“Ariaferma”, ultimo film di Leonardo di Costanzo, ha un grande pregio: descrive il carcere com’è e smonta molti luoghi comuni. Perché la realtà italiana ci restituisce un carcere in cui le condizioni dei detenuti peggiorano di giorno in giorno e crescono violenza e segregazione. Nonostante la previsione costituzionale sulla funzione rieducativa della pena.
di Marcello Bortolato
Partiamo da un film: “Ariaferma”, diretto da Leonardo di Costanzo e interpretato da Toni Servillo, Silvio Orlando e Salvatore Striano (attore ex-detenuto, Bruto nel film Cesare deve morire dei fratelli Taviani), in questi mesi sugli schermi italiani. Nel filmare sapientemente l’ordinaria vita del carcere il regista descrive una realtà che non vediamo abitualmente: la noia infinita, l’ozio forzoso di una condizione che dovrebbe rieducare ma invece sopprime umanità, i ritmi estenuanti, l’orribile architettura, il sapore del cibo precotto e l’odore nauseante delle celle (par di sentirlo uscire dallo schermo). Questo è, in poche parole, il carcere oggi in Italia. Forse per la prima volta al cinema, la galera viene raccontata non come ciascuno di noi se la immagina, ma per come è veramente. Il film smonta molti luoghi comuni, quelli di un racconto sociale che del carcere comunemente si fa: “in carcere si vive meglio che fuori”, “alla fine in carcere non ci va nessuno”, “bella vita: vitto e alloggio gratis e tutto il giorno davanti alla TV”. Il carcere che vi si vede, invece, è quello che è in realtà: una galera che esaurisce in sé solo la funzione retributiva della pena, quella meramente afflittiva, cioè l’antitesi del modello costituzionale che vuole la pena da un lato non disumana e dall’altro indirizzata al reinserimento.
È di oggi il progressivo scollamento tra la rappresentazione ufficiale del carcere e la realtà di esso: il carcere rischia sempre di tornare a chiudersi in se stesso e in esso l’uomo, con la sua dignità, scompare diventando, appunto, invisibile. Il carcere omologa, annulla le individualità ma talvolta esse emergono con indomabile forza, come nel film, quando un soffio di vita irrompe da una situazione imprevedibile e anomala: una comunione tanto fragile quanto inaspettata si crea tra agenti e detenuti.
Il carcere è anche violento, inutile nasconderlo. Sono nate numerose inchieste su fatti di violenza (San Gimignano, Santa Maria Capua Vetere, Modena). In molti casi la denuncia è partita da un gruppo di detenuti che hanno assistito ai fatti, vincendo il clima di omertà che vige in carcere. Un nuovo messaggio dunque si sta facendo strada nel mondo penitenziario: denunciare si può. Anzi, denunciare si deve: il caso Cucchi in particolare ha detto all’Italia intera che la detenzione non è un luogo di assenza dei diritti, dove ogni abuso su chi è in custodia è permesso, non è il luogo dell’impunità di fatto e, soprattutto, non può essere il luogo dell’indifferenza. Purtroppo, peraltro, la violenza in carcere esiste e quando persiste è un elemento di sistema. Solo la fermezza e la netta condanna di ogni episodio di violenza in carcere da parte dell’amministrazione penitenziaria e della magistratura potrà portare a un cambiamento. Quindi tutt’altro del “si vive meglio che fuori”. Che il carcere sia un problema sociale, oltreché morale e politico, che pone sotto gli occhi di tutti il tema della sua compatibilità con la tutela della dignità umana, è un fatto: si potranno mettere in atto tutte le misure possibili per alleviare le sofferenze e rendere sopportabile la condizione carceraria, ma non si potrà mai eliminare l’amputazione del primo diritto dell’essere umano: il diritto al proprio tempo. Nel nudo concetto del carcere percepiamo, con turbamento, una mutilazione di umanità. Allorché il comune cittadino passa davanti a un carcere (evento ormai sempre più raro poiché le carceri sono state trasferite quasi tutte in orrende periferie quando non in lande desolate) percepisce un mondo che scorre chiuso al suo interno, immutabile, invisibile, fermo, mentre tutto il resto scorre. La visione di un carcere provoca nell’uomo la frustrazione di dover giustificare uno strumento che, per quanto possa essere sottoposto a garanzie, conserva sempre “un’intrinseca brutalità che ne rende problematica e incerta la legittimità morale e politica” (Ferrajoli).
2. Il problema della pena è complesso perché è impossibile individuare una risposta definitiva ed è incerto il futuro su una soluzione alternativa meno disumana, che ancora non si intravede. Nel punire c’è l’essenza dello Stato che ha il monopolio della forza legittima e sostenere l’abolizione della pena significherebbe minare le fondamenta dello Stato. Ciò non toglie che la questione umanitaria, in tempi di detenzione in condizioni degradanti, abbia posto prepotentemente il problema della “fuga dal carcere”, a riprova che per venire incontro a ciò che la dignità implica bisogna uscire dal carcere. Lì si confinano il più delle volte le nostre paure, il senso di insicurezza e l’inaccettabilità del voler assistere alla sofferenza altrui: quindi da esso si rifugge, come si rifugge dal male. La funzione retributiva, che pure ha in sé una sua legittimità anche morale, soddisfa solo la reazione emotiva e immediata alla commissione del reato. Ma la retribuzione, sempre più vista come un modo per privare la libertà e infliggere sofferenza al reo, ha una sua legittimità solamente in una cornice di legalità e ragionevolezza. Questo significa “pena certa” e non altro. Soprattutto essa non può voler dire solo “certezza del carcere”. La retribuzione ha senso solo se è innanzitutto proporzionata al reato commesso, e non solo a ciò che “vuole la gente”, altro inaccettabile luogo comune.
Ma come nasce il male? E come si risponde ad esso? Vi sono studi criminologici che hanno passato in rassegna il genocidio in Ruanda, i suicidi e gli assassini di massa dei membri di diverse sette religiose, gli orrori dei campi di concentramento nazisti, la tortura praticata dalla polizia militare e civile e la violenza sessuale perpetrata su parrocchiani da sacerdoti cattolici. E si ricorda il cosiddetto “Esperimento carcerario di Stanford”: nel 1971 vennero reclutati con un annuncio su un giornale alcuni studenti “sani, intelligenti, di classe media, psicologicamente normali e senza alcun precedente violento”. L’esperimento doveva durare due settimane e coinvolgere i soggetti, suddivisi casualmente tra un gruppo di guardie e uno di detenuti, in una simulazione di vita carceraria, allo scopo di mettere a fuoco le reazioni dei detenuti. Dopo soli cinque giorni, i lavori furono però interrotti: gli studenti che rivestivano il ruolo delle guardie si erano inaspettatamente trasformati in spietati aguzzini. È l'”effetto Lucifero”: la possibilità, cioè, che alcune particolari situazioni siano in grado di indurre persone ordinarie a compiere i peggiori crimini.
Certamente emergono situazioni difficili e per molti aspetti inquietanti ed esistono delitti efferati rispetto ai quali non sembra esservi alcuna pena idonea a compensare il male che hanno provocato. Si tratta, tuttavia, di situazioni che vanno restituite alla loro complessità, alle loro caratteristiche reali e, soprattutto, alla loro effettiva possibilità di evoluzione. “Qui entra l’uomo, il reato sta fuori”, così sta scritto all’entrata del vecchio carcere ottocentesco di Pianosa, vale a dire che l’uomo è ciò che è non il reato che ha commesso. Herman Hesse diceva: “nessun uomo è tutto nel gesto che compie, nessun uomo è uguale nell’attraversare il tempo”. Bisogna per questo affermare che la pena non può che essere ricondotta alla funzione indicata dall’articolo 27 della Costituzione: un’utilità rieducativa inserita in un disegno più grande di reinserimento sociale. Classicamente, nella storia, la pena ha avuto diverse funzioni: retributiva, special-preventiva, di prevenzione generale e di mera funzione custodiale. La nostra Carta, pur non prendendo posizione sulle funzioni storiche della pena, impone che, qualunque essa sia, deve tendere al reinserimento sociale. Questo è il punto di partenza. Per la nostra Costituzione nessuno è irrecuperabile: nemmeno la pena dell’ergastolo – che tendenzialmente è in contraddizione con il principio rieducativo – può essere esclusa da una finalità di reinserimento sociale.
Se è vero che il carcere è nato come una forma di monopolio della vendetta, limitando quella privata delle vittime nei confronti del reo, nel corso del tempo si è spesso trasformato in una vendetta di Stato. La Costituzione invece, nonostante i desideri di molta parte dell’opinione pubblica, ci obbliga a immaginare una funzione che non si riduca a una semplice catena di sofferenze e dolore. Esprimere una detenzione che sia solamente una privazione dei diritti fondamentali non consente al condannato di uscire dal carcere, come tutti vorremmo, come una persona diversa da quella che vi è entrata. Non è utile a nessuno un carcere che sia solo una “vendetta pubblica”. La strada da percorrere in coerenza con i principi costituzionali è certamente difficile, ma da praticare e svelare di caso in caso, anche se questo è certamente meno appagante della punizione esemplare, che è invece l’atteggiamento che caratterizza l’approccio odierno alle questioni carcerarie.
Eppure la realtà italiana oggi ci restituisce un carcere in cui le condizioni peggiorano di giorno in giorno e la pandemia ha acuito le difficoltà. Le cause sono note a tutti e ormai ci si stanca di ripeterle: tassi di carcerizzazione elevati dovuti a politiche criminali dettate dal populismo penale di molte, troppe, leggi “carcerogene” (una fra tutte: quella in materia di stupefacenti), opera di politiche che non intervengono sui problemi da cui il disagio dell’insicurezza sociale è prodotto; scarso sviluppo delle misure alternative alla detenzione; una gestione penitenziaria per troppi anni fallimentare e talvolta distratta se non indifferente; infine, scarsa attenzione alla fase esecutiva della pena (che, a livello giudiziario, si concentra solo sul processo mentre ci si vergogna del carcere, figlio “illegittimo” cui si dedica solo qualche disattento sguardo, tanto che a occuparsi di carcere nel sistema giudiziario italiano vi è solo una sparuta compagine di poco più di 200 magistrati di sorveglianza).
3. Ci sono tuttavia degli spiragli nuovi: il territorio inesplorato della “giustizia riparativa” ha fatto capolino nella recente legge delega n. 134/21 voluta dalla Ministra Cartabia. Si tratta di un passaggio ulteriore anche rispetto al modello rieducativo. La giustizia riparativa è un paradigma di giustizia alternativa o, se si vuole, complementare, a quello classico per il quale la risposta al reato non deve essere solamente la pena detentiva. Il reato non può essere considerato solo come violazione di una norma astratta, ma deve essere concepito come una ferita, una lacerazione sociale. E come si può porre rimedio a questa lacerazione? Con i processi di mediazione tra vittima e colpevole ad esempio, oppure con le opere di riconciliazione sociale fatte in Sudafrica dopo l’apartheid, in cui lo Stato rinuncia in tutto o in parte alla sua pretesa punitiva purché il condannato sia sollecitato, su un presupposto di verità, a realizzare forme di riparazione che possono spaziare dalle scuse formali al risarcimento del danno, oppure a forme di lavoro gratuito a favore della collettività. Questo paradigma non è applicabile a tutti i tipi di reato e a tutti i livelli di pericolosità, ma sicuramente è uno sguardo possibile nel tentativo di superare anche il modello rieducativo, attualmente in grande sofferenza.
Nuovi orizzonti, dunque, si affacciano. L’auspicio è che, imboccate strade diverse o complementari che ampliano e non riducono la risposta al crimine, anche il volto tradizionale del carcere possa cambiare.