Accendere un fumogeno allo stadio nell’ambito di una coreografia, senza lanciarlo verso il campo, non reato.
E’ quanto emerge dalla sentenza oltremodo innovativa del Tribunale Penale della Spezia in composizione monocratica Dott.ssa Acerbi che quest’oggi ha assolto con formula piena ex art 530 c.p.p perchè “il fatto non sussiste” un giovane ultras spezzino.
L’episodio avvenne il 15 Marzo 2014 durante l’incontro calcistico Spezia Pescara disputato allo Stadio Alberto Picco della Spezia, quando il 22 enne tifoso spezzino all’interno della Curva Ferrovia durante la coreografia denominata “tifo d’altri tempi” accese uno artifizio pirico per rilanciare la gioia e l’entusiasmo all’interno dello Stadio, inteso come luogo di socialità e aggregazione nella città ligure: il messaggio della Curva suscitava l’applauso scrosciante degli oltre 8000 spettatori dell’Alberto Picco.
La Digos della Questura della Spezia lo aveva individuato nel mentre teneva acceso l’artifizio illuminante dichiarando pur tuttavia che il giovane non aveva effettuato il lancio della torcia verso il campo, ne tanto meno aveva messo in alcun modo a repentaglio l’incolumità pubblica.
Questo provvedimento del Giudice togato spezzino ribadisce l’orientamento adottato nel settembre del 2014 dal Giudice onorario Got del Tribunale di Livorno Chiara Nardi che – accoglieva la stessa linea difensiva dell’Avv.Lombardi – e assolveva un tifoso spezzino di 24 anni, accusato di essere stato trovato in possesso di un fumogeno allo stadio “Picchi” di Livorno in occasione della sfida tra i padroni di casa e lo Spezia, e per questo finito alla sbarra per aver violato la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.
Il difensore del tifoso, l’avvocato Massimo Lombardi, commentando oggi l’attesa conclusione del procedimento, che ha visto il Giudice Dott.ssa Acerbi assolvere il giovane ultras perchè il fatto non sussiste non ha potuto non sottolineare con disappunto come il giovane Ultras purtroppo ha dovuto scontare quasi per intero il DASPO di due anni dal momento che l’assoluzione è intervenuta 23 mesi dopo mese l’episodio a provvedimento pressoche’ scontato.
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