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La democrazia non può esistere senza dissenso. La democrazia è conflitto

Intervista a Alessandra Algostino, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino. Dalla repressione del dissenso al  processo di una progressiva deriva della democrazia.

Intervista a cura di

La democrazia, come sosteneva Bobbio, non può esistere senza dissenso. La democrazia è conflitto. Oggi assistiamo ad una progressiva criminalizzazione del dissenso, come della solidarietà, e, in senso ampio, della conflittualità sociale. La repressione avviene attraverso l’introduzione di norme restrittive e punitive (penso al decreto sicurezza Salvini, come al precedente di Minniti, o al recente “decreto Piantedosi” sulle ONG), così come attraverso l’uso sproporzionato (alias abuso) di strumenti civili e penali (dalle richieste di risarcimento in sede civile al perseguimento di reati anche bagatellari[1] se compiuti da attivisti di un movimento sociale all’utilizzo dello strumento penale come diritto penale del nemico). Esemplare è il “trattamento” del movimento No TAV, nei cui confronti è stato fatto uso di richieste di risarcimenti in sede civile, un largo ricorso a misure di prevenzione e cautelari, qualificazioni penali “eccessive” (il terrorismo), …

La Costituzione nata in seguito alla sconfitta della dittatura fascista oggi sembra essere antagonista alle politiche dei governi.

La Costituzione oggi più che attuata dalle istituzioni, è praticata dai movimenti sociali; diviene una “alternativa antagonista” rispetto alle politiche di governi che ne hanno abbandonato il progetto di emancipazione sociale. Pensiamo al definanziamento della sanità rispetto alla garanzia del diritto alla salute, alla deregolamentazione del diritto del lavoro che non lo garantisce come strumento di dignità, ad un sistema fiscale sempre più lontano da un modello progressivo che assicuri redistribuzione e diritti sociali.

Seguendo questa traccia che ripercorre la relazione tra i governi e il dissenso proseguiamo la riflessione rispetto alla criminalizzazione delle lotte e i principi tutelati dalla Costituzione.

Il modello della Costituzione è una democrazia pluralista, conflittuale e sociale. L’art 3, c.  2, della Costituzione prevede un progetto di emancipazione sociale e di trasformazione della società nel senso di un pieno sviluppo della persona e della sua partecipazione alla vita del Paese. È un progetto controcorrente rispetto alle politiche neoliberiste che, dagli anni Ottanta, hanno veicolato una regressione nella tutela dei diritti sociali e processi di liberalizzazione e privatizzazione. A questo si aggiungono riforme costituzionali, come il principio del pareggio di bilancio, che inserisce una nota stonata rispetto al modello di democrazia sociale, nonché progetti di riforma della forma di governo, per fortuna bocciati nei referendum (ma stiamo di nuovo per affrontare una riforma in senso presidenziale), tesi a introdurre modelli di verticalizzazione del potere.

La democrazia, come sociale e politica è svuotata, e inclina verso una deriva autoritaria. Si inserisce qui il discorso, dal quale siamo partite, della repressione del dissenso, che si estende e si fa sempre più penetrante. Pensiamo alla disobbedienza civile di movimenti come Ultima Generazione, Extinction Rebellion, rispetto alla quale la reazione delle istituzioni è eccessiva, “violenta” a fronte di azioni non violente, di cui gli attivisti si assumono la responsabilità.

La voracità del neoliberismo lo porta ad accantonare ogni progetto di redistribuzione, di giustizia sociale, così come di giustizia ambientale (per non parlare del suo sfociare nella guerra), e, di fronte alla loro rivendicazione, a chiudersi in una cittadella sempre più autoritaria.

La deriva di criminalizzazione progressiva e generale del dissenso ha riguardato anche i fatti legati al processo Scripta Manent con la qualificazione di strage politica da parte della Cassazione. Senza entrare nel merito del diritto penale approfondiamo la questione del 41 bis comminato ad Alfredo Cospito, primo anarchico cui è stato applicato questo regime carcerario.

L’articolo 41 bis nasce con un carattere temporaneo e ristretto a fattispecie specifiche, quindi, nel tempo, viene “normalizzata” la sua presenza ed estesa la sua applicabilità; in questo senso è un esempio di quella che viene definita la normalizzazione dell’emergenza.

È un trattamento, quello del 41-bis, che impatta pesantemente sulla dignità della persona, tutelata in ogni circostanza, sempre e ovunque. Mi limito a ricordare l’art. 13, “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” e l’art.27, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” della Costituzione. Ma, oltre la Costituzione, possiamo citare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le pronunce della Corte europea proprio riguardo al 41-bis e alla sua (in)compatibilità con l’art. 3 della Convenzione che stabilisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

La dignità della persona deve sempre essere tutelata e garantita. Lo Stato non può essere “vendicativo” nei confronti di una persona detenuta, ma garantire in ogni caso la dignità e tendere, dice la Costituzione, alla rieducazione, ovvero a garantire la partecipazione alla società.

Come sottolineato da più parti e recentemente da Mario Palma, garante dei diritti dei detenuti, si tratta di un uso forzato del 41 bis che “si traduce nell’accentuazione dell’afflizione non motivata e non motivabile come volontà di interrompere i collegamenti (ndr con altri associati all’organizzazione criminale), ma semplicemente come regola di carcere duro, non ha più alcuna legittimità costituzionale.”

All’interno della campagna di mobilitazione per far uscire dal silenzio la lotta di Alfredo contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo, il 7 gennaio è stato lanciato un appello firmato da diverse persone del mondo accademico, culturale, sociale e giuridico dal titolo “Alfredo Cospito non deve morire”.

Alessandra Algostino è tra le firmatarie e firmatari dell’appello che ha raccolto oltre 5.000 firme. Che cosa chiedete?

Vorremmo che le istituzioni, in primo luogo, intervenissero a proposito della situazione personale di Alfredo Cospito, a partire dalla revoca del regime del 41 bis, e, insieme, sollevare la questione del rispetto della dignità di tutte le persone detenute.

Lo sciopero di Alfredo Cospito riguarda anche l’ostatività: la cancellazione della possibilità di qualsiasi beneficio per i detenuti che hanno questa ulteriore restrizione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte a tal riguardo (ord. 97/2021 e 122/2022), rinviando per consentire un intervento del legislatore, sino all’ultima ordinanza, 227/2022, con la quale ha rinviato gli atti di Cassazione essendo nel frattempo intervenuto il decreto legge 162 del 2022.

Una riforma dell’ostatività (l’intervento legislativo intercorso non è sufficiente) è necessaria per evitare che la scelta di non collaborare con la giustizia si riveli punitiva, in termini di benefici (nel caso, la liberazione condizionale), per il detenuto; in gioco sono la dignità della persona, il senso della pena (e la sua proporzionalità).

 Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento dell’utilizzo delle applicazioni di regimi carcerari speciali (As2 e 41 bis) e il ricorso a misure restrittive della libertà di movimento, obblighi di dimora, fogli di via, sorveglianze speciali.

 La legislazione d’emergenza è diventata normale. A partire dall’attentato alle Torri gemelle a New York si è assistito all’introduzione di nuovi reati (come, nel Regno Unito, l’incitamento indiretto al terrorismo, che, per intenderci, avrebbe portato ad incriminare Nelson Mandela per i suoi discorsi) e nuove misure limitative della libertà di manifestazione del pensiero (ad esempio maggiori possibilità di prevedere intercettazioni).Assistiamo, con un ossimoro, alla normalizzazione dell’emergenza e questo porta ad una restrizione degli spazi politici, dei diritti.

Questo processo non riguarda esclusivamente la repressione delle lotte.

La tendenza a costruire un nemico per criminalizzare il dissenso propone uno schema binario: la dicotomia tra amico e nemico. Ad esempio, chi è contrario all’invio delle armi in Ucraina viene etichettato come putiniano e quindi nemico; lo stesso è avvenuto nei confronti di chiunque abbia espresso posizioni critiche durante la gestione della pandemia. Si compatta la società, l’opinione pubblica, contro un nemico e così si occulta il conflitto sociale, nella prospettiva del thatcheriano TINA[2] e del pensiero unico.

note:

[1] il termine bagatella indica una cosa di nessun conto. I reati bagatellari sono quelli che, per la loro minima lesività, hanno minore rilevanza sociale e possono quindi essere repressi con sanzioni più lievi.

[2] There is no alternative, (T.I.N.A) era una delle formule più spesso usate da Margaret Thatcher per esprimere una linea di pensiero che considera il neoliberismo come la sola ideologia restante valida. Nell’economia, nella politica e nell’economia politica questa frase ha preso il significato della mancanza di alternative al sistema neoliberista: il libero mercato, il capitalismo e la globalizzazione sono l’unica strada percorribile per lo sviluppo di una società moderna.

da pressenza

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