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Social network: il nuovo giudice popolare

Giovenale, grande autore satirico, usava descrivere l’ambiente in cui viveva attraverso una locuzione latina da lui stesso coniata, sintetizzando le aspirazioni della plebe in “panem et circenses“, intendendo dire che il popolo romano desiderava unicamente ed ansiosamente “distribuzioni di grano e giochi circensi”.

Oggi come allora, questa locuzione appare estremamente attuale ma la sua evoluzione piú calzante la potremmo sintetizzare certamente con “media et circenses”.

Questo perché appare interessante evidenziare come i media diano una rilevanza, totale e totalizzante, alle notizie concernenti fatti di cronaca nera e giudiziaria, rischiando cosí che, nei salotti televisivi prima e nei salotti di casa poi, si replichino i processi penali, la cui sede naturale é unicamente quella delle aule di Tribunale.

Il social network consente a tutti i suoi utenti di giudicare, comodamente dal divano di casa e senza alcun dato processuale alla mano, fatti che quotidianamente saltano alla ribalta della cronaca nazionale. Questo meccanismo totalmente inconscio, diventato naturale e legittimato da un farsesco senso civico e di giustizia, oltre che portarci verso una deriva giustizialista rischia di creare un pericoloso doppione del processo penale, il c.d. “processo mediatico”.

Questa duplicazione del processo penale, falsata e non calzante con la veritá processuale (giá di per sè, a volte, lontana dalla “veritá storica”), può essere in grado di ledere ed incidere il c.d. “giusto processo”?

Con l’espressione “giusto processo” ci si riferisce a quell’ insieme di principi processuali, costituzionalmente tutelati, concernenti la facoltá di agire e difendersi in giudizio di ciascun titolare di diritti soggettivi o interessi legittimi lesi.

Uno dei principi cardine su cui si erge l’art. 111 Cost. é proprio il “contraddittorio”.
Tale principio garantisce il pieno esercizio del diritto alla prova, e di conseguenza alla difesa, attuando quella dialettica processuale propria del sistema accusatorio. Dunque, la sede naturale del “contraddittorio tra le parti” non appare essere un qualsiasi social network, di cui tutti siamo dotati, bensì é rinvenibile nel dibattimento, fase processuale e cuore pulsante del processo penale. In questa fase, ciò che durante le fase delle indagini preliminari viene chiamato “elemento di prova” diviene “prova” a tutti gli effetti. Il processo legale [cfr., ad es. G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, 59 s.] ha un “luogo” naturale, un “itinerario” prestabilito ed un “tempo” dettato da chi é “professionalmente” equipaggiato. Al contrario, nessuna di queste caratteristiche peculiari è rinvenibile nel “processo mediatico”, in cui non esiste un luogo, nè un tempo prestabilito e chi pronuncia la sentenza non è un giudice, bensì un mero fruitore del prodotto televisivo.

Tutto questo, oltre ad alterare la “veritá storica”, che andrebbe premurosamente preservata per far si che sia il più possibile conforme alla “veritá processuale”, svilisce il senso piú profondo del processo penale, unico veicolo assolutamente necessario per l’applicazione della legge penale e unico accertatore dei fatti di reato, capace di identificarne gli autori e saggiarne la loro personalitá.

Dott.ssa Roberta Brega

da CONSULENZE CRIMINOLOGICHE