Revocato l’esilio a Mimmo Lucano: il tribunale di Locri ha da pochi minuti deciso per la revoca del divieto di dimora nei confronti dell’ex sindaco Lucano, da mesi ormai relegato nella vicina Caulonia a causa della misura restrittiva che gli impediva di rientrare in paese.
Nel giorno in cui Matteo Salvini non è più ministro dell’Interno, Domenico Lucano può tornare a Riace. Una coincidenza, questo è ovvio, ma sembra quasi un segno del destino. L’ex sindaco di Riace, da quasi un anno costretto a vivere lontano dal Paese che ha amministrato per 15 anni, nei giorni scorsi ha visto muoversi la società civile, con una raccolta firme con la quale in molti hanno chiesto di lasciarlo tornare a casa per riabbracciare il padre 94enne, gravemente malato. Ma a riaprirgli le porte del piccolo borgo – come riportato dalla testata Calabria7 a firma di Vincenzo Imperitura – è stato il Tribunale di Locri, che questa mattina ha accolto l’ennesima istanza avanzata dai legali di Lucano, Antonio Mazzone e Andrea Daqua.
Nei mesi scorsi l’ex sindaco si era visto più volte negare l’autorizzazione a rientrare a Riace, con due diversi provvedimenti del Riesame che avevano decretato la pericolosità di Lucano, troppo influente da poter essere lasciato libero di scorrazzare a Riace. Ma a sottolineare le crepe nell’impianto accusatorio era già stata la Cassazione, che a febbraio aveva messo fortemente in discussione le ragione che hanno spinto i giudici a firmare il divieto di dimora.
Gli ermellini avevano infatti annullato con rinvio l’ordinanza in merito alle esigenze cautelari e al reato di turbata libertà degli incanti, relativo all’affidamento della raccolta differenziata a due cooperative sociali, la “Ecoriace” e L’Aquilone”, prive secondo l’accusa dei requisiti di legge, in quanto non iscritte all’apposito albo regionale previsto dalla normativa di settore. Un problema bypassato, secondo la Procura di Locri, istituendo un albo comunale delle cooperative sociali tramite cui poter affidare direttamente, secondo il sistema agevolato previsto dalle norme, lo svolgimento di servizi pubblici e impedendo «l’effettuazione delle necessarie e previste procedure di gara», che prevedevano la procedura del cottimo fiduciario. Per i giudici del Palazzaccio rimaneva fondata l’ordinanza in merito all’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per aver organizzato un matrimonio tra una migrante e un uomo di Riace con lo scopo, secondo l’accusa, di farle ottenere il permesso di soggiorno. Un matrimonio poi mai celebrato, per il rifiuto di Lucano di officiarlo, date le difficoltà dello sposo anche a ricordare il nome della donna, ma sintomo, secondo l’accusa, di un metodo che, in realtà, si sarebbe concretizzato una sola volta, con un unico matrimonio accertato e, secondo i due sposi, «assolutamente vero».
Su Mimmo Lucano – così si era espressa la Cassazione – è stata espressa una «non prevista valutazione di ordine morale». Non ci sarebbero prove della frode e del condizionamento nella scelta del soggetto a cui affidare la raccolta dei rifiuti. Effettuata con atti collegiali, e non come atto d’imperio dell’allora sindaco di Riace. Per gli Ermellini, di indizi che supportino il dubbio di comportamenti illegali non vi è traccia. Anzi, quegli affidamenti diretti, sotto soglia, erano possibili e tutti certificati da pareri di regolarità tecnica e delibere approvate anche in sua assenza. Ma non solo: le esigenze cautelari, confermate dal primo Riesame e poi ribadite una seconda volta dopo l’annullamento con rinvio, si poggerebbero su circostanze «irrilevanti», ritenute anche nella prima ordinanza cautelare «prive del necessario fondamento giustificativo». Così come il richiamo a presunti matrimoni di comodo poggia su un quadro «sfornito di elementi di riscontro».
Sull’inchiesta era stato lo stesso gip che ha firmato l’ordine di arresto a sollevare forti dubbi, smontando buona parte delle accuse a carico del sindaco sospeso. Una porzione significativa dell’ordinanza era dedicata alle accuse da cui tutto ha preso le mosse: associazione a delinquere finalizzata, a vario titolo, alla truffa, alla concussione e alla malversazione, accuse che per gli uffici giudiziari guidati da Luigi D’Alessio, invece, rimangono in piedi. Accuse, però, fortemente criticate dal giudice, secondo cui gli investigatori non avrebbero trovato riscontri, talvolta in maniera anche superficiale. Sull’affidamento diretto dei servizi di accoglienza, ad esempio, il giudice parla di «vaghezza e genericità del capo di imputazione», tale da non essere idoneo «a rappresentare contestazione provvisoria alla quale validamente agganciare un qualsivoglia provvedimento custodiale». Il solo riferimento a «collusioni ed altri mezzi fraudolenti che avrebbero condotto alla perpetrazione dell’illecito si risolve in formula vuota, ossia priva di un reale contenuto di tipicità». Non ci sarebbe dunque modo di capire, dalle mille pagine di richiesta presentate dalla Procura, quali motivazioni avrebbero sorretto l’ipotetica scelta di affidare i servizi senza alcuna procedura negoziale. E il giudice si spinge oltre, parlando di «errore tanto grossolano da pregiudicare irrimediabilmente la validità dell’assunto accusatorio», laddove la Procura ipotizza l’acquisto di derrate alimentari non destinate agli immigrati e utilizzate per fini privati, con rendiconto di costi fittizi per ricevere dal ministero dell’Interno oltre 10 milioni di euro. Ma la Guardia di Finanza ha quantificato come illegittime tutte le somme incassate, senza considerare «l’effettivo svolgimento da parte di tali enti del servizio loro assegnato», evidenziato invece dal gip.
Una «marchiana inesattezza», aggiungeva il gip Domenico Di Croce, secondo cui «gran parte delle conclusioni cui giungono gli inquirenti appaiono o indimostrabili, perché allo stato poggianti su elementi inutilizzabili (…) o presuntive e congetturali o sfornite di precisi riscontri estrinseci». Giudizio simile formulato nel caso dell’accusa di aver firmato 56 determinazioni di liquidazione false per il rimborso dei costi di gestione dei servizi Cas e Sprar. Insussistente anche la più grave delle accuse, quella di concussione: Lucano e Fernando Capone, presidente dell’associazione “Città Futura”, secondo la Procura avrebbero abusato della propria posizione per costringere il titolare di un esercizio commerciale a predisporre e consegnare fatture false per 5mila euro. Ma «gli inquirenti – scriveva il gip – non hanno approfondito con la dovuta ed opportuna attenzione l’ipotesi investigativa», fidandosi delle parole del commerciante – che avrebbe dovuto essere ascoltato in presenza di avvocato, in quanto indagato -, le cui dichiarazioni non sono mai state dimostrate.
Una «persona tutt’altro che attendibile», sentenzia il giudice. Che elimina anche dubbi sulla malversazione: i soldi dell’accoglienza, non sarebbero stati usati per «soddisfare interessi diversi da quelli per i quali erano corrisposti». Una tesi «non persuasiva, poiché congetturale». Meno gentili erano stati, invece, i giudici del Riesame, che pronunciandosi una prima volta sulle esigenze cautelari avevano rappresentato un quadro a tinte fosche, pur andando oltre le precise contestazioni oggetto del ricorso. «Lucano – affermavano i giudici del Tdl reggino – non può gestire la cosa pubblica né gestire denaro pubblico mai e in alcun modo». Un passaggio che non veniva smorzato dall’unica frase comprensiva, due righe più in là: il riconoscimento di quei fini umanitari, in nome dei quali «ed in nome di diritti costituzionalmente garantiti» Lucano «viola la legge con una naturalezza ed una spregiudicatezza allarmanti».
da il dubbio