Il reato di “associazione per delinquere” e la strategia repressiva contro le lotte sociali
- aprile 18, 2023
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Il reato associativo contro Ultima Generazione tra teoremi giudiziari e piano politico
di Rossella Puca
A Padova succede che 5 componenti del gruppo Ultima Generazione siano indagati per associazione per delinquere. Tale ipotesi di reato è stata formulata dalla Digos della Questura di Padova che indaga dal 2020, dopo la prima perquisizione a quello che viene definito nel comunicato delle Fdo “uno dei promotori ed organizzatori del movimento ambientalista Ultima Generazione“, la Digos ha individuato, anche monitorando riunioni periodiche tenute in un parco pubblico di Padova, anche gli altri membri del movimento.
Tra le condotte contestate dalla Digos ci sono “blocchi alla circolazione stradale, il deturpamento o l’imbrattamento di immobili pubblici o privati con vernici, o di beni culturali come immobili di interesse culturale”.
La repressione nei confronti dei movimenti climatici, autori di azioni di disobbedienza civile o di atti non violenti, assume dei connotati grotteschi. Non volendosi fermare alla mera imputazione dei fatti (già connotati di gravoso sfavor per via degli ultimi provvedimenti governativi – vd. DL Imbrattamenti), si addossa addirittura lo stigma associativo ad un’intera compagine di attivisti, rei di lottare per la tanto agognata “giustizia climatica”.
La genesi della norma associativa
L’associazione per delinquere compare nel nostro codice fascista sin dal 1930, ed il linguaggio utilizzato (il IV comma parla di “scorrere nelle campagne” che fu pensato per il brigantaggio) lo fa ben comprendere. Il reato è incastonato nel titolo “Delitti contro l’ordine pubblico”, e costituisce indubbiamente il paradigma oltre che la più classica delle figure associative contenute nell’ordinamento. Essa aveva l’intento di predisporre uno strumento in grado di contrastare le diverse forme di manifestazione di criminalità organizzata ed è da sempre fonte di controversie applicative.
Venendo all’articolato.
– Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
– Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni
Va subito specificato, anche per via delle clausole normative “per ciò solo/per il solo fatto di”, che il delitto viene integrato a prescindere dalla commissione di reati-fine. Il bene tutelato, l’ordine pubblico, verrebbe dunque minacciato già solo dall’esistenza di un’entità che ha come scopo la commissione di delitti, indipendentemente dalla circostanza che essi vengano effettivamente compiuti o meno.
Il 416 è dunque una fattispecie “di pericolo”, che si sostanzia di due scopi: quello di anticipare la tutela penale e quello di aggravare particolarmente la reazione dell’ordinamento per chi commetta reati dopo essersi associato a tale sodalizio.
Prendendo piede dagli ultimi fatti, dal punto della pena applicabile, una cosa è trovarsi dinanzi ad un capo di imputazione per blocco stradale, un’altra invece è essere incriminati per associazione per delinquere preordinata alla commissione di blocchi stradali. Se nel primo caso, infatti, per il ‘nuovo’ reato di blocco stradale è prevista la pena da uno a sei anni, nel secondo caso, oltre alla previsione dall’uno a sei anni, dovranno essere valutate anche quelle previste dal 416.
Ma qual è il livello di organizzazione che l’associazione deve presentare perché possa definirsi “per delinquere”? La norma non può limitarsi al solo accordo criminoso tra più soggetti, ma richiede un quid pluris in più, costituito da una struttura associativa che deve essere idonea a porre in pericolo il bene giuridico tutelato: quell’inafferrabile bene giuridico dell’ordine pubblico, da sempre perno repressivo. I soggetti possono essere chiunque, e sono previste due ipotesi: da un lato il ruolo particolare (promotori, capi ed organizzatori), dall’altro i meri partecipanti del sodalizio.
Sebbene potrebbe essere semplice comprendere l’apporto alla struttura associativa di un promotore o capo, la rilevanza del partecipante è da sempre fonte di dubbi sulla costituzionalità della norma. Secondo le definizioni, il partecipante è chi è parte del sodalizio e reca un apporto – in qualsiasi forma e contenuto – alla struttura.
In sintesi, il 416 ha degli elementi necessari – senza i quali non vi è reato – ma che spesso si dimostrano molto liquidi. Basti pensare come la struttura organizzativa può anche essere minima e di base non gerarchica, oltre al fatto che il programma criminoso potrà anche essere non predeterminato.
Criticità della norma e legittimità costituzionale
Il 416 può contare su una sfera applicativa abnorme, è connotato da una consistente anticipazione della tutela penale e comporta, senza dirlo, anche un deficit dal punto di vista della tassatività, poiché potrebbe donare eccessiva discrezionalità nell’individuare i confini, e dell’offensività, dato che potrebbe essere usato per l’incriminazione di un’associazione tra soggetti che si accordano in un’ipotetica, futura commissione di delitti.
Infine, non è di poco conto il problema della violazione del principio della personalità della responsabilità penale, laddove non venga distinto l’effettività di ciascun contributo arrecato all’associazione da ciascun soggetto.
Molteplici sono i dubbi di costituzionalità del 416, dato che tale delitto va coordinato con l’art. 2 e 18 della Costituzione che rispettivamente tutelano i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità ed il diritto di associazione. Dall’altra parte, invece, in senso possibilista, viene rimarcata la compatibilità costituzionale, dato che è lo stesso art. 18 Cost. (libertà di associazione) che effettua delle limitazioni per quei fini vietati dalla legge penale.
Nemmeno a dirlo, per via della dilatazione eccessiva della fattispecie (in cui si prevede anche la possibilità del concorso esterno), e per via della già indicata tecnica di anticipazione penale, la norma costituisce tuttora lo strumento privilegiato dell’Autorità giudiziaria nella lotta a qualsiasi tipo di minaccia all’ordine pubblico costituito.
L’utilizzo della fattispecie associativa per colpire i movimenti sociali
Negli ultimi anni sono tanti gli attivisti che per via della partecipazione e attivismo nei movimenti sociali stanno pagando con la propria libertà e vita. Tanti solo coloro che sono stati puniti con pene o misure cautelari detentive, con arresti, con sorveglianza speciale. È accaduto ai Si Cobas, ad Askatasuna, al Movimento No Tav, ad Iskra.
L’utilizzo del grimaldello associativo per criminalizzare i movimenti sociali crea un precedente pericoloso, che sminuisce le pratiche di attivismo. Il copione resta il solito, azioni giudiziarie frutto di una pratica politica e giudiziaria prevaricatrice, che attraverso la repressione, sviliscono ogni iniziativa di dissenso e conflitto sociale connotandole in banali questioni di ripristino o tenuta dell’ordine pubblico violato. Come avevamo approfondito con un compagno di Askatasuna in un’intervista su Globalproject, il fatto più grave è colpire non tanto le lotte in sé, ma il fatto che si organizzi per farle. È in questo che l’azione repressiva sta facendo un salto di qualità, perché di fatto punta a frammentare e disciplinare sempre di più il corpo sociale.
È infine terribile constatare come tali azioni di repressione facciano ormai parte di un fenomeno che assume connotati sistemici, dato che a seguito delle crisi politiche ed economiche, in un contesto di carovita e difficoltà di sopravvivere, sono diventate il principale strumento silenziatore delle classi dominanti.
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