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Punire il pensiero è la vera ragione del 41 bis per Alfredo Cospito

Un appello siglato da intellettuali, giuristi e personalità ha chiesto la revoca del regime penitenziario 41 bis a cui è stato sottoposto l’anarchico Alfredo Cospito in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. Tra i firmatari Alex Zanotelli, Donatella Di Cesare, Moni Ovadia, Massimo Cacciari, Luigi Ferrajoli, ma anche ex magistrati in pensione: tra questi Gherardo Colombo, Beniamino Deidda, Domenico Gallo, Nello Rossi, Livio Pepino, Franco Ippolito e l’ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick. E’ un fatto di indubbia novità che alcune di queste figure abbiano preso pubblicamente posizione su un tema del genere.

Un salto nella escalation repressiva
L’applicazione del 41 bis a Cospito rappresenta un nuovo stadio nella escalation repressiva, un ulteriore passaggio nella politica di differenziazione penitenziaria. In questo caso infatti mancano tutti i requisiti generalmente indicati per l’applicazione di queste misura: l’interruzione del legame organizzativo con gli associati e la possibilità di ottenere informazioni.
All’inizio del decennio 90 il 41 bis (l’abolizione di ogni spazio vitale in carcere e l’ostatività a permessi, lavoro esterno, semilibertà e liberazione condizionale, evoluzione del precedente articolo 90) venne introdotto per interrompere i legami organizzativi mantenuti tra reclusi appartenenti a gruppi mafiosi e le associazioni criminali esterne di appartenenza. Successivamente nei primi anni 2000 la stessa misura venne estesa anche a tre militanti delle cosiddette “nuove Br”, condannati per degli attentati realizzati nel 1999 e nel 2002.

Nessun legame organizzativo da interrompere
Ciò che colpisce nella vicenda di Cospito è l’assenza del legame organizzativo. Cospito è in carcere da dieci anni per fatti che al momento della condanna non comportarono il ricorso al 41 bis, misura che gli è stata applicata solo nel 2022, a 16 anni di distanza. Dai fatti reato che gli sono attribuiti è trascorso un lungo periodo, nel frattempo non ci sono stati nuovi reati né una nuova organizzazione sovversiva è emersa che lo veda coinvolto, né ci sono state azioni illegali della stessa portata o dimensione per cui era finito in carcere, tali da giustificare un nuovo allarme sociale. A ciò si deve aggiungere che il settore anarchico di riferimento (Federazione anarchica informale) non era una organizzazione con una gerarchia, un organigramma, dei legami definiti e strutturati ma una pulviscolo di singole persone o nuclei separati e indipendenti l’uno dall’altro. Secondo la loro ideologia ognuno poteva agire come meglio credeva a prescindere dall’azione dell’altro. La misura del 41 bis pertanto non potrebbe interrompere nessun flusso informativo/organizzativo presunto o possibile in entrata e in uscita per il semplice fatto che semmai questa area – silente ormai da molti anni – dovesse agire, lo farebbe a prescindere dalla esistenza di Cospito e dalle sue personali posizioni. Alla resa dei fatti la misura del 41 bis risulta del tutto ineffettuale: non interromperebbe legami organizzativi che non sussistono; non bloccherebbe flussi informativi non previsti.
La permanenza del 41 bis anche in assenza del legame organizzativo non è una singolarità che riguarda solo Cospito. Anche per i tre ex appartenenti alle “nuove Br”, Marco Mezzasalma, Nadia Lioce e Roberto Morandi, il regime detentivo in 41 bis si protrate da circa 20 anni nonostante la scomparsa dell’originario gruppo politico di appartenenza.

Spezzare il legame con la società
Secondo la retorica riabilitativa la pena deve essere volta alla risocializzazione e questo perché gran parte dei comportamenti devianti sono ritenuti una conseguenza della marginalizzazione sociale. Nel caso dei detenuti politici la punizione ha l’obiettivo opposto: la militanza politica presuppone la presenza di reti sociali, connessioni e forte socializzazione. In questo caso è l’internità sociale che va rotta: desocializzare, isolare, spezzare i legami sociali è il vero obiettivo della sanzione che porta alla differenziazione carceraria, ai diversi regimi di isolamento in alta sicurezza ed ora in 41 bis.

Estorcere dichiarazioni
L’altra ragione richiamata per l’applicazione del 41 bis è la collaborazione con la giustizia, indurre il recluso a rivelare fatti e circostanze: altrimenti detto estorcere dichiarazioni. Una tortura bianca più lenta e silenziosa, diluita nel tempo e meno impattante per la sensibilità pubblica. Nella vicenda di Cospito anche questa possibilità viene a mancare poiché i fatti-reato per i quali è stato condannato sono stati accertati e sanzionati e lo stesso Cospito li ha riconosciuti. Oltretutto gli episodi-reato per i quali è stato condannato risultano di modesta gravità nonostante l’entità delle pene ricevute: una gambizzazione (lesioni), degli attentati dinamitardi che hanno prodotto danni lievi a cose. L’ipersanzione non è dovuta quindi alla portata effettuale dei fatti commessi ma alla loro valenza simbolico-politica: antistatale e antisistema. Non sfugge in questo caso la disparità di trattamento penale e penitenziario rispetto chi ha realizzato in questi anni reati di natura stragista, aggravati dal movente razziale, sanzionati con pene molto lievi che non prevedono il medesimo trattamento carcerario.

Il 41 bis serve a punire il pensiero
Appare chiaro che l’applicazione del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito mira a colpire la sua personalità, il suo pensiero, opinioni espresse pubblicamente, per altro senza aver mai violato le regole carcerarie poiché fino a ieri non era sottoposto censura o altra limitazione ma esercitava del tutto legittimamente la sua libertà di pensiero. Nel caso l’autorità penitenziaria avesse ravvisato la presenza di pericolosità nelle sue esternazioni, avrebbe avuto la facoltà di intervenire attraverso i normali strumenti del codice penale, denunciando eventuali reati di istigazione o apologia per i quali, se effettivamente riscontrati dalla magistratura, comunque non è prevista nessuna reclusione in regime di 41 bis ma un eventuale aggravio di pena. L’applicazione del regime di 41 bis costituisce in questo caso un attacco diretto ed esclusivo all’identità politica del detenuto.

da insorgenze.net

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