La cosiddetta legge sulla “Sicurezza Globale” in Francia (voluta a tutti i costi dal ministro dell’interno neofascista Darmanin) ha tentato di creare un reato che vietasse la diffusione di immagini di agenti di polizia nell’esercizio della loro missione. Tuttavia, filmare durante un intervento contribuisce all’esercizio del proprio diritto di cittadino di poter “ritenere conto di qualsiasi pubblico ufficiale”. Piccola questione di diritto sulle regole per le riprese delle forze dell’ordine in azione e per la diffusione delle immagini.
a cura degli Observatoires des libertés et des pratiques policières
PUNTO di DIRITTO (aggiornato il 15/02/2023)
Filmare le forze dell’ordine
La c.d. “Sicurezza Globale” ha tentato di istituire un reato vietando la diffusione di immagini di agenti di polizia nell’esercizio della loro missione: quest’ultima condizione avrebbe certamente reso difficile la pronuncia di una condanna, ma ha avrebbe avuto l’effetto di fornire una base testuale alla polizia per interrogare chiunque filmasse un agente di polizia, con il pretesto di una possibile trasmissione simultanea[1]. La riscrittura da parte del Senato di questo articolo 24 non ha cambiato la situazione e, molto fortunatamente, il Consiglio costituzionale ha censurato questo testo[2].
Il video offre i mezzi per esercitare il controllo cittadino sull’azione della polizia, mettendo così in atto il principio di responsabilità dell’intero servizio pubblico sancito dall’articolo 15 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789:
“La Società ha il diritto di chiedere conto della propria amministrazione a qualsiasi Pubblico Agente”.
La legge del 22 gennaio 2022[3] ha aperto alla polizia la possibilità di filmare i manifestanti in particolare, con droni, elicotteri, telecamere a bordo di veicoli o telecamere pedonali…
In tale contesto, va ricordato il diritto generale dei cittadini di filmare o fotografare gli agenti di polizia e della gendarmeria nell’esercizio delle loro funzioni. Tale diritto rientra nella libertà di espressione – che include la libertà di informazione – garantita in particolare dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani[4] e dall’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (“La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”).
Lo ricorda esplicitamente la circolare del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2008[5]: “Gli agenti di polizia non godono di particolare tutela in materia di diritti di immagine […] La libertà di informazione, che sia atto di stampa o di un privato, prevale sul diritto al rispetto della propria immagine o vita privata quando tale libertà non sia distorta da un attacco alla dignità della persona o al segreto dell’istruttoria o dell’istruzione”.
Anche il Sistema nazionale di contrasto emanato dal Ministro dell’Interno ha ricordato che le forze dell’ordine “non possono … opporsi alla registrazione di immagini o suoni durante le operazioni in luoghi pubblici.[6]
Il diritto di filmare o fotografare la polizia si applica a tutti gli interventi di polizia non relativi all’antiterrorismo, al controspionaggio o alle missioni di intervento specializzate ed esaustivamente elencate[7].
Ai sensi della circolare 23 dicembre 2008, “è escluso dall’interrogatorio […] effettuare la registrazione, che appartenga o meno alla stampa, nonché ritirare la sua attrezzatura o distruggere la registrazione o il suo supporto.
Quali sono i rischi se ho immagini che mostrano abusi e violenze da parte della polizia durante un controllo?
(vedi sommario alla fine)*
Occorre qui distinguere tra le norme che disciplinano il diritto di registrazione e le norme che disciplinano il diritto di radiodiffusione. La diffusione delle immagini è infatti soggetta a requisiti che possono limitare la possibilità per i singoli di pubblicare le registrazioni.
Ciò è particolarmente vero nelle situazioni in cui l’acquisizione di immagini riguarda anche una persona che interagisce con la polizia e che potrebbe ledere la sua dignità (ad esempio, la trasmissione di un video in cui una persona in manette sarebbe chiaramente riconoscibile). Ciò vale anche per le situazioni suscettibili di compromettere il segreto istruttorio.
Questi casi sono elencati nella circolare del 23 dicembre 2008, la quale indica anche che gli agenti di polizia di cui viene registrata l’immagine possono “indicare” a chi li riprende o li fotografa “l’utilità di usare la “sfocatura” dei loro volti affinché siano non riconoscibili prima della trasmissione”[8]. Si noti, tuttavia, che non vi è alcun obbligo legale di offuscare gli agenti filmati o fotografati.
Attenzione se si riprendono o si trasmettono immagini di violenza, in particolare contro agenti di polizia: l’articolo 222-33-3 del codice penale presuppone che chi registra immagini di violenza contro un’altra persona si consegni per tal modo complice del reato commesso, a meno che la persona esercita una professione il cui scopo è informare il pubblico o se la registrazione è effettuata per servire come prova in tribunale.
La diffusione di tali immagini, proprie o di terzi (salvo le eccezioni di cui sopra), costituisce un reato a sé stante, punito con la reclusione di 5 anni e la multa di 75.000 euro (art. 222-33-3 cp), per il quale si rischia un’azione penale.
Inoltre, la legge del 24 agosto 2021 (nota come “legge sul separatismo”) ha creato un nuovo reato[9]:
“L’atto di rivelare, diffondere o trasmettere, con qualsiasi mezzo, informazioni relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona che ne consentano l’identificazione o la localizzazione allo scopo di esporre o esporre i membri della sua famiglia a un rischio diretto di danno a persone o cose che l’autore non poteva ignorare è punito con tre anni di reclusione e una multa di 45.000 euro.
Quando i fatti sono commessi in danno di un titolare di pubblici poteri, di un incaricato di un pubblico servizio o di un pubblico ufficio eletto o di un giornalista, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa le pene sono aumentate a cinque anni di reclusione e 75.000 euro di multa (…)
Quando i fatti sono commessi mediante la stampa scritta o audiovisiva o la comunicazione al pubblico telematica, si applicano, in ordine alla determinazione dei responsabili, le specifiche disposizioni di legge che disciplinano tali materie.
Questo testo non consente di vietare di per sé la diffusione della fotografia o del video di un membro della polizia nell’esercizio delle sue funzioni, poiché deve essere richiesta se lo scopo previsto durante la diffusione è quello di esporre tale persona a un rischio diretto di danno alla sua integrità fisica o alla sua proprietà.
Infine, a partire dal Global Security Act, è vietato creare un fascicolo riguardante i nomi o le fotografie dei membri della polizia[10].
A parte questi casi particolari, i cittadini hanno quindi il diritto di trasmettere e pubblicare registrazioni senza che questa iniziativa li esponga a procedimenti giudiziari.
L’Osservatorio più in generale sostiene che è sempre accettato che una registrazione audio o video venga trasmessa alla giustizia. La registrazione audio e video dei controlli costituisce quindi un utile mezzo di prova in caso di indagine su possibili abusi da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 427, comma 1, del codice di procedura penale.[11]
Al riguardo, il Difensore dei diritti afferma che “l’esistenza di registrazioni video è un elemento essenziale per l’esame del merito di un’accusa di violazione, a carico o discolpa».[12]
Inoltre, la circolare del 2008 afferma che «soggetto a rigide regole etiche, l’agente di polizia deve rispettarle in ciascuna delle sue missioni e non deve temere la registrazione di immagini o suoni».[13]
Per scaricare il documento:
http://site.ldh-france.org/paris/observatoires-pratiques-policieres-de-ldh/
Guida per i manifestanti: https://site.ldh-france.org/paris/nos-outils/guide-du-manifestant/
In sintesi :
Il principio: la registrazione audio e video delle forze dell’ordine, nell’esercizio delle loro funzioni, è un diritto che rientra nella libertà di espressione (libertà di ricevere e comunicare informazioni) che può essere esercitata da qualsiasi cittadino.
E’ vietato alle forze dell’ordine opporsi all’esercizio di tale diritto: esse non possono né procedere ad un arresto per tale motivo, né asportare il materiale di registrazione o distruggerlo.
La distribuzione delle registrazioni obbedisce a regole specifiche che dovrebbero essere attentamente considerate prima di qualsiasi processo di pubblicazione. La trasmissione di una registrazione video o audio alla giustizia è comunque sempre consentita.
Eccezioni:
– Alla ripresa video:
Quando intervengono alcuni servizi di polizia: i servizi di intervento, antiterrorismo e controspionaggio.
Quando ciò viola il diritto alla privacy delle forze dell’ordine: questo è il caso della registrazione di parole pronunciate a titolo privato o riservato o della registrazione di immagini di una persona in un luogo privato.
Per preservare il segreto dell’indagine e dell’istruzione, o delle tracce e degli indizi.[14]
Per la sicurezza delle persone nelle vicinanze.
– In trasmissione:
Quando è in gioco la dignità delle persone: quella della vittima di un reato o quella dell’imputato[15];
Se lo scopo della diffusione è esporre questa persona a un rischio diretto di danno alla sua integrità fisica o proprietà.
NB: Scopo degli Osservatori: Difendere la libertà di manifestare. Gli Ossservatori sono stati creati localmente dalla Lega dei diritti dell’uomo LDI), in genere col Sindicato degli avvocati di Francia, e con altri partener secondo le città. Vedi qui https://www.ldh-france.org/observatoires-des-pratiques-policieres-agir-pour-la-defense-des-libertes-publiques/ e ivi anche tutte le loro pubblicazioni.
NB*: abbiamo purtroppo potuto constatare negli ultimi anni la crescente riluttanza delle forze dell’ordine a farsi filmare durante i propri interventi – soprattutto quando questi sono violenti – nonostante le norme di legge di cui sopra. Potrebbe accadere che ciò comporti controlli di polizia (comunque legalmente ingiustificati) o anche più violenze da parte delle forze dell’ordine; quindi sii vigile!
Note:
[1] Cfr. rapporto : https://site.ldh-france.org/paris/files/2021/03/Nasse-PARTIE-IV-Manifestants-ennemis.pdf e lettera aperta ai deputati (inter-osservatori) : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/11/Lettre-ouverte-aux-d%C3%A9put%C3%A9s-inter-obs-contre-la-PPL-S%C3%A9curit%C3%A9-globale.pdf
[2] Articolo 24 diventato 52 con la legge. CC n°2021-817 DC 20 mai 2021, §158s https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021817DC.htm Violazione del principio di legalità
[3] N° 2022-52, «Responsabilità penale e sicurezza interna
[4] Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera.
[5] Circulaire n°2008-8433-0, adoptée par le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales le 23 décembre 2008, relative à l’enregistrement et la diffusion éventuelle d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions. Cette circulaire est annexée au Schéma national du maintien de l’ordre du 16/12/2021
[6] SNMO (Instruction du ministère de l’intérieur) de décembre 2021. Point 2.2.5 p.17
[7] Vedi l’appendice all’ordinanza del 7 aprile 2011 sul rispetto dell’anonimato di alcuni agenti di polizia e militari della gendarmeria nazionale. I dipendenti pubblici che svolgono la loro missione nell’ambito dei servizi e delle unità elencate dal decreto non possono essere fotografati, filmati o registrati
[8] Circolare 2008-8433-0, sopra citata.
[9] Legge n°2021-1109 che conferma i principi della Repubblica. Articolo 223-1-1 del codice penale. Il Consiglio costituzionale ha convalidato tale testo sia per quanto riguarda il principio di legalità che quello della necessità delle sanzioni e ha precisato che il primo comma di tale testo “non viola né la libertà di espressione e di comunicazione né alcun altro obbligo costituzionale”. CC 2021-823 CC 13 agosto 2021, §56s
[10] Articolo 226-16-2 del codice penale, creato dalla legge n. 2021-646 del 25 maggio 2021:
“Il fatto di trattare o far trattare dati personali relativi a dipendenti pubblici o incaricati di un incarico di pubblico servizio a causa del loro status al di fuori delle finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalla citata legge n. 78-17 del gennaio 2016 6 del 1978 è punito con la reclusione di cinque anni e con la multa di 300.000 euro”.
[11] La produzione della verbalizzazione in giudizio neutralizza il meccanismo repressivo dell’articolo 222-33-3 del citato codice penale.
[12] DDD, Relazione annuale di attività 2013, giugno 2014, pag. 103
[13] Circolare n.2008-8433-0, cit.
[14] La registrazione di immagini o commenti in condizioni tali da compromettere il segreto istruttorio o dell’inchiesta solleva specifici problemi di diritto della stampa, che non si è ritenuto opportuno sviluppare in questa sede.
[15] La polizia non può vietare di filmare con il pretesto che è in gioco la dignità delle persone, ne è vietata solo la diffusione e l’ufficiale di polizia non è autorizzato a praticare un divieto preventivo divinatorio.
da mediapart.fr
traduzione a cura di Turi Palidda
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