrario al fine rieducativo delle pene. Il ministro ha appena annunciato l’intenzione di alzarle

C’è un ministro, il solito Salvini, che vuole alzare le pene per lo spaccio di droga ed eliminare i casi di lieve entità. E c’è una Corte costituzionale che, con sentenza depositata ieri, stabilisce l’incostituzionalità della pena minima di otto anni per i casi ordinari di spaccio.Perché pena troppo alta, dunque contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza (rispetto alle altre pene) e perché in contrasto con la funzione rieducativa della detenzione. Dalla Consulta arriva uno stop alle intenzioni del ministro dell’interno, annunciate appena lunedì scorso. Stop preventivo, visto che il disegno di legge della Lega non è stato ancora depositato in parlamento.

La Corte costituzionale è intervenuta sulla base del ricorso presentato dalla Corte di appello di Trieste; l’imputato in primo grado è stato condannato a quattro anni per il possesso a fine di spaccio di cento grammi di cocaina. Ha stabilito che la pena minima di otto anni di reclusione attualmente prevista per lo spaccio nei casi di non lieve entità è troppo alta perché pari al doppio di quella massima, quattro anni, prevista per i casi di lieve entità (la lieve entità è relativa alla quantità e qualità delle sostanze). Secondo i giudici delle leggi, redattrice Marta Cartabia, l’esistenza di una così ampia divaricazione condiziona il giudice di merito che deve sanzionare i tanti casi che si collocano in una «zona grigia» tra la lieve e la non lieve entità.

La Consulta è intervenuta con una sentenza «manipolativa additiva» che ha sostituito alla pena minima di otto anni quella di sei, desumendola da altre disposizioni di legge. Ha dovuto farlo perché il quadro legislativo sulle droghe è particolarmente complicato, soprattutto a seguito di una sentenza della stessa Corte che nel 2014 ha cancellato la Fini-Giovanardi. E tornata così la distinzione della Jervolino-Vassalli tra droghe pesanti e droghe leggere, e per quanto riguarda le prime la distinzione tra la pena di otto-venti anni per i casi più gravi e uno-quattro anni per i casi meno gravi. In origine anche per i casi meno gravi la pena massima era di sei anni, ma due successivi interventi al di fuori della legge Fini-Giovanardi (che era la conversione di un decreto sulle Olimpiadi di Torino…) hanno abbassato la pena edittale a quattro anni e sono rimaste in vita anche dopo la sentenza di incostituzionalità del 2014.
Per la Corte costituzionale l’intervento «additivo», inconsueto, si è reso indifferibile perché «è rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore affinché procedesse rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio», invito contenuto in una sentenza della Consulta del 2017. Una risolutezza di intervento che indica una possibile strada anche sul fine vita, visto che nel decidere sul caso Cappato-DJ Fabo la Corte ha lanciato una simile sollecitazione al parlamento. Fin qui vana.

«È una sentenza in controtendenza alle derive populiste, il diritto non può affidarsi a categorie ad esso estranee – ha commentato Patrizio Gonnella di Antigone -, la Corte ci ricorda come in ambito penale il faro debba essere la proporzionalità e la funzione rieducativa». «Dalla Consulta è arrivata la migliore risposta agli annunci di Salvini», ha aggiunto l’ex senatore radicale Marco Perduca.

Ecco il comunicato della Corte:

“È sproporzionata la pena minima di otto anni prevista per i reati non lievi in materia di stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 40 depositata oggi (relatrice Marta Cartabia), ha dichiarato illegittimo l’articolo 73, primo comma, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) là dove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in venti anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.
In particolare, la Corte ha rilevato che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).
La rimodulazione da otto a sei anni del minimo edittale per i fatti non lievi è stata ricavata dalla normativa in materia di stupefacenti. Questa misura, infatti, è stata ripetutamente considerata adeguata dal legislatore per i fatti “di confine”, posti al margine delle due categorie di reati.
La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Corte, con la sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato in modo pressante il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai commi 5 e 1 dell’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990. Quell’invito è rimasto però inascoltato sicché la Corte ha ritenuto ormai indifferibile il proprio intervento per correggere l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità.
La soluzione sanzionatoria adottata non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità.”

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