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Lettera dal carcere di Siano (Catanzaro)

Mi chiamo Vincenzo Rucci, ho 49 anni, sono detenuto dal 03 agosto 1991, circa 23 anni, attualmente mi trovo nel carcere di Catanzaro in espiazione di una condanna all’ergastolo, vi scrivo con la speranza che rendete noto la presente denuncia dando voce a chi spesso è dimenticato dalla società civile.

Sono un cittadino Italiano, detenuto, che sta espiando la pena consapevole di aver sbagliato. Vorrei, però, avere il diritto alla rieducazione e al reinserimento così come previsto dalla Costituzione Italiana. Dalla mattina del 22 gennaio 2014 ho iniziato uno sciopero della fame e della sete in virtù di quanto mi accingo a raccontarle, intendo continuare fino a quando uno dei signori magistrati di sorveglianza di Catanzaro non mi dia delle risposte, ma soprattutto intendo chiedergli se la loro condanna a morte è definitiva, così avrò pure il diritto di decidere se continuare a soffrire fino alla morte per non so quanti anni.

Il mio nome lo troverà anche nella lista di quelli che hanno deciso di aderire alla vostra iniziativa e
dell‘Onorevole Pannella che stimo tantissimo.

Trattasi di un gravissimo comportamento dei magistrati di sorveglianza di Catanzaro avendo assistito e subito una udienza, in data 09 gennaio 2014 c/o il tribunale di sorveglianza, ( composta dai sig. giudici; Presidente dotto Sergio Caliò – Magistrato di Sorveglianza Dott. ssa Paola Lucente Esperto dott. Domenico Caprio – Esperto dott. Vincenzo Sanzo ), fuori da ogni regola processuale, non esagero se le dico che in quel tribunale VIGE UNO STATO DI POLIZIA invece che uno stato di diritto quale è il nostro ordinamento giuridico e giudiziario.

Naturalmente mi assumo ogni responsabilità civile e penale di quello che dichiaro e se ne foste interessati posso documentare tutto quanto.

Certamente saprà che un regolare processo, inizia con la costituzione delle parti e la relazione del giudice ausiliario, del presidente che espone quella che è la discussione, leggendo gli atti della difesa e dellaccusa: tutto ciò non è avvenuto.

Appena entrato in aula subivo la prima anomalia quando il giudice ausiliario mi assegnava un avvocato d’ufficio senza chiedermi se lo accettavo e senza dire il motivo per cui il mio difensore di fiducia era assente., infatti, il mio difensore di fiducia il giorno prima inviava certificazione medica che gli impediva la sua presenza e per questo ne chiedeva un rinvio, ma la difesa in quel tribunale non ha diritti, gli unici ad aver diritto sono quelli della pubblica accusa.

Subito dopo aver assegnato un avvocato dufficio leggeva una relazione della Procura della Repubblica di Lecce e ne chiedeva parere al pubblico ministero che, ovviamente, dava parere negativo, l’udienza la stavano facendo tra di loro, era come se io non ci fossi! La fretta immotivata di concludere quella udienza era evidente. A quel punto chiedevo al giudice come mai non stesse leggendo gli atti della difesa e del perché il mio fascicolo era completamente chiuso, lo stesso dopo aver di nuovo letto quella relazione della procura della repubblica, questa volta integralmente ed anche spazientito, rispondeva che quello era ciò che avevano relazionato, come se fosse un atto incontestabile e diceva che gli atti prodotti dalla difesa li avrebbero visionato in camera di consiglio, il mio stupore fu incredibile, ancora più incredibile perché mi stavano condannando a morte senza possibilità di difendermi.

Non ho esagerato nel dire che mi hanno condannato a morte, come detto sono un ergastolano cioè il mio fine pena è MAI, pertanto, se non ho alcuna possibilità di accedere a quei benefici previsti dalla legge percPRETENDONO una collaborazione che non posso offrirgli, è ovvio che il resto della mia vita è destinata a finire in un carcere. Se la mia documentazione è completamente ignorata dai magistrati, come posso difendermi dalla pubblica accusa? La mia documentazione dimostra che sono nella impossibilità di collaborare perché i fatti del processo dove ero uno degli imputati, sono stati tutti accertati, , in questo caso è definita dalla legge; collaborazione impossibile o, comunque, inesigibile pertanto potrei accedere ai benefici, questa possibilità mi viene ingiustamente negata.

Ancor di più, per legge non è indispensabile la collaborazione con la giustizia perché, per chi non collabora, l’accesso ai benefici è consentito dopo aver espiato un certo periodo di detenzione aumentato rispetto a chi collabora (articolo 58 ter e 30 ter comma 4 lettera C ordinamento penitenziario, limiti di pena inseriti dalla L. del 13 febbraio 2001 n. 45 all’articolo 21) ma, anche superando quei limiti di pena aumentati, quei magistrati PRETENDONO la collaborazione, allora, crede che ho esagerato nel dire che al tribunale di sorveglianza di Catanzaro VIGE UNO STATO DI POLIZIA anziché uno stato di diritto quale è e dovrebbe essere il nostro ordinamento giuridico e giudiziario?

Ancor di più, un equipe di esperti di diversi istituti affermano che sono un detenuto ravveduto e pronto a tornare nella società civile anche se in modo graduale, questi esperti, che svolgono quella che giuridicamente è chiamata OSSERVAZIONE SCIENTIFICA, svolgono un lavoro che dura da anni ma, il loro lavoro è completamente ignorato da quei magistrati che PRETENDONO una collaborazione a prescindere, anche se, non prevista dalla legge o che non gli si può offrire, un vero e proprio ricatto consapevoli che ciò che chiedono non glielo si può offrire, che la legge stabilisce diversamente e che la rieducazione è prevista dalla Costituzione.

Quanto le ho finora detto, è tutta la documentazione che era stata prodotta a quei magistrati, documentazione che avrebbero fatto conoscere al pubblico ministero per metterlo nelle condizioni di dare un parere imparziale, obiettivo, il diritto al contraddittorio è stato violato così come è stato violato il diritto alla difesa!

Naturalmente ho denunciato questo comportamento al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica affinchè facciano i dovuti accertamenti, non è possibile né tantomeno accettabile che un tribunale di Sorveglianza dello stato Italiano si gestisca le legge a proprio piacimento o, addirittura, si fa delle leggi proprie non rispettando quelle che sono le leggi che devono rispettare prima di farle rispettare, è un loro dovere che hanno deciso di accettare sotto giuramento.

Sono certo che renderete pubblica questa mia denuncia, anche se in passato ho sbagliato e di questo ne sto pagando le giuste conseguenze, ormai detenuto da 23 armi, credo che ho diritto ad un giusto processo, come detto, se avete bisogno di documenti prima di rendere pubblica questa denuncia o prendere altre iniziative e che ciò sia da voi riscontrata, sono a vostra disposizione.

Mi rendo conto che tutto questo possa sembrare incredibile nella sua gravità, pertanto, vi ribadisco che mi assumo ogni responsabilità civile e penale se ciò non dovesse rispondere al vero, la prego di danni la possibilità di far conoscere la mia incredibile situazione anche allopinione pubblica, quell’opinione pubblica che in passato mi ha giustamente condannato (e di adottare ogni altra iniziativa e nelle vostre possibilità), non alla pena di morte e finire il resto della mia vita in un carcere come stanno facendo i magistrati di sorveglianza di Catanzaro applicando delle leggi che non fanno parte del nostro ordinamento giuridico e giudiziario.

Sono certo di avere un vostro riscontro, vi invio una denuncia che ho, per ora solo preparato in  attesa di avere un colloquio con lavvocato, vi sarà utile per comprendere la gravità di quando  accaduto e quante violazioni hanno commesso quei magistrati, in attesa vi invio un cordiale saluto.  

 

Catanzaro 24 gennaio 2014

 

Vincenzo Rucci

 

 

AllaProcura della Repubblica

c/o Tribunale Penale

Salerno

*p.c. Procuratore Generale dellaRepubblica c/o Corte di Appello Catanzaro

Il sotto scritto Rucci Vincenzo, nato a Ginosa (T A) il 24-04-1965, attualmente detenuto c/o la casa
circondariale di Catanzaro in atti meglio generalizzato.

Con il presente atto si intende denunciare delle ipotesi di reato così previsti;

1.      dall‘articolo 323 C.p., in violazione alle norme sul rito processuale;

2.      in violazione allarticolo 6 ( diritto ad un processo equo) delle Convenzioni Internazionali, L. 4 agosto 1955 n. 848;

3.      in violazione agli articoli 14 e 26 Convenzioni Internazionali, L. 25 ottobre 1977 n. 881;

4.      in violazione alla Racc. C.M.C.E. del 12 febbraio 1987 (regole penitenziarie europee) Parte Prima comma 2;

5.      in violazione del comma 1 Parte Prima delle Convenzioni Internazionali, L. 3 novembre 1988 n. 498;

ai danni dello scrivente subite in data 09 gennaio 2014 c/o il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dai Magistrati componenti il collegio; Presidente dott. Sergio Caliò; Mag. Sorv. Dott. ssa Paola Lucente; Esperto dott. Domenico Caprio; Esperto dott. Vincenzo Sanzo.

1.      Premesso che i magistrati componenti quel collegio erano chiamati a discutere per un “accertamento di condotta di collaborazione ex articolo 58 ter ordinamento

penitenziario” in merito ad una richiesta di permesso premio inviata al Magistrato di
Sorveglianza, nell’aprile 2012, la quale, trasmetteva gli atti al Tribunale per gli accertamenti

di rito;

2.      che nessun accertamento veniva effettuato decidendo sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di P.G. secondo cui mancherebbe la condizione richiesta dal citato
articolo 58 ter ( e cioè laver fornito collaborazione all’autorità giudiziaria o di polizia ), senza prendere in esame altre risultanze, specificamente addotte dall’interessato, potenzialmente idonee a dimostrare invece la sussistenza di detta condizione. Cass. Pen. Sez. I, 01 febbraio 1993, n. 5192 (c.c. 16 dicembre 1992), Gira.;

3.      che gli atti prodotti dallo scrivente sono stati omessi nella stessa udienza non rendendoli addotti alla Pubblica Accusa per un parere imparziale e per undiritto alla difesa e al contraddittorio;

4.      che il difensore di fiducia inviava certificazione medica per un legittimo impedimento, certificazione omessa in udienza e del tutto ignorata dai Magistrati;

5.      che tutta la documentazione prodotta dallo scrivente e dal difensore sono stati ignorati nella udienza in oggetto e nel provvedimento di rigetto;

in merito ai fatti accaduti si dichiara quanto segue:

Lo scrivente aveva un avvocato di fiducia, non presente in aula per problemi di salute avendo avuto notizia di essere incinta per questo, impossibilitata a presenziare essendo del foro di Lecce, pertanto lontana dal Tribunale.

L’avvocato comunicava, con una telefonata che il sottoscritto effettuava dal carcere in data 07 gennaio 2014, che avrebbe mandato certificazione medica e chiesto un rinvio, così come avvenuto.

Entrato in aula assisteva direttamente alla nomina di un avvocato di ufficio senza che gli avessero chiesto a1cunché in merito allassenza del difensore di fiducia e il perché questi fosse assente. Tutto ciò potrebbe anche essere stato normalese ludienza si fosse svolta nel rispetto delle norme processuali.

Il Magistrato relatore, senza addurre il Pubblico Ministero dei motivi della richiesta in esame e dei documenti presentati in prima istanza dallo scrivente, ( il fascicolo era completamente chiuso ), leggeva sommariamente una relazione della D.D.A., di Lecce nella quale erano riportati i reati per la quale il sottoscritto è in espiazione di pena allergastolo, che lo stesso non aveva mai collaborato e che non si escludevano collegamenti, detto questo chiedeva parere al P.M., ovviamente lo stesso dava parere negativo.

Il sottoscritto con breve dichiarazione spontanea cercava di capire il perché si stesse dando ragione a prescindere alla D.D.A. di Lecce e che aveva prodotto numerosa documentazione sia in merito alla collaborazione impossibile o inesigibile che, sul superamento dei limiti di pena per accedere al beneficio previsto dagli articoli 58 ter e 30 ter comma 4 lettera C ord. penit.

Il Magistrato relatore, continuando ad omettere di leggere la documentazione presente nel fascicolo, rileggeva la relazione della D.D.A. e affermava che la stessa; “così aveva risposto”, come se ciò che diceva la D.D.A. fosse ineccepibile e incontestabile. Invitava il cancelliere a scrivere ciò che il sottoscritto cercava di dichiarare, infatti, si scriveva che il detenuto asseriva che nel fascicolo erano presenti degli atti che dimostravano la collaborazione inesigibile in quanto nel processo dove è stato condannato all‘ergastolo i fatti erano stati tutti accertati, il Magistrato diceva, anche, che comunque si sarebbero riservati e che avrebbero visionato gli atti.

Il sottoscritto si chiede e chiede alla S.V. Il1.ma, in una udienza non si espongono i fatti leggendo la documentazione presente nel fascicolo sia della difesa che dell‘accusa? In questo caso non è stato violato il diritto alla difesa? Se il P.M. non è stato informato della documentazione della difesa, come avviene in una “normale” udienza, come poteva non dare parere negativo ascoltando solo una relazione della D.D.A. facente parte dell‘accusa stessa?

Nel successivo provvedimento di rigetto notificatogli in data 21 gennaio 2014, non c’è traccia alcuna dei documenti prodotti dallo scrivente e dalla difesa ma una sorta di evangelizzazione di quanto riferitogli nel verbale la D.D.A. di Lecce, non cè traccia alcuna della certificazione medica inviata dal difensore che ne chiedeva un rinvio.

I magistrati di Sorveglianza componenti quel collegio, hanno implicitamente condannato lo scrivente a finire il resto della sua vita in un carcere pretendendo, “con ricatto”, delle confessioni consapevoli che lo stesso non può offrirgli come ampiamente documentato in quegli atti che hanno completamente omesso sia alla udienza in oggetto che nel provvedimento di rigetto con una sorta di preconcetto nei confronti di chi in passato ha sbagliato e ne sta pagando le conseguenze da ormai circa 23 anni di detenzione ininterrottamente, pertanto, irrecuperabile e non meritevole di essere reinserito nella società civile nonostante gli atti giudiziari e penitenziari dimostrano tutto il contrario di quanto evangelicamente gli ha fornito la D.D.A. ritenuta incontestabile e non meritevole di contraddittorio da parte della difesa.

Per tutto quanto finora esposto lo scrivente dichiara di essere a disposizione di codesto ill.mo ufficio per eventuali e opportuni chiarimenti con preghiera di voler procedere penalmente contro i responsabili dei delitti qui ipotizzati.

Si chiede di voler acquisire di ufficio il fascicolo oggetto della presente denuncia allo stato non disponibili allo scrivente che sta comunque provvedendo a reperirli ai fini di una visione completa dei fatti e a riscontro di quanto denunciato.

Si chiede, altresì, di voler informare lo scrivente in caso di richiesta di archiviazione, così come previsto dall’articolo 408 comma 2 c.p.p ..

IN FEDE

Vincenzo Rucci

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