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Tortura investigativa, tortura giudiziaria e tortura punitiva

Nelle sue conclusioni sull’affaire Cestaro contro Italia (richiesta n°6884/11), la quarta sezione della corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha ritenuto provata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dovuta secondo i giudici che hanno pronunciato la sentenza, ai «maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati come “tortura”, ai sensi della disposizione di cui sopra».


Cosa recita l’articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo?
Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.
(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU. Roma 4 novembre 1950).

Sulla stessa linea si adagia la norma contenuta nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo

Articolo  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976.)

Queste due definizioni riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Tuttavia negli ultimi anni si è cercato sempre più di estendere e dettagliare la definizione di tortura e di trattamenti inumani e degradanti allargando il campo anche alle sofferenze mentali e morali esercitate da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione; da notare tuttavia come tale definizione non venga roconosciuta a sofferenze generate da sanzioni considerate legittime.

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, stabilisce:
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

In linea generale la violenza esercitata dalle istituzioni può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.

Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.

I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.

Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistemica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.

Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.

Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.

In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.

Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».

In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.

Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Prima in alcune interviste, poi in un libro apparso nel 2011, Colpo al cuore. Dai pentiti ai metodi speciali: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso di aver condotto sotto tortura numerosi interrogatori di persone arrestate nel corso di indagini sulla lotta armata. Era alla guida di una squadra speciale del ministero dell’Interno esperta nella pratica del waterboarding. La corte d’appello di Perugia nell’ottobre 2013 ha riconosciuto che queste torture ci furono accettando la richiesta di revisione della condanna per calunnia comminata a Enrico Triaca, dopo che il tipografo delle Brigate rosse aveva denunciato le torture subite nel maggio del 1978. Il seviziatore di Triaca era Nicola Ciocia e quelle torture furono un semplice assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo.

da Insorgenze

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La tortura in Italia

La Tortura in Italia  a cura del Comitato contro l’uso della tortura <<Dal “fermo” al trattamento differenziato>> (1982)

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