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L’ergastolo ostativo, ovvero l’inferno della speranza

Abolire il carattere incostituzionale dell’ergastolo ostativo in quanto pena perpetua senza possibilità di riesame. Di questo si è discusso nel convengo che si è svolto ieri a Milano nel carcere di Opera. Il convegno dal titolo “L’inferno della speranza. Riflessioni sull’ergastolo ostativo” è stato organizzato dalla Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”, dal ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Lombardia e ovviamente dall’istituto penitenziario di Opera. Diversi i focus di approfondimento nei quali si è sviluppato il convegno.

In mattinata ci sono stati gli interventi di Mauro Palma, il Garante nazionale dei detenuti; Luigi Pagano, ex vice capo del Dap e attualmente provveditore della regione Lombardia; Maria Brucale, avvocato e rappresentante della Commissione carcere della Camera penale di Roma e Valentina Alberta, avvocato della Camera penale di Milano. Il dibattito poi si è concentrato sulla non conformità con la Costituzione e la Convenzione europea dei dritti dell’uomo. A svolgerlo sono intervenuti Andrea Pugiotto, professore di diritto costituzionale; Davide Galliani, professore di diritto pubblico e Roberto Chenal, giurista presso la Cedu.

Nel pomeriggio c’è stato un confronto tra gli operatori che hanno dibattuto sulle proposte per superare l’ergastolo ostativo. Nel corso del convegno è stato presentato il docufilm dal titolo “Spes contra spem – liberi dentro” del regista Ambrogio Crespi. A presentare il film è stata Rita Bernardini del Partito Radicale. Si tratta di un documentario che racconta le storie di nove ergastolani del carcere di Opera di Milano. Un racconto di speranza attraverso il quale queste persone spiegano perché hanno sbagliato, rivolgendosi ai giovani affinché non facciano un errore come il loro. Ricordiamo che in Italia abbiamo due diversi tipi di ergastolo: quello “ordinario” e quello “ostativo”. Il primo concede al condannato la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale; mentre il secondo, essendo invece un regime di eccezione, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia. Una condanna a morte, però facendoti restare vivo.

da il Dubbio