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Spagna: Pablo Hasél è stato assolto

Pablo Hasél era stato accusato e arrestato per reati di diffamazione con pubblicità, odio e coercizione.

Il Tribunale Penale numero nove di Siviglia ha assolto il rapper Pablo RD, musicalmente noto come Pablo Hasél , dai possibili reati di insulti con pubblicità, odio e coercizione per i quali è stato processato per i commenti che ha pubblicato sul suo account Twitter contro di lui Real Betis Balompié per il suo sostegno al calciatore Roman Zozulya , che l’indagato ha legato all’ideologia nazista, considerando che i commenti fatti in detti tweet devono ritenersi tutelati dal diritto alla libertà di espressione.

Il suddetto rapper è entrato in carcere lo scorso febbraio per scontare una condanna a nove mesi di reclusione per un delitto di glorificazione del terrorismo, insulti e calunnie nei confronti della monarchia e delle forze e degli organi di sicurezza dello Stato, per aver diffuso messaggi minacciosi sui social network.

Nel processo svoltosi a Siviglia contro di lui, la Procura ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, mentre la pubblica accusa esercitata dal Real Betis ha chiesto due anni e mezzo di reclusione e il pagamento di una multa di 5.400 euro per un crimine d’odio; 6.000 euro di multa per il reato di insulti con pubblicità e 1.200 euro di multa per il reato di coercizione.

Nella sentenza, emessa dall’Ufficio Comunicazione TSJA, il giudice ritiene provato che, il 20 aprile 2017, il Real Betis ha citato in giudizio l’imputato. Ciò è avvenuto dopo la pubblicazione tramite il suo account sul social Twitter di una serie di commenti relativi al trasferimento al Rayo Vallecano del calciatore Zozulya, appartenente al Betis, dopo che i giocatori della prima squadra di quest’ultimo club sono comparsi insieme al tecnico squadra e ha rilasciato una dichiarazione a sostegno del calciatore e della sua famiglia.

Così, le liste del magistrato hanno detto commenti pubblicati dall’imputato il 2 e 3 febbraio 2017, così come sono «al personale Betis che difende i nazisti, se non fosse per il fatto che morirebbero anche piloti e assistenti di volo, vorrei come se il loro futuro aereo si schianterà “, o “spazzatura dei giocatori del Betis, parlando di linciaggio contro il giocatore nazista, il linciaggio è ciò che fanno i nazisti”.

L’8 febbraio 2017, e dopo che il Betis ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia contro gli indagati, ha pubblicato una serie di tweet in cui ha affermato ” in uno stato veramente democratico, la denuncia sarebbe andata contro il Betis per aver difeso un nazista, essendoci innumerevoli prove che è “,” @Realbetis le vittime dei nazisti ucraini non possono lamentarsi perché sono già morti “,” che continuano a ritrarre se stessi, perseguitando e criminalizzando quelli di noi che non tollerano il nazismo o i suoi difensori, ci aprono gli occhi a molti”, oppure “le bombe degli amici del giudice nazista, che lui finanzia e promuove, fanno questo. Scusa al terrorismo è difenderli“.

In relazione al delitto d’odio, il giudice espone i criteri giurisprudenziali esistenti al riguardo e conclude, d’intesa con la Procura della Repubblica e la difesa, che i fatti perseguiti ” mancano di entità sufficiente per essere incriminati come delitto d’odio. , «sebbene sia evidente che le osservazioni contenute nel resoconto fattuale siano riprovevoli, di cattivo gusto e non necessarie, il loro rimprovero penale non è possibile in quanto nel contesto in cui sono state pronunciate non hanno messo in pericolo i valori essenziali di coloro a chi erano diretti, come la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà».

Il giudice ritiene, in tal senso, che, “sebbene le espressioni e i giudizi di valore espressi dall’imputato nei confronti del Real Betis e dei suoi giocatori possano non essere necessari per riflettere un’opinione o una critica e siano provocatori, dovrebbero essere considerati protetti dalla libertà di espressione in il contesto in cui sono state pronunciate, perché sebbene possano essere offensive, maleducate e anche offensive, non presentano gli elementi necessari per poter integrare la condotta nell’ambito tipico del reato di cui all’articolo 510 del codice penale”, ed è che tali espressioni,” Nonostante il loro contenuto, non erano oggettivamente atte a diffondere incitamento all’odio ai destinatari dei loro messaggi. “

Diritto alla libertà di espressione

“Alla stessa conclusione si deve giungere in relazione al presunto reato di ingiurie denunciate”, afferma il giudice, il quale aggiunge che, “sebbene la normativa penale conceda ampia tutela alla buona reputazione e all’onore del popolo, il riconoscimento costituzionale di la libertà di espressione ha profondamente modificato il modo di affrontare il perseguimento dei delitti contro l’onore nei casi in cui la condotta da ritenersi sia stata posta in essere nell’esercizio di detta libertà”, dunque, anche quando si ritenga che i commenti” dell’imputato “può descrivere un’immagine negativa del club e dei suoi giocatori, sarebbero tutelati nell’esercizio di detta libertà”, applicando le considerazioni fatte in merito a tale diritto in sede di reato di odio, estrapolabili anche a tale figura penale”.

In linea, il giudice rileva che, “a prescindere dal giudizio che si può avere circa la correttezza e la tempestività dei tweet pubblicati dall’imputato e il tono in essi utilizzato, si deve concludere che i requisiti legali e giurisprudenziali non soddisfano . di ritenere commesso nessuno dei reati contestati”.

Il magistrato afferma che il diritto alla libertà di espressione, «che certamente implica possibilità di critica, va esercitato, anche se purtroppo non sempre così, nel rispetto dell’altro e nella tolleranza per le idee altrui, senza dover ricorrere, come nel caso in esame, espressioni disgraziate e provocatorie , ma la verità è che non ogni eccesso verbale, né ogni messaggio che esuli dalla tutela costituzionale, per questo solo fatto, dovrebbero considerarsi costitutivi di reato, offrendo in ogni caso la nostra sistema altre forme di riparazione di tali eccessi che non passano necessariamente per l’incriminazione penale”.

Infine, e in relazione al reato di coercizione, il giudice precisa che in questo caso « la concomitanza degli elementi propri» di detto reato non è individuata nella condotta descritta nella denuncia, poiché « elementi quali l’uso della violenza o intimidazione, fermo restando che la condotta svolta dall’imputato sia stata molesta o addirittura molesta per i denuncianti, non è provato l’elemento di violenza intimidatoria proiettata direttamente su di loro per costringerli ad adottare un determinato comportamento, e non vi è evidenza che , Dopo il comunicato rilasciato con il team tecnico il 2 febbraio 2017, i giocatori hanno visto la loro libertà limitata al riguardo e gli è stato impedito di fare altre dichiarazioni pubbliche a sostegno del loro compagno di squadra”.

«Non si può comprendere che il comportamento dell’imputato raggiunga la gravità che implica la sua qualificazione come reato ai sensi dell’articolo 172 del codice penale, che non può essere apprezzata dal solo turbamento dell’umore», poiché «è richiesta una condotta di sufficiente intensità e una chiara restrizione del diritto alla libertà di azione della vittima, che non concorre, per cui l’inclusione dei fatti dichiarati nel reato di coercizione comporterebbe un eccesso nell’applicazione della norma penale”, conclude il magistrato, che per tutti Quanto precede assolve l’ imputato dai reati di diffamazione con pubblicità, odio e coercizione attribuitigli dall’accusa mossa dal Real Betis.

da publico