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Il “terribile diritto”, i magistrati, l’informazione

È vero, come dicono alcuni, che il recente decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, disciplinando in modo restrittivo i rapporti dei magistrati con la stampa, impedirà un controllo diffuso sui poteri forti? No, a ben guardare, perché l’informazione non può dipendere dalle veline delle Procure che, anzi, devono essere anch’esse soggette al controllo della stampa.

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Si susseguono, senza soluzione di continuità, gli interventi sui media di magistrati e giornalisti con i quali si denunciano i gravissimi limiti che la nuova legge sulla presunzione di innocenza avrebbe arrecato alla libertà di stampa. Interventi che suscitano allarme in quanti tengono al loro diritto ad essere informati, ma che sorprendono non poco gli addetti ai lavori. L’argomento è il decreto legislativo 188 del 2021, entrato in vigore da nemmeno un mese e che recepisce, con notevole ritardo, una direttiva comunitaria del 9 marzo 2016.

Fra gli ultimi interventi, spiccano quelli dell’ex Procuratore della Repubblica di Torino Giancarlo Caselli  e del segretario della corrente della magistratura Unità per la Costituzione, Stefano Latorre. Diversi sono i punti in comune, se non le vere e proprie affinità, nei due interventi.

Anzitutto la rimozione della fonte comunitaria della nuova disciplina, che non ci si aspetterebbe in due commentatori provenienti dalla magistratura. Latorre critica severamente i limiti posti alle conferenze stampa dei Procuratori della Repubblica, ma omette di dire che il legislatore era tenuto a porli perché a ciò chiamato dalla superiore fonte comunitaria e che semmai ha impiegato fin troppo ad adempiere. Caselli, per parte sua, fa un’affermazione che, oltre a suonare irriguardosa verso il Parlamento, è oggettivamente ingannevole: «Se la direttiva europea offriva un dito, certi sedicenti garantisti nostrani si son presi il classico intero braccio. Arrivando a stabilire che la diffusione al pubblico delle informazioni relative ai procedimenti penali è consentita solo “quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico”». Oggettivamente ingannevole perché il legislatore italiano si è limitato a recepire sul punto ciò che testualmente prevede l’art. 4 della Direttiva. Verrebbe da replicare che sono, in realtà, certi giustizialisti nostrani a volersi prendere il famoso braccio.

Come si è detto, però, il nucleo centrale di entrambi gli interventi è costituito da un’appassionata difesa della libertà di stampa. Stampa che ‒ ricorda con abusata immagine il segretario di Unicost ‒ per effetto di tali norme non potrebbe più svolgere il proprio ruolo di “cane da guardia del potere”. Le norme – rilancia il dr. Caselli – «potrebbe[ro] comportare l’irragionevole conseguenza di limitare il diritto di informare e di essere informati. Diritto inalienabile quando si tratta di attività giudiziaria, posto che essa […] deve assoggettarsi al controllo sociale in punto correttezza, coerenza e affidabilità». A un ingenuo lettore verrebbe da pensare che si siano posti divieti alla pubblicazione di notizie relative ai giudizi penali, che si siano previste sanzioni per giornalisti ed editori o sequestri di giornali e canali televisivi. Niente di tutto questo. Le limitazioni riguardano le dichiarazioni rese ai media da “autorità pubbliche” (quindi anche la magistratura), alle quali è fatto divieto di indicare come colpevole l’indagato o l’imputato fin quando tale colpevolezza non sia stata definitivamente accertata (art. 2, decreto legislativo) e di indire conferenze stampa se non in quei casi di stretta necessità sopra indicati (art. 2, comma 1, lettera a, decreto legislativo). Il grave vulnus alla fondamentale libertà di stampa, dunque, deriverebbe dal fatto che non è (non dovrebbe essere) più possibile, se non in limitatissimi casi e con molti minori margini di manovra, che sia la magistratura, in particolare la magistratura inquirente, a dirigere le danze del circuito informativo sul processo penale. Si parla del venir meno di una fondamentale “interlocuzione”, ma la realtà è ben descritta da Luigi Ferrarella (uno dei migliori cronisti di giudiziaria e acuto studioso delle liaisons dangereuses fra magistratura e media), il quale, nel raccontare la realtà del «retrobottega quotidiano delle notizie», fatto di mille condizionamenti che gravano sul povero giornalista, ha ricordato come sia centrale «il rapporto personale con le fonti: il magistrato di Procura, il magistrato di Tribunale, l’avvocato dell’indagato», dalle quali la notizia arriva già selezionata e, in parte, già cucinata, tanto da averlo ridotto – constata sconsolato Ferrarella – a «giornalista-accattone» ( L. Ferrarella, Il giro della morte, il giornalismo giudiziario fra prassi e norme, in Diritto penale contemporaneo, n. 3/2017, p. 4).

Chi scrive non ignora la complessità dell’argomento e come varie siano le fonti, anche di matrice europea, che pongono l’autorità giudiziaria di fronte al dovere di diffondere corrette informazioni, ma non è di questo che qui si discute. Quel che occorre chiarire nell’animato dibattito avviatosi è che la magistratura è “controllore del potere” solo entro i fini cui tende il giudizio e, pertanto, nell’esercizio specifico delle proprie funzioni, mentre, per il resto, è essa stessa parte del potere, in quanto detentrice di un “terribile diritto” (secondo le parole di Montesquieu), e quindi potenziale destinataria del digrignar di denti del citato cane da guardia e non portatrice del suo guinzaglio.

La diffusione dall’interno della magistratura su come essa esercita questo potere è una pratica di trasparenza e rendicontazione nei confronti dei cittadini nel cui nome è esercitato (pratica circondata da regole e limiti rigorosi e tenuta a ispirarsi a un salutare self-restraint). Tutto il resto, ovvero l’approfondimento dei fatti di giustizia, il loro esame critico e la loro sottoposizione al tribunale dell’opinione pubblica, sono compiti assegnati all’altra categoria professionale interessata dal dibattito (i giornalisti) e solo ad essa. A questi compiti almeno una parte dei giornalisti ha dimostrato, nei decenni, di saper adempiere anche quando non esistevano né la sovresposizione mediatica di taluni pubblici ministeri (della cui esistenza il dr. Latorre pare essere rimasto uno dei pochi a dubitare) né i canali privilegiati fra gli stessi e appartenenti all’altra categoria di cui si discute. Basterebbe ricordare gli articoli di stampa di Scalfari e Jannuzzi sul tentato golpe di De Lorenzo nel 1967, tanto poco assonanti con il sentire della magistratura da aver condotto a una loro condanna per diffamazione passata in giudicato. Insomma, restando al giudizio penale (che è il reale campo di contesa), la pubblica opinione non ha interesse a diffuse e dettagliate informazioni su ogni sequestro di spinelli fatto ai giardinetti pubblici o su ogni infrazione a un divieto o obbligo di soggiorno verificatasi in città, ma certamente ne ha a conoscere le ragioni dell’arresto di un sindaco o quelle che hanno condotto al fermo di quel tale per l’efferato omicidio della notte di Natale. Ha tale interesse, per l’appunto, ogni qual volta informare sia «strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico» e solo in questi casi la magistratura è tenuta a fornire le informazioni necessarie e solo quelle.

Sullo sfondo di tutto c’è l’appassionato e articolato dibattito sul cosiddetto “processo mediatico”, sulle sue distorsioni e sulle sue interferenze nel processo delle aule giudiziarie. Distorsioni e interferenze che potranno essere ridimensionate solo da un confronto culturale e politico trasparente e rigoroso e non certo, come sorprendentemente auspica il dr. Caselli, imbarcando anche il magistrato nel processo mediatico onde consentirgli di «opporre precisazioni e chiarimenti a protezione del proprio lavoro, delle parti offese e degli interessi in gioco». Da quel baraccone la magistratura dovrebbe, invece, tenersi ben alla larga se vuol contribuire a restituire al processo penale la dignità che pare aver perduto e alla presunzione di innocenza il rispetto che lì le è negato. E, se illustri imputati e i loro difensori continueranno ad avere la possibilità di farsi mattatori sui media, ai magistrati toccherà farsene una ragione. Confidare che esistano ancora giornalisti con memoria, cultura e sufficiente schiena diritta per fornire una libera e accurata informazione e magari operare perché quella memoria e quella cultura facciano radici nelle nuove generazioni di appartenenti all’altra categoria.

da Volere la Luna