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26 gennaio 1965 – Roma

sciopero

La Corte di cassazione stabilisce che “lo stato di disoccupazione o l’insufficienza delle condizioni salariali non valgono a giustificare l’applicazione dell’attenuante di cui all’art.62 n.1 codice penale in relazione ad atti di violenza contro le persone commessi in occasione di uno sciopero per imporre ad altri lavoratori l’astensione dal lavoro, perché la coscienza sociale non ammette che, nel settore del lavoro, i diritti siano fatti valere con mezzi delittuosi che nella loro espressione travolgono qualsiasi diversa intenzione o motivo dell’agente e violano l’altrui diritto di non partecipare allo sciopero”.