Menu

La salute dei migranti dopo il “Decreto Cutro”

Il “Decreto Cutro” evidenzia una spaccatura tra l’umana necessità di accogliere e gli ostacoli posti in essere dalle procedure di richiesta di asilo, e quindi, di accoglienza e di integrazione, nonché i potenziali rischi diretti ed indiretti sulla salute delle persone migranti.

Antonello Barbati, Roberto Benoni, Nicola Cocco, Agnese Colpani, Alice Corsaro, Beatrice Formenti, Leonardo Mammana, Valentina Marchese, Federico Nicoli, Letizia Previtali, Giulia Russo, Jacopo Testa, Maria Elena Tosti.  Società Italiana Medicina delle Migrazioni – Gruppo di Lavoro su Metodologia, Ricerca e Bioetica

Nicola Datena – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Monica Serrano – Aelle Il Punto Onlus

 

“La medicina delle migrazioni moderna non è storia di malattie o di quadri nosologici inconsueti, ma spesso è storia di diritti negati o nascosti, di incomprensioni reciproche, di pregiudizi e paure”  (Salvatore Geraci)[1]

 

A pochi giorni dal naufragio al largo delle coste calabresi in cui hanno perso la vita oltre 100 persone, è stato emanato il Decreto Legge (DL) 20/2023 (“divulgato come Decreto Cutro”)[2], convertito in legge (n. 50/2023)[3] il 5 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, che pone di fatto un ulteriore irrigidimento delle politiche migratorie. Il provvedimento rimarca una spaccatura tra l’umana necessità di accogliere e gli ostacoli posti in essere dalle procedure di richiesta di asilo, e quindi, di accoglienza e di integrazione, nonché potenziali rischi diretti ed indiretti sulla salute delle persone migranti. In considerazione dell’assetto politico e legislativo come fattore determinante di salute, evidenze scientifiche hanno già confermato come le politiche migratorie restrittive abbiano effetti negativi sulla salute delle persone migranti, in particolare sulla salute mentale e sul limitato utilizzo dei servizi sanitari e assistenziali[4].

Come viene modificata la protezione speciale?

La legge n.50/2023 (art. 7) non cancella la protezione speciale, introdotta dal decreto sicurezza in sostituzione alla protezione umanitaria, ma sopprime la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

La concessione della protezione speciale costituiva infatti uno dei canali con cui persone presenti in Italia da tempo, con una rete familiare in Italia e almeno parzialmente incluse nel tessuto sociale potevano accedere ad uno status di regolare presenza sul territorio nazionale. Eliminata questa possibilità, è verosimile che quelle stesse continueranno a vivere in Italia in condizione di irregolarità.

Il Decreto limita inoltre la possibilità di rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità ad una sola volta e con durata annuale, e la loro non convertibilità in permessi di soggiorno per lavoro (restano convertibili in altre forme di permessi di soggiorno: familiare, studio, residenza elettiva). L’insieme di queste modificazioni limita le possibilità concrete di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale e con essa la possibilità di iscrizione al SSN; in questo caso l’accesso resterebbe limitato alle cure urgenti ed essenziali garantite dal codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) con potenziali rischi in termini di salute pubblica e individuale[5] [6].

Come la Legge 50 interviene sul sistema di accoglienza?

La Legge 50/2023 limita l’accessibilità al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI)[7] esclusivamente alle persone titolari di permessi di soggiorno protezione internazionale (fatte salve precise categorie considerate vulnerabili)[8] ed elimina i servizi di assistenza psicologica, corsi di lingua italiana, orientamento legale e ai servizi territoriali (art. 6-ter, comma 1) dai Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). Se le vulnerabilità diventano il criterio di inclusione/espulsione dall’accoglienza di un richiedente asilo, viene negata la possibilità di emersione delle stesse  tramite il sostegno psicologico, i colloqui di orientamento, l’equipe professionalizzata di ascolto e supporto. La riduzione delle possibilità di supporto ai percorsi di inclusione, capacitazione ed emancipazione delle persone migranti inevitabilmente contribuirà alla esposizione, precarizzazione e marginalizzazione delle soggettività migranti.

E se la persona migrante è malata?

Se in passato non era consentita l’espulsione in presenza di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da patologie di particolare gravità”, secondo la nuova legge solo le “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine da accertarsi mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale” rimangono ostative all’espulsione.

 La visione complessiva dello stato di salute della persona passa quindi in secondo piano e la possibile interazione di condizioni somatiche e psichiche non viene più esplicitata, a favore di una definizione tecnica parziale della gravità della malattia che riserva ampi margini di arbitrarietà: non è chiaro da chi e con quali strumenti la non curabilità nel Paese di origine verrà valutata e attestata. Nell’ipotesi che la certificazione venga accettata, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per la durata attestata dalla certificazione sanitaria e  rinnovabile finché persistono le condizioni ma  non consente attività lavorativa o la conversione in permesso di lavoro.

Come verrà esaminata la domanda di protezione ed eventualmente riconosciuta la vulnerabilità?

(Applicazione della Procedura di Frontiera e trattenimento presso i CPR (Art. 7- bis, che modifica il Dlgs n.25 del 28 gennaio 2008)

La disposizione sulla procedura accelerata di esame della domanda di protezione “presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito […] da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura” limita il riconoscimento della storia individuale, nonché delle vulnerabilità sociali e sanitarie del richiedente.

La definizione di Paese sicuro è limitata e limitante, in quanto statica a fronte di situazioni politiche, economiche, sociali e ambientali improvvise e in mutamento. Inoltre, la definizione non tiene in considerazione le differenze esistenti all’interno dello stesso Paese, sia in termini di aree geografiche o per gruppi di popolazione. Se è chiaro che saranno escluse dalla procedura accelerata le categorie evidentemente vulnerabili (come bambini, donne in gravidanza, evidenti disabilità), non sono invece definite le modalità, e gli strumenti atti ad identificate le vulnerabilità inapparenti, come nel caso delle vittime di tortura e/o di tratta o i minori in caso di dubbia età.

Inoltre, all’Art. 7 bis, viene introdotta una nuova disciplina inerente al trattenimento della persona migrante durante lo svolgimento della procedura di frontiera, in centri di reclusione esistenti o appositamente creati. Il trattenimento può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, oppure nel caso non presti idonea garanzia finanziaria[9]. Date queste condizioni, è facile immaginare che i numeri dei trattenuti aumenteranno significativamente nelle varie forme di detenzione amministrativa previste dalla Legge 50/2023.

Cosa sono i “punti di crisi” (hotspot)?

Uno degli aspetti più significativi e fortemente repressivi della Legge 50/2023 è l’attuazione delle procedure di identificazione e dell’esame accelerato delle domande di asilo nei cosiddetti “punti di crisi” (hotspot) (Art. 5 bis) ovvero centri di detenzione informale situati potenzialmente in tutte le regioni italiane. Viene di fatto radicalmente ampliata la detenzione amministrativa, per meri scopi polizieschi e securitari ed estesa la nozione di “frontiera”  molto lontano da porti e confini terrestri. La stessa detenzione negli hotspot e nei cosiddetti “luoghi idonei”, per quanto configurata da norme precedenti[10] non è determinata da alcuna autorità giudiziaria.[11] I “luoghi idonei”, che si identificano spesso in locali delle questure o altri posti di polizia, sono fuori da ogni forma di visibilità e controllo da parte della società civile, in particolare per la tutela di diritti fondamentali come quello alla salute.[12] Queste caratteristiche contrastano con il dettato costituzionale sull’inviolabilità della libertà personale (Art. 13 della Costituzione). Fino al 31 dicembre 2025 la Legge 50/2023 dispone deroghe all’applicazione della normativa vigente, alla realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi di detenzione amministrativa; consente di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l’espletamento delle medesime attività; autorizza il prefetto a individuare strutture di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi. L’impiego massiccio della deroga alla normativa vigente evidenzia l’approccio emergenziale alla questione migratoria con lo specifico di istituire uno stato di eccezione nella gestione delle persone migranti, dei loro corpi e dei loro bisogni.

Cosa comporta il potenziamento della rete dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio?

L’altro braccio “detentivo” della Legge 50 interviene sul potenziamento e sull’ampliamento della rete dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, antimafia e dell’Unione europea (Art. 10). I CPR[13] sono strutture dove vengono trattenuti i migranti senza titolo di soggiorno in vista dell’esecuzione del provvedimento di espulsione; sono luoghi di detenzione in assenza di reato, gestiti da enti privati selezionati con gare d’appalto a ribasso, con massiccia  presenza di Forze dell’ordine. Numerosi rapporti documentano [14] [15] [16]   le pessime condizioni igienico-sanitarie;  la critica gestione delle problematiche di salute e di sicurezza; la durezza delle condizioni detentive e la gestione  repressiva delle ingenti forze di polizia; il regime di sostanziale isolamento e abbandono delle persone trattenute, in assenza di attività di alcun tipo (studio, attività sociali e culturali, preghiera etc.). L’insieme di queste condizioni porta spesso ad episodi di protesta individuale e collettiva, con atti di autolesionismo e ordinari tentativi di suicidio. È comprensibile come tale contesto abbia degli effetti deleteri per la salute mentale[17] con conseguente abuso e misuso di psicofarmaci [18]  che a volte sono utilizzati anche a fini repressivi come vere e proprie “camicie di forza farmacologiche”.

L’Ufficio Regionale Europeo della WHO  ribadisce che “la detenzione degli immigrati è dannosa per la salute: e relega la misura detentiva come extrema ratio nella gestione delle problematiche amministrative sulla determinazione dello status della persona migrante”.[19]

Questo pone la Legge 50/2023 , che rende la detenzione amministrativa strumento principe sulla gestione del fenomeno migratorio, in chiara contrapposizione a queste indicazioni europee basate su evidenze tanto più che  la detenzione nei CPR e nei luoghi assimilabili riguarderebbe anche  di esame della domanda d’asilo e dell’udienza per la convalida, da eseguire “ove  possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e  il  centro […] nel quale lo straniero è trattenuto” (Art. 7 quater). Si viene a inaugurare pertanto una sorta di “continuum detentivo”  dall’arrivo del migrante in frontiera all’eventuale rimpatrio forzato: una sorta di “canale parallelo” volto a mantenere segregata la soggettività migrante dal corpus sociale “autoctono”.

Conclusioni

Il processo migratorio impatta sulla vulnerabilità fisica, mentale e sociale soprattutto se, nel paese di arrivo, sono limitati i percorsi di inclusione e sviluppo di una progettualità di vita individuale; diversi fattori legali e burocratici (status di irregolarità o l’assenza di regolare documentazione sanitaria) – e fattori socio-culturali (barriere linguistiche, la deprivazione economica, la discriminazione e la non conoscenza dei servizi o la paura di deportazione) possono ostacolare l’accesso ai servizi socio-sanitari.

La Legge 50/2023, nella fumosità del suo impianto e dei suoi rimandi, configura un apparato restrittivo e repressivo dell’immigrazione in Italia, con chiaro intento deterrente e uno spropositato utilizzo della privazione della libertà per finalità di controllo[20] agendo come imponente determinante sociale della salute della persona migrante.

 

 Note:

[1] Geraci S. La medicina delle migrazioni in Italia: un percorso di conoscenza e di diritti. Studi Emigrazione/Migration Studies – Volume XLII – N. 157 – marzo 2005, pp. 53:74.

[2] A seguire si eviterà la denominazione di “Decreto Cutro”, che collega strumentalmente la tragedia del naufragio con le politiche migratorie restrittive del Governo Meloni; si farà riferimento esclusivamente al DL 20/2023 e alla conversione in Legge 50/2023.

[3] LEGGE 5 maggio 2023, n. 50, GU n. 104 del 05/05/2023, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23G00058/sg. Il testo del DL è alla p. 38 del citato numero della G.U (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/05/104/sg/pdf); per una versione consultabile on line del testo cfr. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;20.

[4] Juárez SP, Honkaniemi H, Dunlavy AC, et al. Effects of non-health-targeted policies on migrant health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2019;7(4):e420-e435.

[5] Juárez SP, Honkaniemi H, Dunlavy AC, et al. Effects of non-health-targeted policies on migrant health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2019;7(4): e420-e435.

[6] Refle JE, Fakhoury J, Burton-Jeangros C, et al. Impact of legal status regularization on undocumented migrants’ self-reported and mental health in Switzerland. SSM Popul Health. 2023;22:101398. Published 2023 Apr 6.

[7] Il SAI, introdotto con il DL del 21 ottobre 2020, prevedeva l’accoglienza anche dei richiedenti protezione internazionale, oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, e di altre categorie come titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale, casi speciali, vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo, calamità, migranti di particolare valore civile e permessi di soggiorno per cure mediche.

[8] Minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da gravi patologie o disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, vittime di mutilazioni genitali.

[9] Art. 6-bis d.lgs. 142/2015 (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

[10] Legge 132/2018, cosiddetto “Decreto sicurezza”, e DL 130/2020.

[11] Nel 2016 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Khlaifia c. Italia, ha sancito la violazione da parte dell’Italia dell’art. 5 Cedu, proprio in relazione al trattenimento privo di base legale (cfr. https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Khlaifia_e_altri_c_Italia.pdf).

[12] Basti pensare al recente caso di denuncia per tortura di quattro agenti e un ispettore della Questura di Verona, cfr. https://www.ilpost.it/2023/06/06/questura-di-verona-poliziotti-arrestati-torture-violenze/

[13] Istituite dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

[14] Cfr. Rete Mai Più Lager – NO ai CPR, Delle pene senza delitti. Istantanea del CPR di Milano – Un anno dopo, 29/05/2022, https://drive.google.com/file/d/1odTRE679axs5aBJsMPlytQQ41–hwePX/view.

[15] Inchiesta del programma televisivo Piazzapulita “Violenze e psicofarmaci ai migranti dentro ai CPR”, 25/05/2023, https://www.la7.it/piazzapulita/video/inchiesta-esclusiva-di-piazzapulita-violenze-e-psicofarmaci-ai-migranti-dentro-ai-cpr-25-05-2023-486960.

[16] Cfr. https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG10674.

[17] von Werthern M, Robjant K, Chui Z, et al. The impact of immigration detention on mental health: a systematic review. BMC Psychiatry. 2018;18(1):382. Published 2018 Dec 6.

[18] Rondi L, Figoni L. Rinchiusi e sedati: l’abuso quotidiano di psicofarmaci nei Cpr italiani. Altreconomia, 01/04/2023, https://altreconomia.it/rinchiusi-e-sedati-labuso-quotidiano-di-psicofarmaci-nei-cpr-italiani/.

[19] WHO Regional Office for Europe. Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention: a country implementation guide. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022, https://apps.who.int/iris/handle/10665/353569.

[20] Rossi M. Segregare e punire: il disegno politico brutale dentro il “decreto Cutro”. Altreconomia, 27/04/2023, https://altreconomia.it/segregare-e-punire-il-disegno-politico-brutale-dentro-il-decreto-cutro/.

 

da Salute Internazionale

 

 

Osservatorio Repressione è un sito indipendente totalmente autofinanziato. Puoi sostenerci donando il tuo 5×1000 e darci una mano a diffondere il nostro lavoro ad un pubblico più vasto e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram