Pur di seppellire Cospito in galera la giustizia fa testacoda
Respingendo il ricorso dei difensori sul 41bis la Cassazione si appella alle parole della Procura nazionale antimafia ma poi boccia il parere della stessa Dna che riconosceva una ridotta pericolosità dell’anarchico.
di Frank Cimini da l’Unità
Sul 41bis di Alfredo Cospito confermato dalla Cassazione che ha respinto il ricorso del difensore la giustizia riesce ad andare in corto circuito con una motivazione che risulta il massimo della contraddittorietà. I supremi giudici da un lato citano le parole della procura nazionale antimafia e antiterrorismo secondo cui Cospito pur da detenuto “continuava a compiere condotte apologetiche della violenza anarchica”. Dall’altro lato viene letteralmente bocciato il parere della stessa Dna che dava atto di una ridotta pericolosità dell’anarchico e chiedeva di sostituire il regime del 41bis con quello dell’alta sorveglianza, un gradino appena più sotto, mantenendo la censura sulla corrispondenza.
Secondo la Cassazione il parere della Dna “seppure particolarmente autorevole non costituisce un ‘fatto nuovo’ ma piuttosto una valutazione di carattere meramente giuridico come tale non decisiva ai fini della revoca anticipata del regime carcerario di cui si tratta”. Insomma la Cassazione gira e rigira la frittata affinché Alfredo Cospito sia seppellito vivo. Nemmeno le sentenze che avevano dichiarato insussistente l’associazione sovversiva nei procedimenti “Bialystock” e “Sibilla” non influiscono in alcun modo sulla “operatività della Federazione Anarchica Informale”.
Per la Suprema Corte non c’è stata nessuna violazione di legge perché la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma non risulta mancante, avendo dato risposta a tutte le argomentazioni contenute nella richiesta di revoca anticipata. Il ricorso viene così dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali e 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
La Cassazione spiega la sua decisione facendo riferimento al ruolo di Alfredo Cospito “descritto come figura di vertice del movimento anarchico insurrezionalista FaiFRI “ancora attivo e pericoloso”. Gli eventi prospettati dalla difesa di Cospito per la Cassazione “erano già stati valutati in sede di ricorso avverso il decreto genetico del regime speciale oppure non potevano considerarsi nuovi e come tali indicativi del venir meno delle condizioni poste a fondamento di detto provvedimento prima della sua scadenza naturale”. La realtà è che Cospito viene considerato ancora più pericoloso dopo il lunghissimo sciopero della fame che ne avrebbe aumentato il carisma nell’ambito dei movimenti anarchici.
Insomma siamo alla creazione di una sorta di nuovo reato, “il digiuno a scopo di terrorismo”. Per cui reclami e ricorsi non servono. La continuazione dell’apologia della violenza anarchica serve a confermare il regime del 41bis tradendolo e travisandolo nello spirito e nella lettera perché il regime speciale dovrebbe (condizionale d’obbligo) servire esclusivamente a impedire contatti con le organizzazioni esterne. L’apologia insomma è un alibi perché non sanno che pesci pigliare.
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