Il Presidente Il Governo Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13
02 Agosto 2018
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 2 agosto 2018, alle ore 20.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENALE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), introducono disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, alla revisione della disciplina del casellario giudiziale e all’armonizzazione della disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.
qui il link dove sono presenti tutti i testi della riforma con gli schemi dei decreti legislativi attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario:
https://temi.camera.it/leg18/temi/riforma_dell_ordinamento_penitenziario.html
Di seguito i punti principali dei provvedimenti approvati dal CDM del 2 agosto 2018
1.Ordinamento penitenziario
Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il decreto introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario. Il Governo, in seguito al parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni articoli del precedente decreto, varato in esame preliminare da ultimo lo scorso 16 marzo, ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento.
gli altri due decreti riguardano:
2.Casellario giudiziale e
3.Spese per le operazioni di intercettazione.
La Commissione Giustizia, già nella seduta del 12 luglio 2018, ha espresso sul provvedimento un parere contrario. Parere contrario è stato espresso anche dalla Commissione Giustizia del Senato.
qui i link dove trovare i pareri delle commissioni giustizia alla camera e poi al senato:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1069238
Il provvedimento valutato negativamente dal Parlamento:
– detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario (artt. 1-3), equiparando alla grave infermità fisica, la grave infermità psichica sopravvenuta al reato, ai fini del possibile rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena e del possibile accesso alle misure alternative alla detenzione; adegua l’ordinamento penitenziario al riordino della medicina penitenziaria, confermando in particolare l’operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari; amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della visita medica generale all’ingresso in istituto, e chiedendo al medico che procede di annotare tutte le informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite; estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese; istituisce negli istituti penitenziari apposite sezioni per detenuti con infermità a prevalente gestione sanitaria;
– reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle pene e concessione delle misure alternative disciplinati tanto dall’ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura penale (artt. 4-5). Tra gli interventi di maggior rilievo la riforma: distingue le competenze dell’autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva l’intervento del giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza; sopprime, in relazione ai reclami giurisdizionali dei detenuti e degli internati, il giudizio del tribunale di sorveglianza prevedendo la ricorribilità diretta del provvedimento del magistrato di sorveglianza in Cassazione; prevede l’innalzamento da 3 a 4 anni del limite massimo di pena inflitta o residua entro il quale è consentito l’accesso alle misure alternative; amplia casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato; introduce una nuova procedura semplificata e a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da scontare, anche residua, non sia superiore a un anno e sei mesi;
– elimina gli automatismi e le preclusioni per l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione (artt. 6-13). E’ in particolare ridefinita la gamma dei reati ostativi, che viene orientata in modo più netto sui reati associativi, accanto ai quali rimangono taluni reati formalmente monosoggettivi, ma normalmente commessi nell’ambito di gruppi più o meno organizzati. Tra le principali novità, si segnala la modifica dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario, con la limitazione ai più gravi reati associativi delle preclusioni ad accedere a benefici e misure alternative; l’eliminazione del divieto biennale di concessione di nuovi permessi attualmente previsto per coloro che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale; la soppressione della disposizione che attualmente prevede che non possano essere concesse le misure alternative, il lavoro esterno ed i permessi premio ai detenuti per i quali il procuratore nazionale antimafia segnali l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; la soppressione della disciplina che limita la concessione dei permessi premio ai plurirecidivi;
– amplia l’ambito di applicazione delle misure alternative (artt. 14-22). In particolare, è modificata la disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale, cui è affiancato il nuovo istituto dell’affidamento dei condannati per infermità psichica ed analoghe modifiche riguardano la detenzione domiciliare ordinaria e speciale nonché il regime di semilibertà; è introdotta la possibilità per il giudice che ha emesso la sentenza di condanna di sospendere l’applicazione delle pene accessorie, al termine dell’applicazione della misura alternativa, in relazione alle necessità di reinserimento sociale e lavorativo del condannato; la disciplina della liberazione condizionale, attualmente contenuta nel codice penale, viene per ragioni sistematiche ricollocata nell’ordinamento penitenziario; viene, inoltre, ampliata ad altri soggetti la possibilità di richiesta delle misure. Particolare rilievo è dato al reinserimento sociale del condannato e alle attività riparatorie nonché al rafforzato ruolo degli uffici per l’esecuzione penale esterna che, per specifiche attività di controllo, potranno essere supportati dalla polizia penitenziaria. Dal punto di vista procedurale, nuove prerogative sono affidate al magistrato di sorveglianza;
– valorizza il ruolo del volontariato sociale ed amplia le competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna (artt. 23-24);
– detta disposizioni sulla vita all’interno del carcere prevedendo anzitutto misure volte ad integrare i reclusi stranieri (art. 25).
Qui il link dove trovare il testo che ancora non è stato assegnato (e secondo me, visto che tale provvedimento ancora non sia stato assegnato, dimostra che la riforma che non riforma… oppure ancora peggio tutto all’italiana cioè, lo esprimo con una fato visto che tutti conoscono la vita all’interno dei penitenziaria ma quasi tutti fanno così: ecco la foto
La vita detentiva e il lavoro penitenziario (A.G. n. 16)
Il 7 marzo 2018, il Governo Gentiloni ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, A.G. n. 16, non ancora assegnato.
Il provvedimento reca disposizioni in tema di vita penitenziaria, modificando alcune previsioni dell’ordinamento penitenziario nella prospettiva di assicurare una più piena tutela dei diritti di detenuti ed internati (caratteristiche dei locali, riscaldamento degli ambienti, servizi igienici) e interviene sulla legislazione penitenziaria, attraverso modifiche finalizzate a rafforzare il ruolo del lavoro quale strumento essenziale del trattamento rieducativo dei condannati.altri due schemi dei decreti attuativi della riforma sono:
L’esecuzione penale minorile (A.G. n. 20)
La giustizia riparativa (A.G. n. 29)
morale della favola : vedi foto…
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Manlio Amelio