Avvocati denunciano l’erosione delle garanzie nel processo penale
- ottobre 11, 2022
- in appello, misure repressive
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Appello di un gruppo di avvocati per denunciare l’erosione delle garanzie nel processo penale, soprattutto quando gli imputati appartengono a categorie cosiddette pericolose
Il 6 luglio scorso la Corte di Cassazione ha deciso di riqualificare da strage contro la pubblica incolumità (art 422 c.p.) a strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.) un duplice attentato contro la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, avvenuto nel giugno 2006 (due esplosioni in orario notturno, che non avevano causato nessun ferito) e attribuito a due imputati anarchici.
L’originaria qualificazione di strage prevede l’applicazione della pena non inferiore a 15 anni di reclusione, l’attuale, invece, la pena dell’ergastolo.
Sembra paradossale che il più grave reato previsto dal nostro ordinamento giuridico sia stato ritenuto sussistente in tale episodio e non nelle tante gravissime vicende accadute in Italia negli ultimi decenni, dalla strage di Piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, da Capaci a Via D’Amelio e Via dei Georgofili ecc.
Nel mese di aprile 2022 uno dei due imputati era stato inoltre destinatario di un decreto applicativo del cd. carcere duro, ai sensi dell’art. 41 bis comma 2 O.P. (introdotto nel nostro sistema penitenziario per combattere le associazioni mafiose e che presuppone la necessità di impedire collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale all’esterno per fini criminosi), altra vicenda singolare essendo notorio che il movimento anarchico rifugge in radice qualsiasi struttura gerarchica e/o forma organizzata, tanto da far emergere il serio sospetto che con il decreto ministeriale si voglia impedire l’interlocuzione politica di un militante politico con la sua area di appartenenza piuttosto che la relazione di un associato con i sodali in libertà.
Sempre nel mese di luglio u.s. è stata pronunciata una ulteriore aspra condanna in primo grado, a 28 anni di reclusione, contro un altro militante anarchico per un attentato alla sede della Lega Nord, denominata K3, anche per tale episodio nessuno ha riportato conseguenze lesive.
Inoltre, nell’estate del 2020 altri cinque militanti anarchici sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di terrorismo, trascorrendo circa un anno in AS2 (Alta Sorveglianza, altro regime carcerario “duro”), nonostante i fatti a loro concretamente attribuiti fossero bagatellari, quali manifestazioni non preavvisate, imbrattamenti, ecc.
Altri processi contro attivisti anarchici sono intentati per reati di opinione, ad esempio due a Perugia, qualificati come istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, in quanto i rei avrebbero diffuso slogan violenti anarchici; quegli stessi slogan e idee che soltanto alcuni anni or sono sarebbero stati ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 272 cp, propaganda sovversiva, fattispecie abrogata nel 2006, sulla base dell’assunto che la propaganda, anche di ideologie di sovversione violenta, debba essere tollerata da uno Stato che si dica democratico, pena la negazione del suo stesso carattere fondante.
Altre iniziative giudiziarie per reati associativi sono state intentate a Trento, nuovamente a Torino, a Bologna a Firenze, contro altri militanti anarchici, con diffusa quanto incomprensibile applicazione di misure cautelari in carcere.
La narrazione mediatica sempre degli ultimi due anni, costruita sulla scorta di dichiarazioni qualificate del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, vede inoltre gli anarchici responsabili, istigatori, delle rivolte in carcere del mese di marzo 2020, salva recente successiva smentita da parte della commissione ad hoc istituita per stabilire le cause dell’insorgenza dei detenuti. Più in generale, in epoca recente, all’indistinta area anarchica è stata attribuita una enfatica pericolosità sociale da parte delle relazioni semestrali dei servizi segreti.
E’ lecito domandarsi cosa stia avvenendo in questo paese e se gli anarchici rappresentino effettivamente un pericolo per l’incolumità pubblica meritevole di essere affrontato in termini muscolari e talvolta spregiudicati oppure se, in coerenza con il passato, rappresentino gli apripista per una ristrutturazione e/o un rafforzamento in chiave autoritaria degli spazi di agibilità politica e democratica nel paese.
Chi scrive svolge la professione di avvocato ed è direttamente impegnato nella difesa di numerosi anarchici in altrettante vicende penali ed è così che riscontra la sempre più diffusa e disinvolta sottrazione delle garanzie processuali a questa tipologia di imputati: in primo luogo in tema di valutazione delle prove in ordine alla riconducibilità soggettiva dei fatti contestati; oppure di abbandono del diritto penale del fatto, a vantaggio del diritto penale del tipo d’autore, realizzato attraverso l’esaltazione della pericolosità dell’ideologia a cui il reo appartiene.
Siamo consapevoli che la genesi di un possibile diritto penale del nemico si radica nella storia recente di questo paese nel contrasto giudiziario alle organizzazioni combattenti, nel corso dei processi degli anni 70/80 del secolo scorso, e che poi le continue emergenze susseguitesi negli anni hanno permesso di condividere ed estendere ad altre categorie di imputati (ad esempio ai migranti, ma non solo) l’atteggiamento giudiziario tenuto ieri nei confronti dei militanti della lotta armata. Atteggiamento che oggi viene riproposto verso gli anarchici, rei soprattutto di manifestare una alterità irriducibile all’ordine costituito.
Da avvocati e avvocate ci troviamo ad essere spettatori di una deriva giustizialista che rischia di contrapporre ad un modello di legalità penale indirizzato ai cittadini, con le garanzie e i diritti tipici degli stati democratici, uno riservato ai soggetti ritenuti pericolosi, destinatari di provvedimenti e misure rigidissimi, nonché di circuiti di differenziazione penitenziaria.
Tutto ciò ci preoccupa perché comporta un progressivo allontanamento dai principi del garantismo giuridico, da quello di legalità (per cui si punisce per ciò che si è fatto e non per chi si è) a quello di offensività, sino ad un pericoloso slittamento verso funzioni meramente preventive e neutralizzatrici degli strumenti sanzionatori, come gli esempi sopra richiamati dimostrano.
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